CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42309/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 18/2/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Palermo il 12/7/2019 per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha sottolineato come il ricorrente sia gravato da condanne per altri due fatti analoghi e dunque sussista l'elemento ostativo dell'abitualità, secondo quanto sul punto ritenuto dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591). 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e comunque volto a sostenere un alternativo giudizio di merito, a fronte della coerente e logica motivazione posta dalla Corte a fondamento dell'applicazione della recidiva, suffragata da precedenti anche specifici tali da giustificare un giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità del ricorrente. 2.3. Infine è manifestamente infondato e comunque non consentito il terzo motivo, avendo la Corte giustificato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento ai precedenti e all'assenza di elementi meritevoli di apprezzamento, neanche l'ammissione degli addebiti essendo stata reputata espressiva di sincera resipiscenza. 3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente