CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26947/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il primo quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, cancellata da registro delle imprese dal 12 aprile 2013, il secondo quale socio della ridetta società, entrambi rappresentati e difesi in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrenti – [OSCURATO:PERSONA]: società cessata –rimborso - legittimazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 155/11/20 depositata in data 23/01/2020, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cancellata da registro imprese, impugnava il diniego di rimborso notificato dall’Ufficio con riguardo all’iva a credito riferita al periodo d’imposta 2013; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso in quant o proposto da società estinta e non dai soci della stessa; - appellavano i contribuenti Boi e Ali; - la CTR respingeva l’appello in quanto riteneva che il ricorso era stato proposto dalla società, in liquidazione, cessata e che pertanto correttamente la CTP ne aveva pronunciata l’inammissibilità, poiché proposto da soggetto non esistente alla data della proposizione dell’impugnazione, quindi sfornito di capacità e legittimazione processuale; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motivi di impugnazione; l’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositato memoria di costituzione in vista della pubblica udienza; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR sia mancato di statuire sulla domanda di diniego del rimborso Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] proposta dal socio [OSCURATO:PERSONA] sia mancato di valorizzare la procura posta in calce al ricorso di primo grado a suo tempo conferita da costui; - con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1008 c.c. e degli artt. 727, 757, 760 c.c. ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per non avere la CTR ritenuto che la posizione del liquidatore e del socio dovessero esser differenziate, riconoscendosi a quest’ultimo, a seguito dell’estinzione della società, il potere rappresentativo esterno sostanziale e processuale di una comunione indivisa sui crediti appartenenti alla società cancellata che lo legittimava a far valere il diritto al rimborso per intero; - con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75, 78, 81 c.p.c. nonché dell'art. 2495 c.c., dell’art. 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 e dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 in coordinato disposto, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata mal governato le disposizioni appena citate con riferimento al caso di sopravvenienza di un credito iva successivamente alla cancellazione della società dal registro imprese di cui sia stata avanzata formale domanda di rimborso dalla società in sede di presentazione della dichiarazione annuale; - con il qu arto motivo si deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e dell’art. 28 del d. Lgs. n. 174 del 2014 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere il giudice dell'appello mancato di avvedersi della previsione da parte del legislatore di un'altra ipotesi speciale in base alla quale (per fictio iuris) la società sopravvive pur dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - infine, con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 182 e 110 c.p.c. e 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere il Collegio dell'appello del tutto omesso di considerare la previsione relativa alla prosecuzione della lite dal successore universale o in suo confronto, circostanze in considerazione della quale il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso ma limitarsi a interrompere il processo concedendo al successo universale di riassumerlo in proprio; - il primo motivo è fondato; - come si evince dal ricorso in primo grado riprodotto in copia a questa Corte (doc. n. 3) parti ricorrenti sin dal giudizio instaurato di fronte alla CTP erano sia l’ex liquidatore della società BOI RINOsia il socio [OSCURATO:PERSONA]; - pertanto, nell'arrestare il proprio giudizio alla dichiarazione di inammissibilità per difetto di capacità e legittimazione processuale di un soggetto estinto, la CTR ha senza dubbio pronunciato con riguardo alla domanda del [OSCURATO:PERSONA], che agiva quale ex liquidatore di società estinta, la quale era ed è in effetti inammissibile, ma ha altrettanto effettivamente mancato di prendere in esame - e quindi in ordine ad essa non si è pronunciata - la domanda di impugnativa del diniego di rimborso proposta dal socio [OSCURATO:PERSONA], quale socio e quindi successore ex lege della società cessata; - ai fini della definizione della presente controversia, occorre invero distinguere la diversa qualità spesa dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]con la proposizione del presente ricorso, atteso che lo stesso si è qualificato quale socio della società [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto a quella spesa dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi già liquidatore della società cessata; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - con riferimento a quest'ultimo profilo, va precisato che l'attivi tà del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società e nei cui confronti non si realizza alcuna forma di successione e che, anche nel caso della diversa (ed opposta) ipotesi della sopravvivenza di obbligazioni tributarie, l'eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione e non sulla mera qualità di liquidatore, sicché devesi dichiarare inammissibile l'originario ricorso limitatamente alla domanda proposta dal contribuente in qualità di ex liquidatore; - ebbene, alla luce di quanto sopra è chiaro che sul punto la CTR ha correttamente pronunciato e va pertanto rigettato il ricorso dell’ex liquidatore della società cessata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - diversa consider azione, invece, deve compiersi con riferimento alla legittimazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale socio della suddetta società. Questa Corte ha più volte precisato (Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072; da ultimo, Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15637) che rispetto agli ex soci, "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci...; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa"; - in particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, le già citate Sez. Unite, con le sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013, hanno Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] distinto l'ipotesi che l'ex socio agisca per debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, "il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione", tra cui l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti (v. Cass. n. 15894 del 11/07/2014; Cass. n. 17492 del 04/07/2018)”; - ciò comporta che il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l'intero credito della suddetta società; - possono ora esaminarsi il quarto e il quinto motivo, ambedue incentrati sulla legittimazione dell’ex liquidatore, secondo i ricorrenti prevista dall’art. 2495 cod. civ. ‒ con il quarto motivo ‒ o da recuperarsi ex art. 182 cod. proc. civ. ‒ con il quinto motivo; - con riferimento al quarto motivo, va fatta applicazione del principio secondo cui il d. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c. c., comma 2 — operante nei confronti s oltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d. Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI-5, 15648/15, 19142/16, 11100/17)» (così Cass. n. 10354 del 2022, in motivazione); - nel caso di specie la cancellazione della società risale al 12 aprile 2013 (ricorso, pag. 2) e quindi ad essa non si applica il differimento dell’estinzione; conseguentemente il liquidatore aveva, almomento della cancellazione, subito la perdita di ogni legittimazione ad agire per conto della società; - pertanto, il motivo si rivela infondato; - riguardo, infine, al quinto motivo, la Corte ritiene di dover confermare la propria giurisprudenza in forza della quale (Cass.n. 25869 del 2022) qualora manchi l'allegazione della "legitimatio adcausam" non è applicabile analogicamente l'art.182 c.p.c.,che attiene all'ipotesi in cui la parte abbia omesso di fornire la prova del presupposto in parola, non a quella di astratta inesistenza di esso; - nel presente caso, il Boi non aveva allegato di essere socio ma di agire solo quale ex liquidatore della società; egli in pratica ora pretende di allegare una legittimazione nuova rispetto a quella spesa in giudizio, il che non è consentito; - ne deriva che anche la doglianza proposta con il motivo in esame è infondata; - in conclusione, va integralmente rigettato il ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex liquidatore, avendo la CTR correttamente dichiarata l'inammissibilità del ricorso originario proposto dall'ex liquidatore ridetto, che risulta sprovvisto dall’origine di legittimazione a ricorrere; - le spese, quanto a tale statuizione, seguono la soccombenza; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - va invece accolto il primo motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio nei termini di cui in motivazione, assorbiti il secondo e il terzo motivo; - in rela zione ai motivi accolti, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello che esaminerà il merito con riguardo a tutte le domande proposte nel giudizio, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità relativamente alla posizione di quest’ultimo; p.q.m. rigetta il ricorso quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, cessata per cancellazione dal registro delle imprese; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei pres