CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12435/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 119/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il02/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.3.2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato per difetto di prova del requisito socioeconomico la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’assegno al nucleo familiare per il coniuge e i figli residenti all’estero; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 153/1988, e degli artt. 3, 5 e 8, d.P.R. n. 797/1955, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che dalla documentazione depositata in atti dall’INPS non potesse evincersi la vivenza a suo carico dei familiari per i quali era stata chiesta la prestazione oggetto del giudizio; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la questione del possesso del reddito fosse stata prospettata in sede di gravame solo con riguardo alla statuizione di primo grado concernente le spese di lite e non anche con riguardo al merito della vicenda; che, con riguardo al primo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019); che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica, pretende in realtà di criticare l'accertamento di fatto in esito al quale i giudici territoriali hanno ritenuto, come detto, che dalla documentazione depositata in atti non potesse evincersi la vivenza a suo carico dei familiari per i quali era stata chiesta la prestazione oggetto del giudizio; che, non essendo per di più possibile dedurre in sede di legittimità il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato in punto di fatto la pronuncia del primo giudice (art. 348-ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis), il primo motivo va dichiarato inammissibile; che del pari inammissibile è il secondo motivo, atteso che la deduzione in questa sede di legittimità di un error in procedendo , che legittima l'esercizio da parte di questa Corte del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi in relazione ai principi di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1°, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse ai fini della censura (così da ult. Cass. n. 3612 del 2022), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così, tra le più recenti, Cass. n. 28184 del 2020 e succ. conf.), ciò che nella specie non è dato rinvenire nel ricorso per cassazione; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.700,00, di cui € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r