CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per distruzione delle scritture contabili. Epoca del fallimento : Aprile 2012. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario articolando tre motivi. 1. Col primo ha lamentato violazione di legge processuale in riferimento all'art 521 cpp, poiché l'imputazione formulata nei confronti del giudicabile si riferisce alla bancarotta fraudolenta per sottrazione e/o distruzione delle scritture mentre la Corte aveva ritenuto la diversa condotta omissiva di mancata tenuta delle scritture contabili, accusa dalla quale l'imputato non era stato posto in condizione di difendersi. 2.Tramite il secondo motivo ci si lamenta della violazione della norma incriminatrice speciale sulla bancarotta fraudolenta documentale, con riferimento al mancato accertamento del dolo in relazione alla bancarotta per distruzione delle scritture contabili e per omessa tenuta delle stesse. Per altro verso ci si duole della errata applicazione di legge, art 217 LF., in relazione alla mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice. La difesa propone, altresì, censura di motivazione illogica sulla ritenuta presenza dell'elemento soggettivo del reato, del quale non sarebbe stata fornita dimostrazione. Si censura la motivazione nella parte in cui ha considerato che la fallita aveva continuato ad operare pur dopo il 2009 ed ha ritenuto apodittica e non sostenuta da elementi di fatto la tesi per la quale quanto ricavato dalla vendita di un immobile sarebbe stato destinato a ripianare le perdite. A sostegno della sua tesi il ricorrente rappresenta che l'unico creditore insinuatosi al fallimento, la Bmw, aveva ottenuto la restituzione del bene prima della sentenza dichiarativa del dissesto. 3.Nel terzo motivo si rappresenta la errata applicazione di legge e l'illogicità di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità; sul punto la difesa pone in luce che il creditore Bmw, che vantava un credito di 44mila euro aveva ottenuto la restituzione del bene. Infine, ci si duole della illogicità di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'udienza pubblica odierna nel corso della quale il Pg, drssa Passafiume, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e tuttavia occorre annullare con rinvio la sentenza impugnata riguardo alla statuizione sulle pene accessorie ex art 216 ultimo comma Legge Fallimentare per nuovo esame sul punto. 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile attesa la sua genericità estrinseca, poiché non si confronta con il testo della pronunzia che intende censurare, oltre che manifestamente infondato ...., , in diritto. Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità "estrinseca" quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Nel caso in esame la Corte territoriale - diversamente da quanto dedotto dalla difesa - ha ritenuto la distruzione/sottrazione delle scritture contabili, che risultavano tenute e curate da due studi professionali fino al 2009, anno nel quale la documentazione contabile era stata riconsegnata al legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda il periodo successivo,essendo il fallimento intervenuto nel 2012, si è razionalmente desunto che la fallita avesse proseguito l'attività, attraverso l'accertamento operato dal curatore consultando i pubblici registri immobiliari,accertamento dal quale è emersa la vendita di un terreno nel corso del 2010. Per questo secondo arco di tempo risultavano mancanti le scritture contabili, secondo quanto conformemente ritenuto dai Giudici del merito di primo e secondo grado. La dedotta violazione dell'art 521 cpp in alcun modo è ravvisabile, poiché,secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte)Vomessa tenuta di scritture contabili equivale alla loro sottrazione/distruzione. Si è, infatti, chiarito che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi del fallimento (Sez. 5 , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019 Ud. (dep. 14/06/2019 ) Rv. 276650. In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020 )Rv. 279838;Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017 Ud. (dep. 14/04/2017 ) Rv. 269904. 2.La giurisprudenza appena ricordata dà conto anche della manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, che ha lamentato la mancata dimostrazione del dolo specifico, elemento psicologico che caratterizza le condotte di sottrazione e di omessa tenuta delle scritture contabili. Come già annotato, dalle concordi sentenze di merito si ricava che la fallita continuò ad operare nel corso del 2010 attraverso la vendita di un terreno, in assenza di ogni documentazione contabile ed i Giudici del merito hanno desunto la presenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di ingiusto profitto per l'imputato dall'accertata prosecuzione in nero dell'attività di impresa, situazione totalmente illegale, che rende plausibile che l'omissione fosse finalizzata a pregiudicare le ragioni creditorie e/o a realizzare per il fallito un ingiusto profitto. 