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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 1962

Cassazione n. 11526/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30426/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 320 e 321 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla erronea qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 319 cod. pen.; che è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico; che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11526- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3839/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30426/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30426/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 320 e 321 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla erronea qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 319 cod. pen.; che è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico; che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30426/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 320 e 321 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla erronea qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 319 cod. pen.; che è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma  2 -bis,  cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico; che l'inammissibilità del ricorso,  «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma  5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento  e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.                          [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:           11526- 26 [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3839/2026 [OSCURATO:PERSONA]          - Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 30426/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30426/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 320 e 321 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla erronea qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 319 cod. pen.; che è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma  2 -bis,  cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico; che l'inammissibilità del ricorso,  «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma  5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento  e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.                           P.Q.MP.Q.M
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