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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07334/2026

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ORDINANZASul ricorso n. 23923-2023 R.G., proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -Ricorrente e resistente incidentaleCONTROISIRADIO s.a.s, di [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –Controricorrenti e ricorrenti incidentaliAvverso la sentenza n. 4703/2023, pronunciata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania, depositata il 28 luglio 2023;RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23922 3/2023Numero sezionale 6795/2025Numero di raccolta generale 7334/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobreData pubblicazione 26/03/20262025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., nonchéi singoli soci, odierni controricorrenti e ricorrenti incidentali, hanno impugnatodiversi avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005,2006, 2007, con i quali l’Agenzia delle entrate pretese dalla compagine socialeil pagamento di maggiori tributi a titolo di Irpef ed Irap per indeducibilità deicosti, nonché l’Iva, ritenuta indebitamente detratta.

Gli avvisi traevanoorigine da un PVC della Guardia di Finanza del 16 marzo 2010, dal qualeemergeva che la società contribuente avesse preso parte a una «frodecarosello».

In particolare, si contestava alla società contribuente di avererivestito il ruolo di soggetto interposto in una catena di operazionisoggettivamente inesistenti, la quale coinvolgeva a monte fornitori privi diorganizzazione, considerati cartiere o società missing traders; talecircostanza avrebbe consentito alla società contribuente di godere di unaindebita detrazione IVA, conseguente all'acquisto di telefoni cellulari in largascala provenienti da fornitori nazionali, eurounitari e sanmarinesi in evasionedi imposta.

I soci, a loro volta destinatari di atti impositivi, hanno impugnatogli avvisi d’accertamento, con cui erano stati contestati i maggiori redditi dicapitale, conseguenza delle partecipazioni sociali nella Isiradio.I ricorrenti hanno dedotto, per quanto qui rileva, l'estraneità alla frodecontestata dall'Ufficio.

La CTP di Napoli ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendoche la società contribuente fosse compartecipe della frode IVA.

La CTR dellaCampania, con sentenza n. 2299/2015, ha invece accolto l'appello deicontribuenti, ritenendo provata l'estraneità della società contribuente allafrode carosello.

Proposto ricorso presso la Corte di legittimità, questa, consentenza 40690/2021 cassava la decisione e rinviava per nuovo esamedell’appello alla Commissione campana, che con sentenza n. 4703/23 del28/07/2023 respingeva l’appello della società e dei soci quanto alle ragionirelative al coinvolgimento nelle operazioni soggettivamente inesistenti,accogliendolo invece, e a tal fine annullando in parte gli atti impositivi, quantoalla quantificazione del maggior reddito accertato, da rideterminarsi invecetenendo conto dei costi, ritenuti indeducibili, in contrasto con la sopraggiuntadisciplina introdotta dall’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993.RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6739 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Avverso la decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso sulla basedi tre motivi, cui hanno resistito i contribuenti, a loro volta spiegando ricorsoincidentale avverso la sentenza per quanto a loro sfavorevole.Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’ufficio si duole della violazione e/o falsa applicazionedell’art. 14, comma 4 bis, L. n. 537/1993 come modificato dall’art. 8, comma1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc.Erroneamente la sentenza del giudice del rinvio aveva riconosciuto ladeducibilità dei costi, laddove la pronuncia di legittimità si era limitata adisporre che in sede di rinvio la Corte di II grado avrebbe valutatol’applicabilità dell’art. 14 cit., ciò che nel concreto doveva negarsi, trattandosidi costi da reato.Il motivo è infondato.L’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 162 ha, sostanzialmente,riscritto la disciplina dei costi da “reato” contenuta nel comma 4-bis, dell’art.14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.Nello specifico l’art. 8 prevede che «1.

Il comma 4-bis dell'articolo 14della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-bis.

Nelladeterminazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese deibeni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimentodi atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblicoministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudiceabbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 delcodice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensidell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa diestinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale.

Qualoraintervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 delcodice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo aprocedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sullasussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodoprecedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensiRGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23942 3/2023Numero sezionale 6795/2025Numero di raccolta generale 7334/2026dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delleData pubblicazione 26/03/2026maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzioneprevista dal periodo precedente e dei relativi interessi".

2. Ai finidell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazionedel reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti aspese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamentescambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzionedelle predette spese o altri componenti negativi.

In tal caso si applica lasanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese oaltri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiatio prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

In nessun caso si applicanole disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16,comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le disposizionidi cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, ancheper fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessicommi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini diimposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi inbase al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi.

Resta fermal'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2anche per la determinazione del valore della produzione netta ai finidell'imposta regionale sulle attività produttive».È stato chiarito che ai sensi della norma novellata l'acquirente dei benipuò dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anchenell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limitiderivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività,inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.La nuova disposizione, a differenza della previgente, prevede dunquel’indeducibilità dei soli costi direttamente utilizzati per il compimento di atti oesercitata l'azione penale.

Secondo il comma 3, poi, la disposizione inquestione, qualora più favorevole al contribuente, ha efficacia retroattiva,applicandosi, cioè, anche agli avvisi emessi nel vigore della previgenteRGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6759 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026normativa non ancora divenuti definitivi al 2 marzo 2012 (data di entrata invigore del decreto).Nel caso di specie non si trattava di costi utilizzati per il compimento direati, ma semplicemente dei costi impegnati per l’acquisto della merce,seppure da soggetto diverso da quello individuabile come l’apparente cedente(società cartiera o missing trader), il che non vuol dire che per ciò stesso essipossano identificarsi in costi del reato, diversamente dovendo intendersi deltutto svuotata la norma (Cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27566).Risulta peraltro contraddittorio il ragionamento illustrato in ricorso dallaricorrente agenzia, secondo cui era inapplicabile l’art. 14 cit. perchél’accertamento sarebbe avvenuto utilizzando il metodo induttivo puro,mediante ricostruzione dei ricavi nella misura pari all’iva non versata.A parte che lo sviluppo argomentativo fondato sulla insussistenza, inradice, di costi deducibili in ragione del metodo d’accertamento esercitato(induttivo puro) cozza con le stesse prescrizioni della sentenza di legittimità,nonché con lo stesso parametro di doglianza formulato, al più incentrato sulladeducibilità in concreto dei costi (se non relazionati ai costi da reato) ma nonsu una indeducibilità astratta, ed a parte che non risponde a correttainterpretazione della disciplina l’affermazione secondo cui, nelle ipotesi diaccertamento induttivo puro, i ricavi accertati sono già stati depurati dei costi,in ogni caso, dalla stessa motivazione dell’avviso d’accertamento, riprodottaper stralcio nel ricorso a pag. 20, si evince un calcolo iniziale dei ricavi conrichiamo all’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dedicatoall’accertamento analitico e analitico induttivo, mentre nel capoversosuccessivo si fa richiamo all’accertamento di cui al comma 2 della medesimanorma.

Era dunque evidente che l’Iva non versata era stata -o comunquedoveva essere- richiesta con specifica contestazione (iva comunque dovutaper le operazioni soggettivamente inesistenti).

Ne consegue che, trattandosidi operazioni soggettivamente inesistenti, e dunque reali sebbene fittizi sottoil profilo soggettivo, dovevano presumersi dei costi.

Ebbene, tali costi vannoriconosciuti, salvi i limiti prescritti dai principi di effettività, inerenza,competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ex art. 109, d.P.R.n. 917/1986, (Cass., 15 ottobre 2024, n. 26786; 6 luglio 2018, n. 17788).Ma su questo limite l’Agenzia nulla ha evidenziato.Ne discende che la censura va rigettata.RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6769 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con il secondo motivo l’Ufficio si duole della nullità della sentenza e/o delprocedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4e 156 cpc, 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.La sentenza, in riferimento ai medesimi capi, sarebbe nulla perchéapparente.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez.

U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758).

In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze,di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché ilrinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dandoconto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettanto apparenteogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 679 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio(Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio difatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto(Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie la sentenza, sebbene sinteticamente, ha affermato che,alla luce delle modifiche apportate dall’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo2012, n. 162, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi nonutilizzati per il compimento di reati sono deducibili.

Diversamente l’imponibilesarebbe corrispondente all’intero valore riportato nelle fatturesoggettivamente inesistenti, contro il senso della disciplina introdotta con ilcomma 4 bis.Le ulteriori difese erariali, ossia l’aver implicitamente dedotto costi peressere un accertamento induttivo puro, a parte quanto già esplicitato inmerito al primo motivo, non trovano invece alcun riscontro.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 39,comma 2, d.P.R. n. 600/73 e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.Il giudice del rinvio avrebbe adottato una decisione in aperta violazionedi legge, per non aver riconosciuto la legittima applicazione, da partedell’Agenzia, dell’art. 39, comma 2, del DPR 600/73 in quanto, omettendoqualsiasi motivazione in proposito, non rende conto di quali siano i giustimotivi che permettano di ritenere ulteriormente deducibile un costo giàdedotto in modo forfettario.Il motivo è infondato per le ragioni già esplicitate con il primo motivo, esuccintamente ribadite con il rigetto del secondo motivo.In definitiva il ricorso erariale va rigettato.RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6789 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Esaminando ora il ricorso incidentale dei contribuenti, con il primo motivoquesti hanno lamentato la violazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Il giudice del rinvionon avrebbe rispettato i principi regolativi di distribuzione dell’onere dellaprova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e avrebbe disattesogli elementi probatori senza alcuna valutazione critica e senza considerare iprecedenti giurisprudenziali.Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost.

La motivazionesarebbe affetta dal grave vizio dell’apparenza.I motivi sono privi di pregio.La difesa dei contribuenti dedica numerose pagine per illustrare come nelcaso di specie non si fosse in presenza di elementi indiziari da cui dedurre laincolpevole ignoranza della società nel compimento di operazioni con societàcartiere o missing trader.Ebbene, a parte che le medesime ragioni, addotte dalla società già nelprimo giudizio celebratosi in questa lunga controversia dinanzi al giudice dilegittimità, erano state disattese da questa Corte, che infatti ha cassato lasentenza della commissione regionale ad essa favorevole, qui non può cheribadirsi il principio già enunciato nella sentenza n. 40690/2021, secondo ilquale «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazioneintrattenuto rapporti con soggetti privi di organizzazione, incombe sull'Ufficiol'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione andassead inserirsi in una evasione di imposta dimostrando, anche in via presuntivache il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando ladiligenza richiesta dalla qualità professionale ricoperta, della sostanzialeinesistenza del contraente; nel qual caso, insorge l'onere del contribuente difornire la prova contraria di avere adottato tutte le cautele che sianoragionevolmente esigibili da un operatore professionale, tenuto conto delcontesto commerciale in cui le operazioni si siano svolte, avuto riguardo atipologia, entità e ripetitività delle operazioni commerciali, al fine diassicurarsi, con adeguato monitoraggio, che le operazioni effettuate non loconducano a partecipare a una evasione di imposte».RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6799 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026La decisione emessa all’esito del giudizio di rinvio ha rispettato il principiodettato dal giudice di legittimità, posto che ha ritenuto di identificare elementiche nell’insieme evidenziavano come i rapporti tenuti dalla Isiradio con lenumerose società, nonché gli importi di rilevantissima entità delle operazioni-oltre agli ulteriori riferimenti valorizzati- fossero per un verso sufficienti aritenere dimostrata la fittizietà delle società, per altro aspetto sufficienti adare prova presuntiva quanto meno della colpevole ignoranza della naturadei soggetti con cui l’odierna ricorrente aveva tenuto i rapporti commerciali.Né assume valore il richiamo al precedente con cui questa Corte hariconosciuto le ragioni della società, trattandosi di altra annualità e dunque difatti ontologicamente non sovrapponibili.Le difese articolate dai ricorrenti incidentali si risolvono in realtà in untentativo di rimettere in gioco il merito della controversia, sollecitando unulteriore accertamento di fatto, che però è inammissibile dinanzi al giudice dilegittimità.In definitiva anche il ricorso incidentale va rigettato.La soccombenza reciproca delle parti comporta la compensazione dellespese processuali.Numero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6719 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOperazioni sogg. inesistenti –Composta dagli Ill.mi Sigg.

Magistrati:Prova – Deducibilità costi exart. 1 4 co. 4 bis l. n. 537/1993dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.

