CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza di minaccia idonea ad ingenerare timore e a coartare la volontà, non è consentito in quanto, oltre a reiterare profili di doglianza già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti in punto di fatto e di diritto dalla Corte territoriale (si veda, in proposito, pag. 4 dell'impugnata sentenza ove la Corte sottolinea l'oggettiva potenzialità intimidatoria delle frasi proferite dall'imputato, che avevano comunque condotto la persona offesa a denunciarlo) è volto a contestare la decisione circa il giudizio di responsabilità, ritenuta errata in virtù del risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito, sollecitando una rivalutazione delle emergenze probatorie, invero, estranea al sindacato di legittimità; osservato che anche il secondo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è parimenti reiterativo di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte d'appello, che richiama correttamente consolidati principi giurisprudenziali a sostegno del convincimento maturato, secondo il quale, nel caso di specie, non ricorre il delitto di cui all'art. 393 cod. pen., nella mancanza di un'astratta tutelabilità giuridica della pretesa vantata dall'imputato ( pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M