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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46670/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 giugno 2021, la Corte di appèllo di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 16 gennaio 2019, con la quale l'odierno imputato era stato assolto, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dal reato di cui all'ad 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992 - attualmente previsto dall'art. 512-bis cod. pen. - al medesimo contestato perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, avrebbe costituito la società "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui era amministratore unico e legale rappresentante, così dissimulando l'effettiva titolarità in capo a Dabalà di diversi immobili ed altre utilità.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori, per l'errata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in violazione dei limiti del devolutum ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

La difesa sostiene che nell'atto di appello era stata proposta la doglianza in merito alla mancata indicazione da parte del Tribunale degli elementi in base a quali si era ritenuto provato, secondo il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed i beni immobili ad essa intestati fossero di Dabalà e non di Menegazzi, essendo stata dimostrata la generica disponibilità, e non il trasferimento del bene in capo al primo.

Nel caso concreto, la Corte di secondo grado ha affermato che il riesame del merito avrebbe al più potuto condurre ad una formula assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in punto di sussistenza del fatto, considerato che l'acquisito materiale probatorio non consentirebbe di ritenere allo stato evidente che il fatto contestato non sussiste, e considerata la sopravvenuta prescrizione del reato.

Per la difesa vi è, perciò, un'applicazione in malam partem dell'obbligo di immediata dichiarazione di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., con una inammissibile inversione dell'onere della prova, rimanendo a carico dell'imputato la dimostrazione dell'evidenza dell'insussistenza della materialità del fatto.

2.2. Con un secondo motivo, si denunciano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA]. in capo a Dabalà e non a Menegazzi.

La Corte di appello, sulla base dell'errata premessa in ordine all'intervenuta prescrizione del reato, ha osservato che sul punto non si configura la possibilità di porre rimedio alla mancata acquisizione dei dati sociali ritenuti necessari, perché aventi ad oggetto i bilanci e i beni riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA].

Secondo la tesi difensiva, la sentenza impugnata risulta viziata in quanto è incorsa in una illogicità della motivazione posto che - pur avendo riconosciuto la lacunosità delle risultanze istruttorie sullo specifico tema di prova, tanto da ritenere sia pure implicitamente che sarebbero stati opportuni approfondimenti sui dati sociali - non ha applicato la regola di giudizio prevista dall'art. 530, comma 2 ./U 2, cod. proc. pen., riformando la formula assolutoria per insussistenza del fatto, mancando o essendo insufficiente la prova che la società fosse riferibile a Dabalà.

Per la difesa, le risultanze processuali, se valutate non in modo atomistico ma nel loro complesso, dimostrano che la [OSCURATO:SOCIETA]. venne costituita ed interamente finanziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e che l'acquisto dei due immobili della società avvenne mediante mutuo ipotecario garantito da fideiussione personale di Menegazzi.

Ulteriormente, si richiama la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. è risultata essere intestataria di beni che non mai stati nella disponibilità di Dabalà (un autoveicolo acquistato in data 08/08/2013 e un catamarano acquistato in data 11/11/2013).

2.3. Con una terza doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di atti di disposizione patrimoniale asseritamente posti in essere da Dabalà sui beni immobili acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 15 giugno 2011.

Sul punto, non sono sufficienti, secondo il ricorrente, le prove dichiarative costituite dalle dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria Buratto, Volante e Rubertà.

In ordine al primo teste, era stata criticata puntualmente la valenza probatoria attribuita dal Tribunale alla sua deposizione - in cui si affermava che i lavori di ristrutturazione degli immobili erano stati seguiti personalmente da Dabalà - in quanto ritenuta generica ed inutilizzabile, dal momento che riferiva circostanze emerse dall'ascolto delle intercettazioni telefoniche, non trascritte in perizia.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello supera le doglianze difensive senza confrontarsi specificatamente con le valutazioni critiche espresse, ma semplicemente condividendo le motivazioni del giudice di primo grado.

2.4. In quarto luogo, si censurano l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato, in ordine alla concessione dell'area demaniale in zona Cavallino acquisita da [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto datato 30/09/2013.

Secondo la ricostruzione difensiva, le risultanze probatorie hanno confermato le dichiarazioni dell'imputato, in quanto l'attività di ristorazione, che sarebbe stata gestita da Dabalà, dietro il pagamento di canone di locazione per il chiostro e l'area, non è mai stata iniziata: pertanto, non vi è stato alcun vantaggio o attività economica, che abbia comportato utili suscettibili di costituire oggetto di misura di prevenzione patrimoniale; né potevano ravvisarsi beni o utilità economiche del Dabalà che potessero considerarsi fittiziamente trasferite alla società [OSCURATO:SOCIETA].

Di conseguenza, si lamenta che la Corte di appello non ha motivato in ordine alla materialità del trasferimento fraudolento di beni anche relativamente all'area di concessione, dovendo essere oggetto di prova l'illecita utilità economica direttamente derivata dalla stipula di tale contratto con Dabalà. 3 P*, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.

E va ricordato, in tema di impugnazione, che il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112).

Inoltre, deve ricordarsi, che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.

Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera motivi già prospettati e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011).

Va anche rimarcato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logica-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

Deve infine richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321).

2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso proposto, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è inammissibile per genericità.

La difesa lamenta la mancata indicazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi in base ai quali si è ritenuto provato, secondo il canone "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i beni immobili ad essa intestati fossero di Dabalà e non di Menegazzi.

Ma deve rilevarsi che il ricorrente non contesta in modo puntuale i passaggi decisivi della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello, condividendo le motivazioni del giudice di primo grado, ha evidenziato che quanto asserito dal ricorrente nelle sue doglianze nell'atto di appello risulta superato dal quadro probatorio.

Quest'ultimo è Composto essenzialmente: dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate nel corso delle indagini; dalle deposizioni di numerosi testi, tra cui anche quella di [OSCURATO:PERSONA], sentito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen; dall'esame dell'imputato e dalle produzioni documentali effettuate dalle parti.

Il materiale probatorio, correttamente valutato sia in primo che in secondo grado, consente di rilevare che gli atti dispositivi erano sostanzialmente posti in essere dal Dabalà.

In riferimento a ciò, quest'ultimo - senza che vi sia sul punto alcuna contestazione puntuale della difesa - ha espressamente affermato: "gestivo tutto il tutto come se fosse mio".

Analoghe condotte uti dominus sono comprovate con riferimento alle unità immobiliari di Campalto, riguardo alle quali il teste Burrato ha dichiarato che le cose erano seguite in prima persona da [OSCURATO:PERSONA] come se fossero sue, in quanto era lui che parlava con gli artigiani e li pagava "direttamente in prima persona" (cfr. pagg. 16-17 della deposizione del teste Buratto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ulteriormente, è stato accertata una spesa di circa 6.000,00 euro per tecnologie, finalizzate a monitorare la casa con telecamere utilizzabili anche a distanza (pag. 37 della deposizione dello stesso teste).

3. La seconda doglianza, con cui si lamentano vizi della motivazione, in ordine alla ritenuta titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA]. in capo a Dabalà e non a Menegazzi, è anch'essa inammissibile per genericità.

Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha omesso di confrontarsi con le circostanze a discarico, evidenziate dall'imputato, che avrebbero evidenziato l'intestazione in capo alla detta società di beni che non sono mai stati nella disponibilità del Dabalà.

Sul punto, è doveroso evidenziare che non sussiste su un piano logico la necessità che vi sia disponibilità diretta di tutti i beni della società, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., che il solo bene, la cui disponibilità si attribuisce fittiziamente a terzi, appartenga al soggetto che intenda eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o di contrabbando ovvero agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.

E nel caso di specie l'imputazione non fa alcun riferimento all'automobile e al catamarano, di cui parla il ricorrente, ma si riferisce alla disponibilità in capo a Dabalà di: a) un'unità immobiliare di 44 m 2 (magazzino e scoperto, sito in Campalto, alla via Cimitero; b) un'unità immobiliare (appartamento di 6,5 vani), sita in Campalto, via Cimitero, venduta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui [OSCURATO:PERSONA], compagna di Dabalà, era amministratore unico); c) una concessione di area demaniale sita in Cavallino-Treporti, nonché manufatti realizzati sulla medesima area.

La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha evidenziato l'anomala circostanza che la società costituita da Menegazzi - la cui professione di dottore commercialista gli impediva di gestire attività aventi natura commerciale - trattava sostanzialmente beni o progetti imprenditoriali unicamente riconducibili a Dabalà, senza svolgere seri accertamenti sull'affidabilità economica di quest'ultimo.

Nonostante le sue specifiche competenze professionali, il prevenuto si sarebbe limitato piuttosto a dedurre che Dabalà "arrotondasse", andando a pesca; attività da cui derivavano le entrate superiori riconducibili a quest'ultimo (pag. 10 della sentenza di appello).

Inoltre, la Corte di secondo grado correttamente evidenzia come le espressioni riferite alla situazione di cassa rivolte a Menegazzi da Dabalà non siano spiegabili, se rapportate alla pretesa posizione del secondo quale mero locatario e/o incaricato della [OSCURATO:SOCIETA].

In base ai suddetti elementi, i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, correttamente ritengono integrato il profilo oggettivo del reato contestato. 6 Af(

4. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di atti di disposizione patrimoniale asseritamente posti in essere da Dabalà sui beni immobili acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 15 giugno 2011, è inammissibile, in quanto basato su una parziale e arbitraria rivalutazione delle dichiarazioni del solo teste Buratto, senza un'adeguata contestazione del complessivo quadro istruttorio valorizzato dai giudici di merito, cui si è già fatto riferimento.

5. Il quarto motivo - con cui si denunciano l'erronea applicazione dell'art. 512- bis cod. pen., nonché la mancanza di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato in ordine alla concessione dell'area demaniale in zona Cavallino acquisita da [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto del 30/09/2013 - è inammissibile.

La difesa non contesta la titolarità fittizia della concessione demaniale, quanto l'assenza di vantaggi economici, derivanti da una possibile attività, che non è mai stata iniziata in quell'area.

La Corte d'appello opportunamente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti (così, Cass. civ., sez. 5, n. 31642 del 2019).

Questi diritti sono pienamente riconducibili, ai fini della misura ablatoria, al concetto di utilità o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale o economica, che determina un aumento della capacità di arricchimento, godimento ed utilizzazione del patrimonio del soggetto.

E sull'area oggetto dell'imputazione, assegnata in concessione pluriannuale a Signe s.r.I., Dabalà aveva in programma di collocare un chiosco per l'esercizio di attività di ristorazione; e in tale prospettiva, a partire dal mese di ottobre 2013, aveva iniziato a realizzare dei lavori di sistemazione (recinzione, illuminazione, pavimentazione); era stato acquistato anche un chiosco, funzionale all'esercizio della predetta attività.

Detti interventi, peraltro, sono stati realizzati senza richiedere le necessarie autorizzazioni edilizie e pertanto, il 13 marzo 2014, il Comune ha sottoposto a sequestro l'intera area e il chiosco, nominando quale custode lo stesso Dabalà.

E tale attività viene correttamente riferita al Dabalà sulla base di una conversazione nella quale lo stesso la rivendica come propria; quanto ai rapporti con Menegazzi, i due interloquiscono a seguito del sequestro dell'area e Menegazzi rassicura Dabalà, dicendogli che non deve temere perché sta lavorando per la società Signe ed è solo un custode dalla stessa incaricato (sentenza di primo grado pag. 3). 7 7).k

6. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 giugno 2021, la Corte di appèllo di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 16 gennaio 2019, con la quale l'odierno imputato era stato assolto, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dal reato di cui all'ad 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992 - attualmente previsto dall'art. 512-bis cod. pen. - al medesimo contestato perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, avrebbe costituito la società "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui era amministratore unico e legale rappresentante, così dissimulando l'effettiva titolarità in capo a Dabalà di diversi immobili ed altre utilità. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori, per l'errata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in violazione dei limiti del devolutum ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen. La difesa sostiene che nell'atto di appello era stata proposta la doglianza in merito alla mancata indicazione da parte del Tribunale degli elementi in base a quali si era ritenuto provato, secondo il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed i beni immobili ad essa intestati fossero di Dabalà e non di Menegazzi, essendo stata dimostrata la generica disponibilità, e non il trasferimento del bene in capo al primo. Nel caso concreto, la Corte di secondo grado ha affermato che il riesame del merito avrebbe al più potuto condurre ad una formula assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in punto di sussistenza del fatto, considerato che l'acquisito materiale probatorio non consentirebbe di ritenere allo stato evidente che il fatto contestato non sussiste, e considerata la sopravvenuta prescrizione del reato. Per la difesa vi è, perciò, un'applicazione in malam partem dell'obbligo di immediata dichiarazione di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., con una inammissibile inversione dell'onere della prova, rimanendo a carico dell'imputato la dimostrazione dell'evidenza dell'insussistenza della materialità del fatto. 2.2. Con un secondo motivo, si denunciano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA]. in capo a Dabalà e non a Menegazzi. La Corte di appello, sulla base dell'errata premessa in ordine all'intervenuta prescrizione del reato, ha osservato che sul punto non si configura la possibilità di porre rimedio alla mancata acquisizione dei dati sociali ritenuti necessari, perché aventi ad oggetto i bilanci e i beni riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo la tesi difensiva, la sentenza impugnata risulta viziata in quanto è incorsa in una illogicità della motivazione posto che - pur avendo riconosciuto la lacunosità delle risultanze istruttorie sullo specifico tema di prova, tanto da ritenere sia pure implicitamente che sarebbero stati opportuni approfondimenti sui dati sociali - non ha applicato la regola di giudizio prevista dall'art. 530, comma 2 ./U 2, cod. proc. pen., riformando la formula assolutoria per insussistenza del fatto, mancando o essendo insufficiente la prova che la società fosse riferibile a Dabalà. Per la difesa, le risultanze processuali, se valutate non in modo atomistico ma nel loro complesso, dimostrano che la [OSCURATO:SOCIETA]. venne costituita ed interamente finanziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e che l'acquisto dei due immobili della società avvenne mediante mutuo ipotecario garantito da fideiussione personale di Menegazzi. Ulteriormente, si richiama la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. è risultata essere intestataria di beni che non mai stati nella disponibilità di Dabalà (un autoveicolo acquistato in data 08/08/2013 e un catamarano acquistato in data 11/11/2013). 2.3. Con una terza doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di atti di disposizione patrimoniale asseritamente posti in essere da Dabalà sui beni immobili acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 15 giugno 2011. Sul punto, non sono sufficienti, secondo il ricorrente, le prove dichiarative costituite dalle dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria Buratto, Volante e Rubertà. In ordine al primo teste, era stata criticata puntualmente la valenza probatoria attribuita dal Tribunale alla sua deposizione - in cui si affermava che i lavori di ristrutturazione degli immobili erano stati seguiti personalmente da Dabalà - in quanto ritenuta generica ed inutilizzabile, dal momento che riferiva circostanze emerse dall'ascolto delle intercettazioni telefoniche, non trascritte in perizia. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello supera le doglianze difensive senza confrontarsi specificatamente con le valutazioni critiche espresse, ma semplicemente condividendo le motivazioni del giudice di primo grado. 2.4. In quarto luogo, si censurano l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato, in ordine alla concessione dell'area demaniale in zona Cavallino acquisita da [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto datato 30/09/2013. Secondo la ricostruzione difensiva, le risultanze probatorie hanno confermato le dichiarazioni dell'imputato, in quanto l'attività di ristorazione, che sarebbe stata gestita da Dabalà, dietro il pagamento di canone di locazione per il chiostro e l'area, non è mai stata iniziata: pertanto, non vi è stato alcun vantaggio o attività economica, che abbia comportato utili suscettibili di costituire oggetto di misura di prevenzione patrimoniale; né potevano ravvisarsi beni o utilità economiche del Dabalà che potessero considerarsi fittiziamente trasferite alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Di conseguenza, si lamenta che la Corte di appello non ha motivato in ordine alla materialità del trasferimento fraudolento di beni anche relativamente all'area di concessione, dovendo essere oggetto di prova l'illecita utilità economica direttamente derivata dalla stipula di tale contratto con Dabalà. 3 P*, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. A fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. E va ricordato, in tema di impugnazione, che il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112). Inoltre, deve ricordarsi, che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera motivi già prospettati e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). Va anche rimarcato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logica-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Deve infine richiamarsi il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). 2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso proposto, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è inammissibile per genericità. La difesa lamenta la mancata indicazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi in base ai quali si è ritenuto provato, secondo il canone "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i beni immobili ad essa intestati fossero di Dabalà e non di Menegazzi. Ma deve rilevarsi che il ricorrente non contesta in modo puntuale i passaggi decisivi della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello, condividendo le motivazioni del giudice di primo grado, ha evidenziato che quanto asserito dal ricorrente nelle sue doglianze nell'atto di appello risulta superato dal quadro probatorio. Quest'ultimo è Composto essenzialmente: dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate nel corso delle indagini; dalle deposizioni di numerosi testi, tra cui anche quella di [OSCURATO:PERSONA], sentito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen; dall'esame dell'imputato e dalle produzioni documentali effettuate dalle parti. Il materiale probatorio, correttamente valutato sia in primo che in secondo grado, consente di rilevare che gli atti dispositivi erano sostanzialmente posti in essere dal Dabalà. In riferimento a ciò, quest'ultimo - senza che vi sia sul punto alcuna contestazione puntuale della difesa - ha espressamente affermato: "gestivo tutto il tutto come se fosse mio". Analoghe condotte uti dominus sono comprovate con riferimento alle unità immobiliari di Campalto, riguardo alle quali il teste Burrato ha dichiarato che le cose erano seguite in prima persona da [OSCURATO:PERSONA] come se fossero sue, in quanto era lui che parlava con gli artigiani e li pagava "direttamente in prima persona" (cfr. pagg. 16-17 della deposizione del teste Buratto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ulteriormente, è stato accertata una spesa di circa 6.000,00 euro per tecnologie, finalizzate a monitorare la casa con telecamere utilizzabili anche a distanza (pag. 37 della deposizione dello stesso teste). 3. La seconda doglianza, con cui si lamentano vizi della motivazione, in ordine alla ritenuta titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA]. in capo a Dabalà e non a Menegazzi, è anch'essa inammissibile per genericità. Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha omesso di confrontarsi con le circostanze a discarico, evidenziate dall'imputato, che avrebbero evidenziato l'intestazione in capo alla detta società di beni che non sono mai stati nella disponibilità del Dabalà. Sul punto, è doveroso evidenziare che non sussiste su un piano logico la necessità che vi sia disponibilità diretta di tutti i beni della società, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., che il solo bene, la cui disponibilità si attribuisce fittiziamente a terzi, appartenga al soggetto che intenda eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o di contrabbando ovvero agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. E nel caso di specie l'imputazione non fa alcun riferimento all'automobile e al catamarano, di cui parla il ricorrente, ma si riferisce alla disponibilità in capo a Dabalà di: a) un'unità immobiliare di 44 m 2 (magazzino e scoperto, sito in Campalto, alla via Cimitero; b) un'unità immobiliare (appartamento di 6,5 vani), sita in Campalto, via Cimitero, venduta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui [OSCURATO:PERSONA], compagna di Dabalà, era amministratore unico); c) una concessione di area demaniale sita in Cavallino-Treporti, nonché manufatti realizzati sulla medesima area. La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha evidenziato l'anomala circostanza che la società costituita da Menegazzi - la cui professione di dottore commercialista gli impediva di gestire attività aventi natura commerciale - trattava sostanzialmente beni o progetti imprenditoriali unicamente riconducibili a Dabalà, senza svolgere seri accertamenti sull'affidabilità economica di quest'ultimo. Nonostante le sue specifiche competenze professionali, il prevenuto si sarebbe limitato piuttosto a dedurre che Dabalà "arrotondasse", andando a pesca; attività da cui derivavano le entrate superiori riconducibili a quest'ultimo (pag. 10 della sentenza di appello). Inoltre, la Corte di secondo grado correttamente evidenzia come le espressioni riferite alla situazione di cassa rivolte a Menegazzi da Dabalà non siano spiegabili, se rapportate alla pretesa posizione del secondo quale mero locatario e/o incaricato della [OSCURATO:SOCIETA]. In base ai suddetti elementi, i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, correttamente ritengono integrato il profilo oggettivo del reato contestato. 6 Af( 4. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di atti di disposizione patrimoniale asseritamente posti in essere da Dabalà sui beni immobili acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 15 giugno 2011, è inammissibile, in quanto basato su una parziale e arbitraria rivalutazione delle dichiarazioni del solo teste Buratto, senza un'adeguata contestazione del complessivo quadro istruttorio valorizzato dai giudici di merito, cui si è già fatto riferimento. 5. Il quarto motivo - con cui si denunciano l'erronea applicazione dell'art. 512- bis cod. pen., nonché la mancanza di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato in ordine alla concessione dell'area demaniale in zona Cavallino acquisita da [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto del 30/09/2013 - è inammissibile. La difesa non contesta la titolarità fittizia della concessione demaniale, quanto l'assenza di vantaggi economici, derivanti da una possibile attività, che non è mai stata iniziata in quell'area. La Corte d'appello opportunamente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti (così, Cass. civ., sez. 5, n. 31642 del 2019). Questi diritti sono pienamente riconducibili, ai fini della misura ablatoria, al concetto di utilità o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale o economica, che determina un aumento della capacità di arricchimento, godimento ed utilizzazione del patrimonio del soggetto. E sull'area oggetto dell'imputazione, assegnata in concessione pluriannuale a Signe s.r.I., Dabalà aveva in programma di collocare un chiosco per l'esercizio di attività di ristorazione; e in tale prospettiva, a partire dal mese di ottobre 2013, aveva iniziato a realizzare dei lavori di sistemazione (recinzione, illuminazione, pavimentazione); era stato acquistato anche un chiosco, funzionale all'esercizio della predetta attività. Detti interventi, peraltro, sono stati realizzati senza richiedere le necessarie autorizzazioni edilizie e pertanto, il 13 marzo 2014, il Comune ha sottoposto a sequestro l'intera area e il chiosco, nominando quale custode lo stesso Dabalà. E tale attività viene correttamente riferita al Dabalà sulla base di una conversazione nella quale lo stesso la rivendica come propria; quanto ai rapporti con Menegazzi, i due interloquiscono a seguito del sequestro dell'area e Menegazzi rassicura Dabalà, dicendogli che non deve temere perché sta lavorando per la società Signe ed è solo un custode dalla stessa incaricato (sentenza di primo grado pag. 3). 7 7).k 6. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.
Sentenza Cassazione n. 46670/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris