CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11573-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2058/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato la pronuncia della C I P di Ferrara ove erano state apprezzate le doglianze della parte contribuente in tema di classamento catastale di idrovora È rimasta intimata la parte contribuente. Il ricorso è affidato a quattro motivi. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione art. 2700 c.c. e dell'art. 38, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992, nonché art. 327 c.p.c., per aver ritenuto tardivo l'appello, pur avendo poi deciso nel merito. Il motivo è posto per mero tuziorismo non essendovi statuizione esplicita di inammissibilità per tardività del ricorso, donde è inammissibile. Con il secondo motivo prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione art. 2909 c.c., dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 2 quater del d.l. n. 546/1994, come modificato dalla 1. n. 656/1994, nonché del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, per aver ritenuto costituente vincolo implicito la mancata impugnazione dei decreti di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di autotutela, seppur poi avendo deciso nel merito. Il motivo è posto per mero tuziorismo non essendovi statuizione esplicita di inammissibilità per cessata materia del contendere o giudicato interno, donde è inammissibile;, Ric. 2020 n. 11573 sez. MT ud. 10-05-2022 -2- Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 8 d.P.R. n. 1142/1949, nonché dell'art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2016, convertito con 1. n. 286/2006, per aver la CTR affermato che l'impianto idrovoro non ha natura industriale e che il Consorzio svolge attività senza fine di lucro, ritenendo ascrivibili in categoria E gli impianti di depurazione, tra cui l'idrovora in oggetto, che tratta delle acque nere del bacino veneziano. In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica (Cass. V., n. 2247/2021). Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, circa la natura dell'impianto de quo. Il motivo resta assorbito dal precedente. C1 i2s.3q4,0(-0 Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il terzo motivi/di ricorso, dichiara inammissibili il primo ed il secondo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per l'Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 11573 s