CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00886/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso, chiedendo di «disporre la trattazione del procedimento in pubblica udienza»; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contesi:a, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di truffa aggravata ascritto all'odierno ricorrente - per avere la Corte territoriale ravvisato, nella condotta posta in essere dell'imputato, in modo asseritamente erroneo, la sussistenza di artifici e raggiri costitutivi della truffa anziché gli estremi di un mero inadempimento/inesatto adempimento civilistico - risultano non consentiti in questa sede; che, infatti, le suddette censure, da un lato, risultano costituite da mere doglianze in punto di fatto, tese a ottenere una differente ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, estranee al sindacato di questa Corte, e, dall'altro lato, non sono connotate dai requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché fondate su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di appello, come emerge dalle pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza, facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici, hanno congruamente esplicato i diversi elementi di fatto e di diritto in virtù dei quali debba ritenersi che il contegno dell'imputato integri pienamente i presupposti tanto soggettivi quanto oggettivi della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 n