2.1 Con la presente impugnazione la difesa propone l'argomento - nella sua prospettiva dimostrativo dell'assenza di dolo specifico, se non addirittura della mancanza di pregiudizio - ;( secondo il quale l'unico creditore, la società Bmw,pur insinuatosi al fallimento, avrebbe ottenuto la restituzione del bene. Sul punto va rilevato che l'enunciazione difensiva appare per un verso in contrasto con le doglianze formulate con i motivi di appello, e per altro verso risulta formulata per la prima volta con il presente atto di ricorso. Infatti, dalla incontestata sintesi dei motivi di gravame operata alla pagina uno della pronunzia impugnata, si rileva che la difesa in quella sede aveva rappresentato che solo due creditori si erano insinuati al passivo, senza fare alcun cenno alla ipotizzata restituzione del bene. La doglianza, oltre che per sua natura del tutto generica, incorre, pertanto, anche nel difetto di inammissibilità per violazione del principio del novum in cassazione ex art 609/2 cpp. 2.2 Le considerazioni che precedono rendono ragione, per la presenza del coefficiente psicologico del dolo specifico , altresì,della manifesta infondatezza della doglianza difensiva circa la mancata derubricazione del delitto da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice, tesi del resto già correttamente respinta dalla Corte territoriale. Così ex multis :Sez. 5 , Sentenza n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020) Rv. 279179 per la quale integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. 3.Manifestamente infondato,appare la critica, contenuta nel terzo motivo del ricorso, di errata applicazione di legge quanto al mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità, che dovrebbe riconoscersi - secondo l'opinione del ricorrente - poiché il credito vantato da Bmw è stato certamente assorbito dalla restituzione dell'auto. Deve, in primis osservarsi che il motivo, oltre ad apparire ambiguamente formulato,si caratterizza per assertività sul punto della restituzione dell'auto e già per tali caratteristiche è destinato al'inammissibilità. Va in ogni caso condivisa la giurisprudenza di legittimità riferita dalla Corte bolognese, per la quale in ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. In motivazione, la Corte ha osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto. La pronunzia citata ha, infatti, più ampiamente chiarito che è proprio l'occultamento delle scritture contabili a rendere impossibile la dimostrazione del danno, dal momento che, in mancanza delle scritture, non è possibile ricostruire i fatti di gestione e comprendere se vi siano state distrazioni, ovvero se siano esperibili, con qualche fondamento, azioni a tutela della massa. Pertanto, se la mancanza delle scritture non autorizza a presumere distrazioni o altri fatti negativi per l'imputato, nemmeno può essere utilizzata per presumere circostanze a lui favorevoli, atteso che anche queste ultime soggiacciono alla regola della dimostrazione in giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 7888 del 03/12/2018 Ud. (dep. 21/02/2019 ) Rv. 275345. 3.1 Quanto alla censura circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va osservato che esse sono state negate con motivazione corretta, ex art 133 cp, e plausibile, in relazione alla mancata collaborazione con gli organi fallimentari, e come tale, incensurabile in cassazione. 4. A questo punto il Collegio deve rilevare d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata, che non sono state modificate dalla sentenza impugnata. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018,infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di consentire al Giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie. Nel giudizio di rinvio il Giudice del merito dovrà attenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte che nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità dell'imputato e per la quantificazione delle pene principali. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame quanto alle pene accessorie ex art 216LF ultimo comma, che sarà condotto ai sensi dell'art 133 cp. Il ricorso nel resto deve essere dichiarato inammissibile. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di