RGN 23923/2023dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereHa pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso n. 23923-2023 R.G., proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -Ricorrente e resistente incidentaleCONTROISIRADIO s.a.s, di [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –Controricorrenti e ricorrenti incidentaliAvverso la sentenza n. 4703/2023, pronunciata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania, depositata il 28 luglio 2023;RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23922 3/2023Numero sezionale 6795/2025Numero di raccolta generale 7334/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobreData pubblicazione 26/03/20262025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., nonchéi singoli soci, odierni controricorrenti e ricorrenti incidentali, hanno impugnatodiversi avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005,2006, 2007, con i quali l’Agenzia delle entrate pretese dalla compagine socialeil pagamento di maggiori tributi a titolo di Irpef ed Irap per indeducibilità deicosti, nonché l’Iva, ritenuta indebitamente detratta.

Gli avvisi traevanoorigine da un PVC della Guardia di Finanza del 16 marzo 2010, dal qualeemergeva che la società contribuente avesse preso parte a una «frodecarosello».

In particolare, si contestava alla società contribuente di avererivestito il ruolo di soggetto interposto in una catena di operazionisoggettivamente inesistenti, la quale coinvolgeva a monte fornitori privi diorganizzazione, considerati cartiere o società missing traders; talecircostanza avrebbe consentito alla società contribuente di godere di unaindebita detrazione IVA, conseguente all'acquisto di telefoni cellulari in largascala provenienti da fornitori nazionali, eurounitari e sanmarinesi in evasionedi imposta.

I soci, a loro volta destinatari di atti impositivi, hanno impugnatogli avvisi d’accertamento, con cui erano stati contestati i maggiori redditi dicapitale, conseguenza delle partecipazioni sociali nella Isiradio.I ricorrenti hanno dedotto, per quanto qui rileva, l'estraneità alla frodecontestata dall'Ufficio.

La CTP di Napoli ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendoche la società contribuente fosse compartecipe della frode IVA.

La CTR dellaCampania, con sentenza n. 2299/2015, ha invece accolto l'appello deicontribuenti, ritenendo provata l'estraneità della società contribuente allafrode carosello.

Proposto ricorso presso la Corte di legittimità, questa, consentenza 40690/2021 cassava la decisione e rinviava per nuovo esamedell’appello alla Commissione campana, che con sentenza n. 4703/23 del28/07/2023 respingeva l’appello della società e dei soci quanto alle ragionirelative al coinvolgimento nelle operazioni soggettivamente inesistenti,accogliendolo invece, e a tal fine annullando in parte gli atti impositivi, quantoalla quantificazione del maggior reddito accertato, da rideterminarsi invecetenendo conto dei costi, ritenuti indeducibili, in contrasto con la sopraggiuntadisciplina introdotta dall’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993.RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6739 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Avverso la decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso sulla basedi tre motivi, cui hanno resistito i contribuenti, a loro volta spiegando ricorsoincidentale avverso la sentenza per quanto a loro sfavorevole.Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’ufficio si duole della violazione e/o falsa applicazionedell’art. 14, comma 4 bis, L. n. 537/1993 come modificato dall’art. 8, comma1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc.Erroneamente la sentenza del giudice del rinvio aveva riconosciuto ladeducibilità dei costi, laddove la pronuncia di legittimità si era limitata adisporre che in sede di rinvio la Corte di II grado avrebbe valutatol’applicabilità dell’art. 14 cit., ciò che nel concreto doveva negarsi, trattandosidi costi da reato.Il motivo è infondato.L’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 162 ha, sostanzialmente,riscritto la disciplina dei costi da “reato” contenuta nel comma 4-bis, dell’art.14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.Nello specifico l’art. 8 prevede che «1.

Il comma 4-bis dell'articolo 14della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-bis.

Nelladeterminazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese deibeni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimentodi atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblicoministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudiceabbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 delcodice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensidell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa diestinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale.

Qualoraintervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 delcodice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo aprocedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sullasussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodoprecedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensiRGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23942 3/2023Numero sezionale 6795/2025Numero di raccolta generale 7334/2026dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delleData pubblicazione 26/03/2026maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzioneprevista dal periodo precedente e dei relativi interessi".

2. Ai finidell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazionedel reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti aspese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamentescambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzionedelle predette spese o altri componenti negativi.

In tal caso si applica lasanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese oaltri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiatio prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

In nessun caso si applicanole disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16,comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le disposizionidi cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, ancheper fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessicommi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini diimposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi inbase al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi.

Resta fermal'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2anche per la determinazione del valore della produzione netta ai finidell'imposta regionale sulle attività produttive».È stato chiarito che ai sensi della norma novellata l'acquirente dei benipuò dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anchenell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limitiderivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività,inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.La nuova disposizione, a differenza della previgente, prevede dunquel’indeducibilità dei soli costi direttamente utilizzati per il compimento di atti oesercitata l'azione penale.

Secondo il comma 3, poi, la disposizione inquestione, qualora più favorevole al contribuente, ha efficacia retroattiva,applicandosi, cioè, anche agli avvisi emessi nel vigore della previgenteRGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6759 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026normativa non ancora divenuti definitivi al 2 marzo 2012 (data di entrata invigore del decreto).Nel caso di specie non si trattava di costi utilizzati per il compimento direati, ma semplicemente dei costi impegnati per l’acquisto della merce,seppure da soggetto diverso da quello individuabile come l’apparente cedente(società cartiera o missing trader), il che non vuol dire che per ciò stesso essipossano identificarsi in costi del reato, diversamente dovendo intendersi deltutto svuotata la norma (Cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27566).Risulta peraltro contraddittorio il ragionamento illustrato in ricorso dallaricorrente agenzia, secondo cui era inapplicabile l’art. 14 cit. perchél’accertamento sarebbe avvenuto utilizzando il metodo induttivo puro,mediante ricostruzione dei ricavi nella misura pari all’iva non versata.A parte che lo sviluppo argomentativo fondato sulla insussistenza, inradice, di costi deducibili in ragione del metodo d’accertamento esercitato(induttivo puro) cozza con le stesse prescrizioni della sentenza di legittimità,nonché con lo stesso parametro di doglianza formulato, al più incentrato sulladeducibilità in concreto dei costi (se non relazionati ai costi da reato) ma nonsu una indeducibilità astratta, ed a parte che non risponde a correttainterpretazione della disciplina l’affermazione secondo cui, nelle ipotesi diaccertamento induttivo puro, i ricavi accertati sono già stati depurati dei costi,in ogni caso, dalla stessa motivazione dell’avviso d’accertamento, riprodottaper stralcio nel ricorso a pag. 20, si evince un calcolo iniziale dei ricavi conrichiamo all’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dedicatoall’accertamento analitico e analitico induttivo, mentre nel capoversosuccessivo si fa richiamo all’accertamento di cui al comma 2 della medesimanorma.

