CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 40351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/03/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte relativa all'accollo delle spese in capo all'interessato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 10 marzo 2022, nel corso dell'udienza preliminare relativa ad un procedimento che lo vedeva imputato, [OSCURATO:PERSONA], collegato in videoconferenza ai sensi dell'art. 146 bis d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, chiese al G.u.p. del Tribunale di Parma di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e di poter depositare la relativa istanza con l'allegato CD tramite l'ufficio matricola. Egli fu autorizzato in tal senso ex art. 123 cod. proc. pen. Come risulta dal verbale d'udienza, infatti, il G.u.p. dispose che l'istanza con relativo CD gli fosse trasmessa e si riservò di deciderla dopo averla esaminata. Con nota del 10 marzo 2022, l'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, ove [OSCURATO:PERSONA] era ristretto, chiese al G.u.p. di «specificare le modalità di trasmissione del supporto informatico e i relativi costi». Con provvedimento in data 11 marzo 2022 il G.u.p. dispose che la trasmissione avvenisse «a mezzo plico raccomandato» ai sensi dell'art. 93 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e specificò: «i relativi costi devono intendersi a carico dell'istante». 2. Contro questo provvedimento, che gli è stato notificato il 16 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in data 27 aprile 2022, per mezzo del proprio difensore. Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 123 cod. proc. pen. Osserva che, in base a questa norma, l'imputato detenuto ha facoltà di presentare al direttore dell'istituto penitenziario impugnazioni, dichiarazioni e richieste dotate della medesima efficacia di quelle ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria e tale disposizione non può essere interpretata restrittivamente. Sottolinea che la disposizione in esame non prevede affatto che eventuali costi di trasmissione possano essere posti a carico del detenuto. Riferisce che, in relazione ad istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposte da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di procedimenti aperti di fronte alla magistratura di sorveglianza, sono stati adottati provvedimenti analoghi. I magistrati di sorveglianza hanno posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese di trasmissione del supporto informatico, ma, per questa parte, i provvedimenti adottati sono stati annullati senza rinvio dalla Prima Sezione penale di questa Corte di legittimità che ha ritenuto la violazione dell'art. 146 bis comma 1 d.lgs. n. 271/89.3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato «nella parte relativa all'accollo delle spese in capo all'interessato». 4. Il ricorso è fondato. 5. Dalla documentazione in atti emerge che, all'udienza preliminare del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] chiese di produrre, su supporto informatico, documenti che riteneva idonei a comprovare il diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A quella udienza [OSCURATO:PERSONA] era presente mediante collegamento a distanza e - ai sensi dell'art. 146 bis, comma 5, d.lgs. n. 271/89 - «il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza». La produzione della documentazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarebbe stata senz'altro liberamente consentita, anche su supporto informatico, se l'imputato avesse personalmente presenziato all'udienza secondo quanto ordinariamente previsto, ma poiché l'imputato partecipava all'udienza da remoto, il CD che conteneva quella documentazione non poté essere direttamente consegnato al giudice. La partecipazione a distanza ai sensi dell'art. 146 bis d.lgs. n. 271/89, però, è una modalità di assicurazione del contraddittorio che non dipende in alcun modo dalla volontà dell'interessato il quale non può chiedere di intervenire personalmente e non ha titolo ad interloquire in proposito. Ne consegue che, se l'imputato è autorizzato a produrre un documento (e quindi quel documento è stato valutato pertinente all'istanza proposta), la partecipazione a distanza non può comportare che egli debba sopportare un esborso per consentire al giudice di prenderne visione. Pertanto, come già affermato in un caso analogo dalla Prima sezione penale di questa Corte: «la decisione impugnata si palesa illegittima nella parte in cui, autorizzando [...] la produzione del CD-ROM, ha addossato al condannato, anziché all'amministrazione, i costi di spedizione e lo ha, per questa via, posto, in violazione della regola stabilita dall'art. 146 bis, comma 5, disp. att. cod. proc. pen., in condizioni deteriori rispetto a quelle in cui egli si sarebbe trovato se avesse potuto fisicamente presenziare all'udienza» (Sez. 1, n. 15701 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283100, pag. 4 della motivazione). 6. Per quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio nella parte in cui pone a carico del detenuto le spese di spedizione della documentazione informatica. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui pone a carico del detenuto le spese di spedizione della documentazione informatica. Così d