CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 11245/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 373/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43040/2024 [OSCURATO:PERSONA] Francolini - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FVBKC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la memoria presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito la fondatezza del ricorso e ha chiesto l’annullamento senza rinvio o, in subordine, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, provvedendo a seguito del rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 7 maggio 2024 (in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero), ha rigettato l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11245/2025 Roma, lì, 20/03/2025 ottenere il riconoscimento della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. 2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse del condannato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 81 cod. pen., deducendo che la motivazione posta a sostegno della decisione impugnata (ossia l’assenza di elementi da cui desumere la sussistenza di un seppur embrionale preordinato programma criminale) sarebbe in contrasto con la disciplina del reato continuato, come chiarita dalla giurisprudenza di legittimità: difatti, il ricorrente avrebbe commesso reati della stessa specie (quasi sempre si tratterebbe di rapine) e il lasso di tempo intercorso tra essi farebbe desumere la sussistenza del medesimo disegno criminoso (non essendo dato comprendere da quali elementi si trarrebbe il contrario), essendo «verosimile ritenere che [essi] siano stati posti in essere in maniera seriale» (a nulla valendo la presenza o meno di altri correi e i luoghi in cui sono stati commessi). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso (cfr. requisitoria scritta). Il difensore del ricorrente ha ribadito la fondatezza dell’impugnazione, chiedendo l’annullamento senza rinvio o, in subordine, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata (cfr. memoria difensiva). 4. Il ricorso è inammissibile. L’allegazione difensiva è del tutto generica, non consentendo di avere riguardo neppure alle specifiche condotte oggetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato e al tempo in cui si collocano, e si affida pure ad asserti ipotetici (in particolare, esprimendosi in termini di verosimiglianza): il che non consente di ravvisare nell'impugnazione una puntuale critica al provvedimento impugnato, il quale – pur osservando correttamente che la distanza temporale tra i fatti non può di per sé costituire elemento che esclude un unico disegno criminoso – ha evidenziato come dalle sentenze in atti si tragga unicamente l'identica natura dei reati commessi dal ricorrente, ma difetti qualsivoglia elemento che consenta di ricondurli ad un unico programma criminale (nei termini chiariti nella sentenza rescindente e più in generale dalla giurisprudenza di legittimità), esponendo in via esemplificativa come non sia emerso alcuno degli elementi usualmente dimostrativi del medesimo disegno criminoso (cfr. spec. p. 3) e rimarcando piuttosto come dalle medesime pronunce consti soltanto un'indubbia inclinazione del condannato a commettere reati contro il patrimonio, dato in effetti insufficiente a palesare la sussistenza di un disegno criminoso unitario. Inoltre, la prospettazione difensiva è del tutto erronea nella parte in cui fa riferimento alla serialità dell'agire, ex se distinta dalla sussistenza di un medesimo disegno criminoso, come in effetti affermato dall’ordinanza impugnata, che si è uniformata alla sentenza rescindente (Sez. 1, n. 27422 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.: «È altresì consolidato il principio per cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità̀ del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615 - 01). […] È altresì consolidato il principio per cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615 - 01)». 5. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]