Era dunque evidente che l’Iva non versata era stata -o comunquedoveva essere- richiesta con specifica contestazione (iva comunque dovutaper le operazioni soggettivamente inesistenti).

Ne consegue che, trattandosidi operazioni soggettivamente inesistenti, e dunque reali sebbene fittizi sottoil profilo soggettivo, dovevano presumersi dei costi.

Ebbene, tali costi vannoriconosciuti, salvi i limiti prescritti dai principi di effettività, inerenza,competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ex art. 109, d.P.R.n. 917/1986, (Cass., 15 ottobre 2024, n. 26786; 6 luglio 2018, n. 17788).Ma su questo limite l’Agenzia nulla ha evidenziato.Ne discende che la censura va rigettata.RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6769 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con il secondo motivo l’Ufficio si duole della nullità della sentenza e/o delprocedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4e 156 cpc, 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.La sentenza, in riferimento ai medesimi capi, sarebbe nulla perchéapparente.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez.

U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758).

In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze,di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché ilrinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dandoconto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettanto apparenteogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 679 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio(Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio difatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto(Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie la sentenza, sebbene sinteticamente, ha affermato che,alla luce delle modifiche apportate dall’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo2012, n. 162, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi nonutilizzati per il compimento di reati sono deducibili.

Diversamente l’imponibilesarebbe corrispondente all’intero valore riportato nelle fatturesoggettivamente inesistenti, contro il senso della disciplina introdotta con ilcomma 4 bis.Le ulteriori difese erariali, ossia l’aver implicitamente dedotto costi peressere un accertamento induttivo puro, a parte quanto già esplicitato inmerito al primo motivo, non trovano invece alcun riscontro.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 39,comma 2, d.P.R. n. 600/73 e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.Il giudice del rinvio avrebbe adottato una decisione in aperta violazionedi legge, per non aver riconosciuto la legittima applicazione, da partedell’Agenzia, dell’art. 39, comma 2, del DPR 600/73 in quanto, omettendoqualsiasi motivazione in proposito, non rende conto di quali siano i giustimotivi che permettano di ritenere ulteriormente deducibile un costo giàdedotto in modo forfettario.Il motivo è infondato per le ragioni già esplicitate con il primo motivo, esuccintamente ribadite con il rigetto del secondo motivo.In definitiva il ricorso erariale va rigettato.RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6789 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Esaminando ora il ricorso incidentale dei contribuenti, con il primo motivoquesti hanno lamentato la violazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Il giudice del rinvionon avrebbe rispettato i principi regolativi di distribuzione dell’onere dellaprova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e avrebbe disattesogli elementi probatori senza alcuna valutazione critica e senza considerare iprecedenti giurisprudenziali.Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost.

La motivazionesarebbe affetta dal grave vizio dell’apparenza.I motivi sono privi di pregio.La difesa dei contribuenti dedica numerose pagine per illustrare come nelcaso di specie non si fosse in presenza di elementi indiziari da cui dedurre laincolpevole ignoranza della società nel compimento di operazioni con societàcartiere o missing trader.Ebbene, a parte che le medesime ragioni, addotte dalla società già nelprimo giudizio celebratosi in questa lunga controversia dinanzi al giudice dilegittimità, erano state disattese da questa Corte, che infatti ha cassato lasentenza della commissione regionale ad essa favorevole, qui non può cheribadirsi il principio già enunciato nella sentenza n. 40690/2021, secondo ilquale «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazioneintrattenuto rapporti con soggetti privi di organizzazione, incombe sull'Ufficiol'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione andassead inserirsi in una evasione di imposta dimostrando, anche in via presuntivache il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando ladiligenza richiesta dalla qualità professionale ricoperta, della sostanzialeinesistenza del contraente; nel qual caso, insorge l'onere del contribuente difornire la prova contraria di avere adottato tutte le cautele che sianoragionevolmente esigibili da un operatore professionale, tenuto conto delcontesto commerciale in cui le operazioni si siano svolte, avuto riguardo atipologia, entità e ripetitività delle operazioni commerciali, al fine diassicurarsi, con adeguato monitoraggio, che le operazioni effettuate non loconducano a partecipare a una evasione di imposte».RGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6799 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026La decisione emessa all’esito del giudizio di rinvio ha rispettato il principiodettato dal giudice di legittimità, posto che ha ritenuto di identificare elementiche nell’insieme evidenziavano come i rapporti tenuti dalla Isiradio con lenumerose società, nonché gli importi di rilevantissima entità delle operazioni-oltre agli ulteriori riferimenti valorizzati- fossero per un verso sufficienti aritenere dimostrata la fittizietà delle società, per altro aspetto sufficienti adare prova presuntiva quanto meno della colpevole ignoranza della naturadei soggetti con cui l’odierna ricorrente aveva tenuto i rapporti commerciali.Né assume valore il richiamo al precedente con cui questa Corte hariconosciuto le ragioni della società, trattandosi di altra annualità e dunque difatti ontologicamente non sovrapponibili.Le difese articolate dai ricorrenti incidentali si risolvono in realtà in untentativo di rimettere in gioco il merito della controversia, sollecitando unulteriore accertamento di fatto, che però è inammissibile dinanzi al giudice dilegittimità.In definitiva anche il ricorso incidentale va rigettato.La soccombenza reciproca delle parti comporta la compensazione dellespese processuali.

P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso principaledell’Agenzia delle entrate, rigetta quello incidentale dei contribuenti.Compensa le spese di causa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 23923/2023Consigliere rel.

FedericiP.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso principaledell’Agenzia delle entrate, rigetta quello incidentale dei contribuenti.Compensa le spese di causa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 23923/2023Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso n. 23923-2023 R.G., proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -Ricorrente e resistente incidentaleCONTROISIRADIO s.a.s, di [OSCURATO:PERSONA]   C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –Controricorrenti e ricorrenti incidentaliAvverso la sentenza n. 4703/2023, pronunciata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania, depositata il 28 luglio 2023;RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23922 3/2023Numero sezionale 6795/2025Numero di raccolta generale 7334/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobreData pubblicazione 26/03/20262025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]   C., nonchéi singoli soci, odierni controricorrenti e ricorrenti incidentali, hanno impugnatodiversi avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005,2006, 2007, con i quali l’Agenzia delle entrate pretese dalla compagine socialeil pagamento di maggiori tributi a titolo di Irpef ed Irap per indeducibilità deicosti, nonché l’Iva, ritenuta indebitamente detratta. Gli avvisi traevanoorigine da un PVC della Guardia di Finanza del 16 marzo 2010, dal qualeemergeva che la società contribuente avesse preso parte a una «frodecarosello». In particolare, si contestava alla società contribuente di avererivestito il ruolo di soggetto interposto in una catena di operazionisoggettivamente inesistenti, la quale coinvolgeva a monte fornitori privi diorganizzazione, considerati cartiere o società missing traders; talecircostanza avrebbe consentito alla società contribuente di godere di unaindebita detrazione IVA, conseguente all'acquisto di telefoni cellulari in largascala provenienti da fornitori nazionali, eurounitari e sanmarinesi in evasionedi imposta. I soci, a loro volta destinatari di atti impositivi, hanno impugnatogli avvisi d’accertamento, con cui erano stati contestati i maggiori redditi dicapitale, conseguenza delle partecipazioni sociali nella Isiradio.I ricorrenti hanno dedotto, per quanto qui rileva, l'estraneità alla frodecontestata dall'Ufficio. La CTP di Napoli ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendoche la società contribuente fosse compartecipe della frode IVA. La CTR dellaCampania, con sentenza n. 2299/2015, ha invece accolto l'appello deicontribuenti, ritenendo provata l'estraneità della società contribuente allafrode carosello. Proposto ricorso presso la Corte di legittimità, questa, consentenza 40690/2021 cassava la decisione e rinviava per nuovo esamedell’appello alla Commissione campana, che con sentenza n. 4703/23 del28/07/2023 respingeva l’appello della società e dei soci quanto alle ragionirelative al coinvolgimento nelle operazioni soggettivamente inesistenti,accogliendolo invece, e a tal fine annullando in parte gli atti impositivi, quantoalla quantificazione del maggior reddito accertato, da rideterminarsi invecetenendo conto dei costi, ritenuti indeducibili, in contrasto con la sopraggiuntadisciplina introdotta dall’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993.RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6739 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Avverso la decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso sulla basedi tre motivi, cui hanno resistito i contribuenti, a loro volta spiegando ricorsoincidentale avverso la sentenza per quanto a loro sfavorevole.Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’ufficio si duole della violazione e/o falsa applicazionedell’art. 14, comma 4 bis, L. n. 537/1993 come modificato dall’art. 8, comma1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc.Erroneamente la sentenza del giudice del rinvio aveva riconosciuto ladeducibilità dei costi, laddove la pronuncia di legittimità si era limitata adisporre che in sede di rinvio la Corte di II grado avrebbe valutatol’applicabilità dell’art. 14 cit., ciò che nel concreto doveva negarsi, trattandosidi costi da reato.Il motivo è infondato.L’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 162 ha, sostanzialmente,riscritto la disciplina dei costi da “reato” contenuta nel comma 4-bis, dell’art.14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.Nello specifico l’art. 8 prevede che «1. Il comma 4-bis dell'articolo 14della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-bis. Nelladeterminazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese deibeni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimentodi atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblicoministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudiceabbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 delcodice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensidell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa diestinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualoraintervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 delcodice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo aprocedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sullasussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodoprecedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensiRGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23942 3/2023Numero sezionale 6795/2025Numero di raccolta generale 7334/2026dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delleData pubblicazione 26/03/2026maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzioneprevista dal periodo precedente e dei relativi interessi". 2. Ai finidell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazionedel reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti aspese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamentescambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzionedelle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica lasanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese oaltri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiatio prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicanole disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16,comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. Le disposizionidi cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, ancheper fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessicommi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini diimposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi inbase al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta fermal'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2anche per la determinazione del valore della produzione netta ai finidell'imposta regionale sulle attività produttive».È stato chiarito che ai sensi della norma novellata l'acquirente dei benipuò dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anchenell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limitiderivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività,inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.La nuova disposizione, a differenza della previgente, prevede dunquel’indeducibilità dei soli costi direttamente utilizzati per il compimento di atti oesercitata l'azione penale. Secondo il comma 3, poi, la disposizione inquestione, qualora più favorevole al contribuente, ha efficacia retroattiva,applicandosi, cioè, anche agli avvisi emessi nel vigore della previgenteRGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6759 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026normativa non ancora divenuti definitivi al 2 marzo 2012 (data di entrata invigore del decreto).Nel caso di specie non si trattava di costi utilizzati per il compimento direati, ma semplicemente dei costi impegnati per l’acquisto della merce,seppure da soggetto diverso da quello individuabile come l’apparente cedente(società cartiera o missing trader), il che non vuol dire che per ciò stesso essipossano identificarsi in costi del reato, diversamente dovendo intendersi deltutto svuotata la norma (Cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27566).Risulta peraltro contraddittorio il ragionamento illustrato in ricorso dallaricorrente agenzia, secondo cui era inapplicabile l’art. 14 cit. perchél’accertamento sarebbe avvenuto utilizzando il metodo induttivo puro,mediante ricostruzione dei ricavi nella misura pari all’iva non versata.A parte che lo sviluppo argomentativo fondato sulla insussistenza, inradice, di costi deducibili in ragione del metodo d’accertamento esercitato(induttivo puro) cozza con le stesse prescrizioni della sentenza di legittimità,nonché con lo stesso parametro di doglianza formulato, al più incentrato sulladeducibilità in concreto dei costi (se non relazionati ai costi da reato) ma nonsu una indeducibilità astratta, ed a parte che non risponde a correttainterpretazione della disciplina l’affermazione secondo cui, nelle ipotesi diaccertamento induttivo puro, i ricavi accertati sono già stati depurati dei costi,in ogni caso, dalla stessa motivazione dell’avviso d’accertamento, riprodottaper stralcio nel ricorso a pag. 20, si evince un calcolo iniziale dei ricavi conrichiamo all’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dedicatoall’accertamento analitico e analitico induttivo, mentre nel capoversosuccessivo si fa richiamo all’accertamento di cui al comma 2 della medesimanorma. Era dunque evidente che l’Iva non versata era stata -o comunquedoveva essere- richiesta con specifica contestazione (iva comunque dovutaper le operazioni soggettivamente inesistenti). Ne consegue che, trattandosidi operazioni soggettivamente inesistenti, e dunque reali sebbene fittizi sottoil profilo soggettivo, dovevano presumersi dei costi. Ebbene, tali costi vannoriconosciuti, salvi i limiti prescritti dai principi di effettività, inerenza,competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ex art. 109, d.P.R.n. 917/1986, (Cass., 15 ottobre 2024, n. 26786; 6 luglio 2018, n. 17788).Ma su questo limite l’Agenzia nulla ha evidenziato.Ne discende che la censura va rigettata.RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6769 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con il secondo motivo l’Ufficio si duole della nullità della sentenza e/o delprocedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4e 156 cpc, 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.La sentenza, in riferimento ai medesimi capi, sarebbe nulla perchéapparente.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze,di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché ilrinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dandoconto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparenteogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 679 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio(Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio difatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto(Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie la sentenza, sebbene sinteticamente, ha affermato che,alla luce delle modifiche apportate dall’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo2012, n. 162, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi nonutilizzati per il compimento di reati sono deducibili. Diversamente l’imponibilesarebbe corrispondente all’intero valore riportato nelle fatturesoggettivamente inesistenti, contro il senso della disciplina introdotta con ilcomma 4 bis.Le ulteriori difese erariali, ossia l’aver implicitamente dedotto costi peressere un accertamento induttivo puro, a parte quanto già esplicitato inmerito al primo motivo, non trovano invece alcun riscontro.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 39,comma 2, d.P.R. n. 600/73 e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.Il giudice del rinvio avrebbe adottato una decisione in aperta violazionedi legge, per non aver riconosciuto la legittima applicazione, da partedell’Agenzia, dell’art. 39, comma 2, del DPR 600/73 in quanto, omettendoqualsiasi motivazione in proposito, non rende conto di quali siano i giustimotivi che permettano di ritenere ulteriormente deducibile un costo giàdedotto in modo forfettario.Il motivo è infondato per le ragioni già esplicitate con il primo motivo, esuccintamente ribadite con il rigetto del secondo motivo.In definitiva il ricorso erariale va rigettato.RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6789 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Esaminando ora il ricorso incidentale dei contribuenti, con il primo motivoquesti hanno lamentato la violazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice del rinvionon avrebbe rispettato i principi regolativi di distribuzione dell’onere dellaprova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e avrebbe disattesogli elementi probatori senza alcuna valutazione critica e senza considerare iprecedenti giurisprudenziali.Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost. La motivazionesarebbe affetta dal grave vizio dell’apparenza.I motivi sono privi di pregio.La difesa dei contribuenti dedica numerose pagine per illustrare come nelcaso di specie non si fosse in presenza di elementi indiziari da cui dedurre laincolpevole ignoranza della società nel compimento di operazioni con societàcartiere o missing trader.Ebbene, a parte che le medesime ragioni, addotte dalla società già nelprimo giudizio celebratosi in questa lunga controversia dinanzi al giudice dilegittimità, erano state disattese da questa Corte, che infatti ha cassato lasentenza della commissione regionale ad essa favorevole, qui non può cheribadirsi il principio già enunciato nella sentenza n. 40690/2021, secondo ilquale «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazioneintrattenuto rapporti con soggetti privi di organizzazione, incombe sull'Ufficiol'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione andassead inserirsi in una evasione di imposta dimostrando, anche in via presuntivache il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando ladiligenza richiesta dalla qualità professionale ricoperta, della sostanzialeinesistenza del contraente; nel qual caso, insorge l'onere del contribuente difornire la prova contraria di avere adottato tutte le cautele che sianoragionevolmente esigibili da un operatore professionale, tenuto conto delcontesto commerciale in cui le operazioni si siano svolte, avuto riguardo atipologia, entità e ripetitività delle operazioni commerciali, al fine diassicurarsi, con adeguato monitoraggio, che le operazioni effettuate non loconducano a partecipare a una evasione di imposte».RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6799 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026La decisione emessa all’esito del giudizio di rinvio ha rispettato il principiodettato dal giudice di legittimità, posto che ha ritenuto di identificare elementiche nell’insieme evidenziavano come i rapporti tenuti dalla Isiradio con lenumerose società, nonché gli importi di rilevantissima entità delle operazioni-oltre agli ulteriori riferimenti valorizzati- fossero per un verso sufficienti aritenere dimostrata la fittizietà delle società, per altro aspetto sufficienti adare prova presuntiva quanto meno della colpevole ignoranza della naturadei soggetti con cui l’odierna ricorrente aveva tenuto i rapporti commerciali.Né assume valore il richiamo al precedente con cui questa Corte hariconosciuto le ragioni della società, trattandosi di altra annualità e dunque difatti ontologicamente non sovrapponibili.Le difese articolate dai ricorrenti incidentali si risolvono in realtà in untentativo di rimettere in gioco il merito della controversia, sollecitando unulteriore accertamento di fatto, che però è inammissibile dinanzi al giudice dilegittimità.In definitiva anche il ricorso incidentale va rigettato.La soccombenza reciproca delle parti comporta la compensazione dellespese processuali.Numero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6719 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOperazioni sogg. inesistenti –Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:Prova – Deducibilità costi exart. 1 4 co. 4 bis l. n. 537/1993dott. [OSCURATO:PERSONA]  Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.  RGN 23923/2023dott. [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere   [OSCURATO:PERSONA].dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere   [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereHa pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso n. 23923-2023 R.G., proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -Ricorrente e resistente incidentaleCONTROISIRADIO s.a.s, di [OSCURATO:PERSONA]   C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –Controricorrenti e ricorrenti incidentaliAvverso la sentenza n. 4703/2023, pronunciata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania, depositata il 28 luglio 2023;RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23922 3/2023Numero sezionale 6795/2025Numero di raccolta generale 7334/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobreData pubblicazione 26/03/20262025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]   C., nonchéi singoli soci, odierni controricorrenti e ricorrenti incidentali, hanno impugnatodiversi avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005,2006, 2007, con i quali l’Agenzia delle entrate pretese dalla compagine socialeil pagamento di maggiori tributi a titolo di Irpef ed Irap per indeducibilità deicosti, nonché l’Iva, ritenuta indebitamente detratta. Gli avvisi traevanoorigine da un PVC della Guardia di Finanza del 16 marzo 2010, dal qualeemergeva che la società contribuente avesse preso parte a una «frodecarosello». In particolare, si contestava alla società contribuente di avererivestito il ruolo di soggetto interposto in una catena di operazionisoggettivamente inesistenti, la quale coinvolgeva a monte fornitori privi diorganizzazione, considerati cartiere o società missing traders; talecircostanza avrebbe consentito alla società contribuente di godere di unaindebita detrazione IVA, conseguente all'acquisto di telefoni cellulari in largascala provenienti da fornitori nazionali, eurounitari e sanmarinesi in evasionedi imposta. I soci, a loro volta destinatari di atti impositivi, hanno impugnatogli avvisi d’accertamento, con cui erano stati contestati i maggiori redditi dicapitale, conseguenza delle partecipazioni sociali nella Isiradio.I ricorrenti hanno dedotto, per quanto qui rileva, l'estraneità alla frodecontestata dall'Ufficio. La CTP di Napoli ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendoche la società contribuente fosse compartecipe della frode IVA. La CTR dellaCampania, con sentenza n. 2299/2015, ha invece accolto l'appello deicontribuenti, ritenendo provata l'estraneità della società contribuente allafrode carosello. Proposto ricorso presso la Corte di legittimità, questa, consentenza 40690/2021 cassava la decisione e rinviava per nuovo esamedell’appello alla Commissione campana, che con sentenza n. 4703/23 del28/07/2023 respingeva l’appello della società e dei soci quanto alle ragionirelative al coinvolgimento nelle operazioni soggettivamente inesistenti,accogliendolo invece, e a tal fine annullando in parte gli atti impositivi, quantoalla quantificazione del maggior reddito accertato, da rideterminarsi invecetenendo conto dei costi, ritenuti indeducibili, in contrasto con la sopraggiuntadisciplina introdotta dall’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993.RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6739 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Avverso la decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso sulla basedi tre motivi, cui hanno resistito i contribuenti, a loro volta spiegando ricorsoincidentale avverso la sentenza per quanto a loro sfavorevole.Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’ufficio si duole della violazione e/o falsa applicazionedell’art. 14, comma 4 bis, L. n. 537/1993 come modificato dall’art. 8, comma1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc.Erroneamente la sentenza del giudice del rinvio aveva riconosciuto ladeducibilità dei costi, laddove la pronuncia di legittimità si era limitata adisporre che in sede di rinvio la Corte di II grado avrebbe valutatol’applicabilità dell’art. 14 cit., ciò che nel concreto doveva negarsi, trattandosidi costi da reato.Il motivo è infondato.L’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 162 ha, sostanzialmente,riscritto la disciplina dei costi da “reato” contenuta nel comma 4-bis, dell’art.14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.Nello specifico l’art. 8 prevede che «1. Il comma 4-bis dell'articolo 14della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-bis. Nelladeterminazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese deibeni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimentodi atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblicoministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudiceabbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 delcodice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensidell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa diestinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualoraintervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 delcodice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo aprocedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sullasussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodoprecedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensiRGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23942 3/2023Numero sezionale 6795/2025Numero di raccolta generale 7334/2026dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delleData pubblicazione 26/03/2026maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzioneprevista dal periodo precedente e dei relativi interessi". 2. Ai finidell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazionedel reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti aspese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamentescambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzionedelle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica lasanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese oaltri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiatio prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicanole disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16,comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. Le disposizionidi cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, ancheper fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessicommi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini diimposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi inbase al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta fermal'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2anche per la determinazione del valore della produzione netta ai finidell'imposta regionale sulle attività produttive».È stato chiarito che ai sensi della norma novellata l'acquirente dei benipuò dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anchenell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limitiderivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività,inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.La nuova disposizione, a differenza della previgente, prevede dunquel’indeducibilità dei soli costi direttamente utilizzati per il compimento di atti oesercitata l'azione penale. Secondo il comma 3, poi, la disposizione inquestione, qualora più favorevole al contribuente, ha efficacia retroattiva,applicandosi, cioè, anche agli avvisi emessi nel vigore della previgenteRGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6759 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026normativa non ancora divenuti definitivi al 2 marzo 2012 (data di entrata invigore del decreto).Nel caso di specie non si trattava di costi utilizzati per il compimento direati, ma semplicemente dei costi impegnati per l’acquisto della merce,seppure da soggetto diverso da quello individuabile come l’apparente cedente(società cartiera o missing trader), il che non vuol dire che per ciò stesso essipossano identificarsi in costi del reato, diversamente dovendo intendersi deltutto svuotata la norma (Cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27566).Risulta peraltro contraddittorio il ragionamento illustrato in ricorso dallaricorrente agenzia, secondo cui era inapplicabile l’art. 14 cit. perchél’accertamento sarebbe avvenuto utilizzando il metodo induttivo puro,mediante ricostruzione dei ricavi nella misura pari all’iva non versata.A parte che lo sviluppo argomentativo fondato sulla insussistenza, inradice, di costi deducibili in ragione del metodo d’accertamento esercitato(induttivo puro) cozza con le stesse prescrizioni della sentenza di legittimità,nonché con lo stesso parametro di doglianza formulato, al più incentrato sulladeducibilità in concreto dei costi (se non relazionati ai costi da reato) ma nonsu una indeducibilità astratta, ed a parte che non risponde a correttainterpretazione della disciplina l’affermazione secondo cui, nelle ipotesi diaccertamento induttivo puro, i ricavi accertati sono già stati depurati dei costi,in ogni caso, dalla stessa motivazione dell’avviso d’accertamento, riprodottaper stralcio nel ricorso a pag. 20, si evince un calcolo iniziale dei ricavi conrichiamo all’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dedicatoall’accertamento analitico e analitico induttivo, mentre nel capoversosuccessivo si fa richiamo all’accertamento di cui al comma 2 della medesimanorma. Era dunque evidente che l’Iva non versata era stata -o comunquedoveva essere- richiesta con specifica contestazione (iva comunque dovutaper le operazioni soggettivamente inesistenti). Ne consegue che, trattandosidi operazioni soggettivamente inesistenti, e dunque reali sebbene fittizi sottoil profilo soggettivo, dovevano presumersi dei costi. Ebbene, tali costi vannoriconosciuti, salvi i limiti prescritti dai principi di effettività, inerenza,competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ex art. 109, d.P.R.n. 917/1986, (Cass., 15 ottobre 2024, n. 26786; 6 luglio 2018, n. 17788).Ma su questo limite l’Agenzia nulla ha evidenziato.Ne discende che la censura va rigettata.RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6769 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Con il secondo motivo l’Ufficio si duole della nullità della sentenza e/o delprocedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4e 156 cpc, 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.La sentenza, in riferimento ai medesimi capi, sarebbe nulla perchéapparente.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze,di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché ilrinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dandoconto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparenteogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 679 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio(Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio difatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto(Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie la sentenza, sebbene sinteticamente, ha affermato che,alla luce delle modifiche apportate dall’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo2012, n. 162, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi nonutilizzati per il compimento di reati sono deducibili. Diversamente l’imponibilesarebbe corrispondente all’intero valore riportato nelle fatturesoggettivamente inesistenti, contro il senso della disciplina introdotta con ilcomma 4 bis.Le ulteriori difese erariali, ossia l’aver implicitamente dedotto costi peressere un accertamento induttivo puro, a parte quanto già esplicitato inmerito al primo motivo, non trovano invece alcun riscontro.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 39,comma 2, d.P.R. n. 600/73 e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.Il giudice del rinvio avrebbe adottato una decisione in aperta violazionedi legge, per non aver riconosciuto la legittima applicazione, da partedell’Agenzia, dell’art. 39, comma 2, del DPR 600/73 in quanto, omettendoqualsiasi motivazione in proposito, non rende conto di quali siano i giustimotivi che permettano di ritenere ulteriormente deducibile un costo giàdedotto in modo forfettario.Il motivo è infondato per le ragioni già esplicitate con il primo motivo, esuccintamente ribadite con il rigetto del secondo motivo.In definitiva il ricorso erariale va rigettato.RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6789 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026Esaminando ora il ricorso incidentale dei contribuenti, con il primo motivoquesti hanno lamentato la violazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice del rinvionon avrebbe rispettato i principi regolativi di distribuzione dell’onere dellaprova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e avrebbe disattesogli elementi probatori senza alcuna valutazione critica e senza considerare iprecedenti giurisprudenziali.Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost. La motivazionesarebbe affetta dal grave vizio dell’apparenza.I motivi sono privi di pregio.La difesa dei contribuenti dedica numerose pagine per illustrare come nelcaso di specie non si fosse in presenza di elementi indiziari da cui dedurre laincolpevole ignoranza della società nel compimento di operazioni con societàcartiere o missing trader.Ebbene, a parte che le medesime ragioni, addotte dalla società già nelprimo giudizio celebratosi in questa lunga controversia dinanzi al giudice dilegittimità, erano state disattese da questa Corte, che infatti ha cassato lasentenza della commissione regionale ad essa favorevole, qui non può cheribadirsi il principio già enunciato nella sentenza n. 40690/2021, secondo ilquale «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazioneintrattenuto rapporti con soggetti privi di organizzazione, incombe sull'Ufficiol'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione andassead inserirsi in una evasione di imposta dimostrando, anche in via presuntivache il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando ladiligenza richiesta dalla qualità professionale ricoperta, della sostanzialeinesistenza del contraente; nel qual caso, insorge l'onere del contribuente difornire la prova contraria di avere adottato tutte le cautele che sianoragionevolmente esigibili da un operatore professionale, tenuto conto delcontesto commerciale in cui le operazioni si siano svolte, avuto riguardo atipologia, entità e ripetitività delle operazioni commerciali, al fine diassicurarsi, con adeguato monitoraggio, che le operazioni effettuate non loconducano a partecipare a una evasione di imposte».RGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 23923/2023Numero sezionale 6799 5/2025Numero di raccolta generale 7334/2026Data pubblicazione 26/03/2026La decisione emessa all’esito del giudizio di rinvio ha rispettato il principiodettato dal giudice di legittimità, posto che ha ritenuto di identificare elementiche nell’insieme evidenziavano come i rapporti tenuti dalla Isiradio con lenumerose società, nonché gli importi di rilevantissima entità delle operazioni-oltre agli ulteriori riferimenti valorizzati- fossero per un verso sufficienti aritenere dimostrata la fittizietà delle società, per altro aspetto sufficienti adare prova presuntiva quanto meno della colpevole ignoranza della naturadei soggetti con cui l’odierna ricorrente aveva tenuto i rapporti commerciali.Né assume valore il richiamo al precedente con cui questa Corte hariconosciuto le ragioni della società, trattandosi di altra annualità e dunque difatti ontologicamente non sovrapponibili.Le difese articolate dai ricorrenti incidentali si risolvono in realtà in untentativo di rimettere in gioco il merito della controversia, sollecitando unulteriore accertamento di fatto, che però è inammissibile dinanzi al giudice dilegittimità.In definitiva anche il ricorso incidentale va rigettato.La soccombenza reciproca delle parti comporta la compensazione dellespese processuali. P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso principaledell’Agenzia delle entrate, rigetta quello incidentale dei contribuenti.Compensa le spese di causa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 23923/2023Consigliere rel. FedericiP.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso principaledell’Agenzia delle entrate, rigetta quello incidentale dei contribuenti.Compensa le spese di causa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 23923/2023Consigliere rel. Federici
Sentenza Cassazione n. 07334/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris