CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 ottobre 2001
Cassazione n. 40474/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1968; avversola sentenza del 24 aprile 2025 della Corte d’appello di Roma ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditoil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso ; uditii difensori, avv. A lessandro M ancori e P ierfrancesco B runo , che hanno insistito perl’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diRoma, rilevando la tardività del deposito, ha dichiarato inammissibile l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa, nei suoi confronti , dal [OSCURATO:PERSONA] . 2.Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputat o , si compone di un unico motivo d’impugnazione , a me zz o di quale si deduce, sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale , la violazione degli artt. 585 cod. proc. pen.,24 comma 6 - bis d.l. n. 137 del 2020 e 87 d. lgs. n. 150 del 2022 , nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe valutato l’orario di effettiva ricezione dell’attodi appello (23:58) , considerando solo la ricevuta di avvenuto deposito, generatadal sistema con due minuti di ritardo ; ritardo che, contrariamente a quantoprospettatonella sentenza impugnata, non può ripercuotersi in danno del la parte. Unadifferente valutazione , sostiene la difesa, non solo pregiudic herebbe la certezzadeldiritto ( in quanto suscettibile di differenti apprezzamenti ) , ma sarebbe contrariaanche alla flessibilità imposta dai principi convenzionali - quale logico corollariodi un equo processo - nel periodo di transizione telematica . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 2.Dall’esame del fascicolo processuale – cui questa Corte può accedere in ragione della tipologia del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220092) – emerge che l’atto di appello è stato depositato tramite ilportale dei depositi at ti penali (PDP), essendo stato trasmesso dal difensore alle ore23:58 del 10 settembre 2024, ultimo giorno utile per il deposito, e inviato alle ore00:01 dell’11 settembre 2024; la ricevuta rilasciata dal sistema riflette tale sequenzatemporale. Laquestione oggetto di scrutinio da parte di questa Corte concerne, dunque, la rilevanza – ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione – del momentoin cui l’atto, dopo il corretto inserimento sul portale, viene inviato (come attestatodal relativo numero identificativo unico nazionale), ovvero del momento successivoin cui lo stesso risulta accettato dal sistema mediante il rilascio della ricevuta. Ebbene,questa Corte – anticipando sinteticamente qui le proprie valutazioni – ritiene che la disciplina normativa, interpretata alla luce dei principi convenzionalipiù volte affermati dalla Corte EDU, imponga di attribuire rilievo, nei casi in cui la generazione della ricevuta di avvenuto deposito non sia s tata tempestiva,all’attestazione di invio e, dunque, al corretto inserimento dell’atto nel portale. Tale adempimento, unico nella disponibilità della parte, costituisce in questeipotesi il solo criterio di verifica della tempestività del deposito. 2.Vapreliminarmente osservato che la disciplina del deposito telematico degli attinel processo penale trova il suo principale fondamento nell’art. 111 - bis cod. proc.pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successivamente modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, quale approdo di una complessa evoluzione normativaavviata, già nel 2009, con l’introduzione dei registri informatici interni. Lanorma sancisce – fatte salve le eccezioni previste ai commi 3 e 4, relative agliatti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essereacquisiti in copia informatica, nonché all’art. 175 - bis cod. proc. pen. per le ipotesi d i malfunzionamento del sistema – il principio dell’obbligatorietà della modalitàtelematica per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie in ogni stato e grado del procedimento, relegando il deposito analogico (ivi compreso l’utilizzo della posta elettronica certificata) alle sole ipotesi espressamente individuatedal legislatore. Taleprevisione normativa si coordina con gli artt. 87 e 87 - bis d.lgs. n. 150 del2022, i quali, in funzione di raccordo attuativo tra la disciplina codicistica e l’assettotecnico-organizzativo, demandano alla regolamentazione ministeriale la definizionedelle regole tecniche per la formazione, trasmissione, notificazione e depositodegli atti in forma digitale, introducendo altresì una disciplina transitoria disemplificazione che consente – in attesa della piena operatività del deposito telematico– il r icorso alla [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, la norma primaria istituisce il canale telematico quale regola sistemica, affidando alla normativasecondaria il compito di garantirne uniformità, tracciabilità e certezza operativa,secondo una logica di coordinamento tra codice e atti attuativi. In questo contesto, la successiva normativa regolamentare ha delineato l’architettura tecnica e i profili operativi dei sistemi di deposito e gestione del fascicolo(d.m.29 dicembre 2023, n. 217, in coordinamento con il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44), indi viduando le relative specifiche tecniche e modalità operative (provvedimentoDGSIA 2 agosto 2024 e circolare ministeriale 6 settembre 2024) emodulando il regime transitorio in ragione delle specifiche tipologie di atti, dei soggettiobbligati e degli uffi ci destinatari (d.m. 27 dicembre 2024, n. 206). Èproprio quest’ultimo decreto (d.m. 27 dicembre 2024, n. 206) a fissare, all’art.2, l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di deposito esclusivamente telematico tramite portale per i soggetti esterni (avvocati, consulenti, parti private)presso l e Procure della Repubblica, le sezioni GIP dei tribunali ordinari e i Tribunali ordinari, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Per i soggetti interni (magistrati,segreterie e cancellerie), l’obbligo è invece differito al 31 dicembre 2025,con la previsione di deroghe transitorie per specifiche tipologie di atti e procedimenti. Nel caso oggetto della presente sentenza, relativo al deposito dell’atto di appelloavverso sentenza di primo grado, trova dunque applicazione la disciplina soprarichiamata, che impone – per i soggetti esterni e per gli atti di impugnazione –l’utilizzo e sclusivo del portale telematico a partire dal 1° gennaio 2025, salvo le eccezioniespressamente previste dalla normativa di settore. 3.Ciò premesso, le modalità tecniche da osservare per il deposito telematico degliatti e dei documenti nel processo penale (e civile) sono disciplinate dall’art. 13-bis del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, come modificatodal d. m. 29 dicembre 2023, n. 217, nonché dal provvedimento DGSIA del2 agosto 2024. Quest’ultimo, nel fissare le specifiche tecniche previste dall’art. 34,comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, individua all’art. 19 le singole fasi della procedura di trasm issione tramite il Portale dei [OSCURATO:PERSONA] (PDP): inserimentodei dati richiesti dal sistema, caricamento dell’atto del procedimento edei documenti allegati, ed esecuzione del comando di invio. Particolare rilievo assume il rilascio della ricevuta di accettazione del deposito, contenente un identificativo unico nazionale, i dati inseriti dal depositante, la data e l’orario dell’operazionedi invio rilevati dai sistemi informatici del Ministero della giustizia. Sul piano interpretativo, la dottrina ha sottolineato come la scansione proceduraledelineata dalla normativa tecnica risponda all’esigenza di garantire la tracciabilitàe la certezza delle operazioni di deposito, valorizzando la funzione dellaricevuta qu ale strumento di attestazione automatica e di superamento delle tradizionaliintermediazioni d’ufficio. È stato inoltre evidenziato che la progressiva digitalizzazionedelle fasi di trasmissione e accettazione consente una maggiore uniformitàapplicativa e riduce il rischio di errori formali, rafforzando la tutela dell’affidabilitàdel sistema. Intalequadro, il comma 2 del citato art. 13 - bis precisa, per quanto qui rileva, chegli atti «si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generatala ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente,senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti». La dottrina ha osservato che tale automatismo, pur non escludendo la necessità di controlli successivi in caso di anomalie,rappresenta una significativa evoluzione rispetto al modello analogico, incui la certezza del deposito era affidata all’attività materiale degli uffici. Ildeposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giornodi scadenza e il termine si reputa rispettato se l’accettazione da parte del sistemainformatico avviene entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile (art. 172, comma6-bis, cod. proc. pen.). Anchesu questo aspetto, la riflessione dottrinale ha evidenziato come la digitalizzazione dei termini processuali imponga una rigorosa verifica della corrispondenzatra l’operazione di invio e la generazione della ricevuta, al fine di evitareche disfunzi oni tecniche possano incidere negativamente sull’effettività del dirittodi difesa. 4.Il sistema così delineato presuppone, in linea generale, una sostanziale coincidenzatra l’inserimento dell’atto da parte del soggetto esterno abilitato e il successivo rilascio della ricevuta da parte dei sistemi informativi ministeriali, finalizzataalla sola verifica della corrispondenza tra i dati inseriti sul portale e i dati di registro del procedimento penale di riferimento. All’esito del positivo controllodi corrispondenza, infatti, il deposito viene automaticamente accolto dal sistemae i document i informatici oggetto del deposito sono acquisiti direttamente nelfascicolo informatico, senza intervento del personale di cancelleria, mentre al depositante viene immediatamente comunicata l’avvenuta accettazione del deposito. Secondo un orientamento ampiamente condiviso in dottrina, tale assetto tecnico proceduraleva inteso come “ circuito garantito ” a fasi scandite, nel quale lafunzione della ricevuta è di mera attestazione dell ’ esito del controllo di coerenza, senzaincideresull’area dell ’ adempimento che resta nella sfera di disponibilità della parte;la distinzione tra fase di trasmissione e fase di accettazione automatica risponde,in questa prospettiva, a esigenze di tracciabilità e non di aggravamento deglioneri difensivi. Ove,tuttavia, la generazione della relativa ricevuta non sia tempestiva, ciò cheassume rilievo non può che essere l’attestazione di invio, unico adempimento nelladisponibilità della parte e unico criterio di verifica della tempestività. L’intera disciplina del deposito telematico, infatti, svolge – per esplicita indicazione normativacontenuta nell’art. 111 - bis , comma 2, cod. proc. pen. – una funzione di garanzia,assicurando non solo la certezza dell’avvenuta trasmissione e ricezione, ma anche la loro collocazione temporale e l’identificazione del mittente e del destinatario,elementi essenziali per la tutela dell’affidabilità del sistema e per la salvaguardiadei diritti processuali. Neconsegue che tale disciplina non può tradursi in un pregiudizio al diritto di accesso alla difesa e all’effettività del contraddittorio, laddove eventi tecnici imprevedibili,in una inevitabile eterogenesi dei fini, si traducano in preclusioni processuali,lesive delle stesse esigenze che sono state poste alla base dell’intero impiantonormativo. Sulpunto, parte autorevole della dottrina ha sottolineato come l’opzione per ilcriterio dell’invio, quale momento rilevante, realizzi una corretta allocazione del “rischio tecnologico” in capo all’Amministrazione e non alla parte, prevenendo derivedi ip erformalismo digitale in contrasto con la funzione garantistica della telematizzazione. Inun’otticadi bilanciamento tra innovazione tecnologica e garanzia di accesso direttoal procedimento, come già lucidamente rilevato da questa Corte in altra sovrapponibilefattispecie, l’eventuale scarto temporale tra l’inserimento degli atti eil succe ssivo rilascio della ricevuta di deposito non può ridondare a carico della parte impugnante, allorché lo stesso portale abbia dato ufficiale contezza dell’avvenutoinvio (Sez. 2, n. 47737 del 10/12/2024, Zhang, Rv. 287383). Analogheconsiderazioni si rinvengono, da un lato, nella giurisprudenza civile diquesta Corte e nella centrale rilevanza assunta, nella complessiva disciplina processuale, dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, per come direttamentedesumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., 47 della Carta di Nizza, 19 del Trattatosull’Unione europea e 6 della Convenzione EDU (principio che, nella sua essenzialetensioneverso una decisione di merito, richiede che eventuali restrizioni deldiritto della pa rte all’accesso a un tribunale siano ponderate attentamente alla lucedei criteri di ragionevolezza e proporzionalità: ex multis , Sez. U. civ. n. 10648 del2017; n. 8950 del 2022; n. 28403 del 2023; n. 2075 del 2024; n. 6477 del 2024); dall’altro, nello stesso diritto convenzionale, che, pur nel pacifico riconoscimento dell’importanza che assume la digitalizzazione della giustizia, imponeche l’obbligo di depositare i documenti in formato elettronico debba essere proporzionatoal legittimo fine perseguito ([OSCURATO:PERSONA] c. Francia, n. 15567/20, §§46-47, 9 giugno 2022). In questa direzione, la dottrina maggioritaria, anche con approccio comparatistico, valorizza il favor impugnationis quale criterio ordinante dell’interpretazionedelle regole tecniche, sottolineando come la telematizzazione siastrumento di semplificazione e non barriera procedurale, e richiede che il vaglio di proporzionalità tenga conto della concreta incidenza dell’ irregolarità sulla possibilitàdi decisione nel merito. Inquesti termini, dunque, “le nuove tecnologie dovrebbero essere utilizzate solocome strumento per migliorare l’accesso effettivo e concreto alla giustizia” e itribunali nazionali, nell’applicare tali norme procedurali, dovrebbero evitare un eccessivo f ormalismo, contrario all’obbligo di assicurare il diritto concreto ed effettivo di accesso previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione; diritto concretamentecompromesso laddove la disciplina normativa, risolvendosi in una illogica ed ingiustificata “ba rriera che impedisce ai litiganti di ottenere una determinazionenel merito della causa da parte di un tribunale competente”, non sia più funzionale alla certezza del diritto e alla retta amministrazione della giustizia(Corte EDU n. 37943/17 e altri, Patr icolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024). Lariflessione dottrinale ha evidenziato, in proposito, come il controllo sull a “adeguatezzatecnologica” delle forme – anche nella prospettiva della ragionevole durata – debba misurarsi con il principio di effettività, ammettendo soluzioni correttive e letture costituzionalmente e convenzionalmente orientate quando l’errore formale s ia privo di incidenza sul contraddittorio e sulla tracciabilità dell’atto. Logico corollario di tali presupposti è che le limitazioni applicate dalla disciplina normativa non possono condurre a una restrizione dell’accesso alla tutelagiurisdizionale in modo e misura tali da compromettere la sostanza stessa deldiritto, la cui co ncreta limitazione – laddove non persegua un fine legittimo e nonvi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini chesi intendono perseguire – non appare compatibile con l’articolo 6 § 1 della ConvenzioneEDU (Zubac c. Cro azia n. 40160/12 del 5 aprile 2018, § 78; Dos SantosCalado e altri c. Portogallo, n. 55997/14 e altri, del 31 marzo 2020, §§ 109-10; Succi e altri c. Italia, n. 55064/11 del 28 ottobre 2021). In tale prospettiva, una parte significativa della dottrina propone, quale esito sistematicamentecoerente, moduli di sanatoria degli errori meramente formali e criteri di imputazione del malfunzionamento al dominio pubblico, al fine di preservarela decis ione nel merito e l’affidabili