CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 22877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte d'appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria sopravvenuta; rilevato che il ricorso è stato presentato da soggetto privo di mandato e, in quanto tale, non legittimato processualmente; osservato, invero, che in calce al ricorso si rinviene soltanto una nomina dell’[OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., senza che si rinvenga alcun mandato difensivo conferito al sottoscrittore del ricorso; considerato che, pertanto, il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere este