Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 9 febbraio 2023
Corte di giustizia UE n. 1183/2023
ECLI:EU:C:2023:84
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0708_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa C-708/21 P) (
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)
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Regolamento (CE) n. 1183/2005 – Articolo 2 ter e articolo 9, paragrafo 2 – Decisione 2010/788/PESC – Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 – Mantenimento dell’inserimento del ricorrente negli elenchi delle persone ed entità di cui trattasi – Decisione (PESC) 2019/2109 – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101»
1.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/2109, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato]
(v. punti 54, 83)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto
[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2019/2109, allegato II; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005 e 2019/2101, allegato]
(v. punti 72, 73)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
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GU C 51 del 31.1.2022
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