CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41300/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. A Surluceanu si addebita la partecipazione, in concorso, la mattina del 30 giugno 2018 in Capaccio ad un furto con strappo in danno di [OSCURATO:PERSONA] sfociato in una rapina impropria. L'autore materiale del furto veniva atteso da Surluceanu a poca distanza insieme ad altri correi a bordo di un'auto Y10. Il medesimo Surluceanu, in seguito, metteva in moto tale veicolo sul quale era già salito l'autore del furto dopo averlo commesso. Immediatamente dopo, investiva [OSCURATO:PERSONA] paratosi davanti per impedire le operazioni di fuga. In tal modo Surluceanu consumava, oltre alla rapina impropria, il tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La sentenza di appello ha disatteso i rilievi in particolare rivolti a sostenere, da un lato, che l'imputato, in concomitanza con l'orario del delitto, trovandosi a Battipaglia avrebbe soltanto prestato detta Y10 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per poi andare a riprenderla a Eboli qualche ora dopo accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, la non corrispondenza delle fattezze dell'imputato alla persona indicata come il conducente dell'auto dal teste [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che la Corte di appello, dopo avere proceduto alla nuova escussione di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto per intero mendaci le sue dichiarazioni - rese a conferma del prestito dell'auto Y10 riferito dal ricorrente - sulla base dei dati registrati dalla scatola nera del veicolo, ma senza considerare che essi non rilevano le fermate con il motore acceso e svolgendo altri incofenrenti rilievi in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata individuazione della donna sposata con la quale l'imputato quella mattina si era intrattenuto a Battipaglia. Con riguardo alla nuova audizione di [OSCURATO:PERSONA] non si è colto che le sue dichiarazioni che postergavano l'orario del ritiro a Eboli dell'auto Y10, in contrasto con le altre risultanze, potevano derivare dal tentativo del teste di salvaguardare la posizione del proprio cognato. Se fossero stati acquisiti i tabulati telefonici dell'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato possibile riscontrare la veridicità delle prime sue dichiarazioni in ordine a detto orario. Il teste Strefezza, anch'egli sentito nel corso del giudizio di appello, ha fornito indicazioni in ordine alla carnagione "scura" e ai capelli del conducente della Y10 incompatibili con quelle dell'imputato, che il medesimo teste ha dichiarato di non riconoscere in aula, sicché non poteva ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio che costui si trovasse a gugare l'auto.Tale circostanza, sempre smentita dalla ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi accertata sulla base della mera considerazione che il ricorrente fosse risultato il principale utilizzatore all'epoca della Lancia Y, tuttavia di proprietà del compagno della propria madre. Del resto, si era fatto rilevare nei motivi di appello che, in occasione di analogo furto con strappo avvenuto sei giorni prima a Polla, il ricorrente era comparso invece con il ruolo di esecutore materiale del furto, mentre l'autovettura veniva condotta da un'altra persona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso muove censure tutte inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate. 2. La difesa fin dal primo passaggio del ricorso in cui descrive alcuni contenuti dell'apparato motivazionale, isolandone di volta in volta il significato al fine di ribadire precedenti rilievi in opposizione alle risposte intervenute, segue un percorso tutto confutativo e di mero apprezzamento delle risultanze, in modo da sovrapporre solo altre valutazioni a quelle di merito. Seguendo tale approccio, il ricorso ripercorre i temi sottoposti a vaglio in sede di appello, soffermandosi in primo luogo sulle discolpe relative al prestito ad altri due soggetti dell'auto adoperata per i delitti, che sarebbe avvenuto circa un'ora prima delle loro consumazione nella città di Battipaglia, mentre la riconsegna di tale veicolo sarebbe avvenuto dopo i fatti ad Eboli. Al riguardo, la Corte di appello ha compiutamente illustrato le ragioni per cui tali discolpe, per la loro falsità, costituivano il fallito tentativo di contrastare le accuse, a seguito della precedente ed incontroversa individuazione della materiale disponibilità da parte dell'imputato dell'auto utilizzata per commettere i fatti, nonché dei movimenti quella mattina di tale auto secondo le rilevazioni del GPS e il confronto delle celle agganciate dal telefonino dell'imputato. La sentenza (a partite da pag. 7) ha esposto ampie spiegazione a supporto del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto confermare detto prestito, considerando appropriatamente la singolarità dei tempi in cui è intervenuto il suo racconto, l'inverosimiglianza delle asserite modalità della cessione dell'auto e delle circostanze della sua restituzione, la significativa contraddittorietà delle versioni sostenute dal teste e dall'imputato palesatasi, in termini di inconciliabilità nel corso dell'ultima audizione del primo in appello, anche rispetto alle altre risultanze, come quelle relative al tracciamento dei movimenti del veicolo. I rilievi difensivi mossi in questa sede sul tema insistono nel rappresentare alcuni dei precedenti rilievi, come quelli concernenti la non rilevazione delle fermate dell'auto con il motore acceso, svolgendo al contempo solo altri apprezzamenti al riguardo od opponendo il richiamo di altri profili dei fatti e delle dichiarazioni acquisite per introdurre ancora nuove doglianze di merito. Tale percorso critico perviene sempre a isolare il significato delle valutazioni asseverate da una struttura motivazionale che ben illustra la valenza delle convergenze delle risultanze.zr-a. Ciò è riscontrabile in particolare con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alla loro inidoneità a confermare una versione a discolpa di cui è stata illustrata la contraddittorietà e l'intrinseca inverosimiglianza sulla base di molteplici indicatori ragionevolmente valutati. Sul punto le censure si spingono fino ad imbastire nuove assertive ricostruzioni, puramente rivalutative, in ordine alle ragioni per cui solo in alcuni momenti il teste avrebbe detto la verità. Quando poi il ricorso ribadisce i connessi rilievi indirizzati alla considerazione dei dati relativi al tracciamento delle fermate e dei movimenti del veicolo lamentandone la non esaustività taB U-Q non si misura con l'intero percorso delle ampie osservazioni, già nella sentenza di primo grado (pagg. 5 e 7) e poi in quella adesiva in grado di appello (pagg. 7 e 11), sull'iniziale presenza quella mattina della Y10 a Battipaglia, sui momenti e sui tempi dello spegnimento del suo motore, su quelli di percorrenza della medesima autovettura in movimento in rapporto alla distanza fra i luoghi degli indicati spostamenti, sulla rilevazione dello spegnimento del telefonino dell'imputato in un certo momento, in modo da trarre i Giudici di merito la complessiva smentita della ricostruzione delle circostanze relative alla sequenza di incontri, di interlocuzioni e di passaggi della materiale detenzione dell'autovettura Y10 che le discolpe dovrebbero accreditare. In questo contesto si inseriscono apprezzamenti difensivi di altre dichiarazioni ancora e di atteggiamenti delle persone informate dei fatti che non sarebbero stati correttamente compresi dai giudici di merito, pervenendosi così sempre a soprapporre solo altri percorsi valutativi a un tessuto motivazionale che si fonda su una più ampia base di elementi ritenuti tutti convergenti. Ne deriva che le doglianze sul tema, piuttosto che dare conto delle lacune della motivazione che asseriscono, assumono sempre e soltanto inammissibili profili unicamente rivalutativi. Di talché, nessuna manifesta illogicità della motivazione è possibile rilevare nelle risposte a smentita delle asserzioni, in realtà alla base di un falso alibi, secondo cui alla guida della Y10 al momento del delitto non vi sarebbe stato il ricorrente, poiché l'autovettura si sarebbe trovata in possesso di altri ai quali egli l'aveva temporaneamente prestata quella stessa mattina. Le stesse conclusioni, nel senso dell'inammissibilità delle doglianze in questa sede, vanno rassegnate con riferimento alle critiche rivolte alla lettura delle dichiarazioni del teste Strefezza. Anche in proposito la sentenza impugnata (pagg. 13 - 14) ha fornito ampie e argomentate r" (2.4-tuatt,t4A-z, -- risposte, illustrando le precise considerazioni basate su precise circostanze che impediscono di trarre affidabili indicazioni dalle generiche e incerte indicazioni che il teste è stata in grado di fornire in ordine alla persona al volante dell'auto Y10 al momento del fatto, che, secondo la difesa, risulterebbe avere caratteristiche fisiche non conciliabili con quelle del ricorrente. Ciò che si deduce al riguardo è soltanto una non condivisione dei motivati apprezzamenti di merito, fondata sulla rivalutazione di certi passaggi dichiarativi che di volta in volta si citano. Per il resto, il ricorso, agganciando le considerazioni critiche ai soli elementi riguardanti determinate deduzioni e sfuggendo così al confronto con le valutazioni complessive nella sentenza impugnata che si dilungano fra l'altro correttamente sulla significatività del falso alibi a corroborazione del quadro probatorio (pagg. 14-16), non fa altro c:he porre interrogativi che richiamano le stesse critiche sui temi di cui sopra, senza neppure considerare che anche la deduzione, secondo cui pochi giorni prima il ricorrente aveva svolto in analoghi fatti il ruolo di esecutore materiale, è stata anch'essa appropriatamente confutata nella sentenza (pag. 14), negandosi ragionevolmente ruoli fissi e non intercambiabili nello svolgimento di simili imprese. 3. In ragione della natura meramente rivalutativa e comunque della manifesta infondatezza di tutte le censure il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu