CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 19370/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 18 gennaio 2024 il Tribunale di Teramo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 200 di ammenda avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in specie la ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta superata la soglia di accettabilità del rumore. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamento infondato avendo il Tribunale dato rilievo alle dichiarazioni delle Parti civili e della Polizia locale attraverso le quali è stata dimostrata la sussistenza del reato contestato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa affrontate da ciascuna delle parti civili nella misura meglio indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi C 2.500 ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma,