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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43447/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 13 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento essenziale del contestato delitto, la comunicazione con più persone, alla misura del trattamento sanzionatorio, alla misura del risarcimento.

Ritenuto che i dedotti motivi di ricorso sono inammissibili perché non deducono violazione di legge ma meri vizi di motivazione, non consentiti avverso la sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pece ai sensi dell'art.606 comma 2 bis cod. proc. pen..

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 13 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento essenziale del contestato delitto, la comunicazione con più persone, alla misura del trattamento sanzionatorio, alla misura del risarcimento. Ritenuto che i dedotti motivi di ricorso sono inammissibili perché non deducono violazione di legge ma meri vizi di motivazione, non consentiti avverso la sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pece ai sensi dell'art.606 comma 2 bis cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 43447/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris