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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:T:2001:70
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994TJ0331(01)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-331/94, IPK-München GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv.

H.-J.

Prieß, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig.

J. Grunwald, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 3 agosto 1994 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto non erogabile il saldo di un contributo finanziario concesso alla ricorrente nell'ambito di un progetto inteso alla creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione), composto dai sigg.

J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 novembre 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all'origine della controversia 1 Il 26 febbraio 1992 la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee un invito a presentare proposte, al fine di sostenere progetti nel settore del turismo e dell'ambiente (GU C 51, pag. 15).

In tale invito essa dichiarava l'intenzione di assegnare complessivi 2 milioni di ECU e di scegliere circa 25 progetti.

L'invito stabiliva altresì che i progetti prescelti avrebbero dovuto essere portati a termine entro un anno dalla firma del contratto. 2 Il 22 aprile 1992 la ricorrente, un'impresa con sede in Germania operante nel settore del turismo, presentava un progetto nel quale era prevista la creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa.

Questa banca dati doveva essere denominata «Ecodata». [OSCURATO:PERSONA] proposta si precisava che la ricorrente si sarebbe incaricata del coordinamento del progetto e che, per la realizzazione dei lavori, sarebbe stata assistita da tre soci, vale a dire l'impresa francese Innovence, l'impresa italiana Tourconsult e l'impresa greca 01-Pliroforiki.

La proposta non conteneva alcuna precisazione in ordine alla suddivisione dei compiti tra queste imprese, ma si limitava a dichiarare che esse erano tutte «consulenti specializzati nel turismo, nonché in progetti riguardanti l'informazione e il turismo». 3 La proposta della ricorrente articolava in sette fasi l'esecuzione del progetto, per il quale era prevista una durata complessiva di quindici mesi. 4 Con lettera 4 agosto 1992 la [OSCURATO:PERSONA] informava la ricorrente della sua decisione di concedere a favore del progetto Ecodata un contributo di 530 000 ECU, corrispondente al 53% delle spese previste per il progetto, e la invitava a firmare e a rispedirle la «dichiarazione del beneficiario del contributo» (in prosieguo: la «dichiarazione»), che era allegata alla lettera e nella quale erano elencate le condizioni per ricevere il contributo. 5 La dichiarazione stabiliva che il 60% dell'importo del contributo sarebbe stato versato al momento del ricevimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della dichiarazione debitamente firmata dalla ricorrente e che il saldo sarebbe stato erogato previ ricevimento e accettazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle relazioni sull'esecuzione del progetto, vale a dire una relazione intermedia da presentare entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione del progetto ed una relazione finale, corredata di documenti contabili, da presentare entro tre mesi dal completamento del progetto e non oltre il 31 ottobre 1993. 6 La dichiarazione veniva firmata dalla ricorrente il 23 settembre 1992 e veniva registrata presso la direzione generale «Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale» ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 1992. 7 Con lettera 23 ottobre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla ricorrente di attendere la prima relazione per il 15 gennaio 1993. [OSCURATO:PERSONA] stessa lettera la [OSCURATO:PERSONA] pregava altresì la ricorrente di presentare altre due relazioni intermedie, una entro il 15 aprile 1993 e l'altra entro il 15 luglio 1993.

Infine, ricordava che la relazione finale doveva essere presentata non oltre il 31 ottobre 1993. 8 [OSCURATO:PERSONA] proponeva alla ricorrente la partecipazione al progetto di un'impresa tedesca, lo Studienkreis für Tourismus (in prosieguo: lo «Studienkreis».

Nel 1991 la [OSCURATO:PERSONA] aveva già concesso una sovvenzione di 60 000 ECU allo Studienkreis per la realizzazione di un progetto di turismo ecologico denominato «Ecotrans». 9 Il 18 novembre 1992 il sig. von Moltke, direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], credendo che la ricorrente non avesse ancora rispedito la dichiarazione, gliene faceva pervenire un nuovo esemplare e la invitava a firmarlo e a rispedirlo. 10 Il 24 novembre 1992 il sig. [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca era capodivisione nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], convocava la ricorrente e la 01-Pliroforiki ad una riunione svoltasi in assenza dell'Innovence e della Tourconsult.

Nel corso della detta riunione il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preteso di assegnare la maggior parte del lavoro e dei fondi alla 01-Pliroforiki.

La ricorrente si sarebbe opposta a tale pretesa. 11 La prima parte del contributo, vale a dire 318 000 ECU (il 60% della sovvenzione complessiva di 530 000 ECU), veniva versata nel gennaio 1993. 12 La partecipazione dello Studienkreis al progetto veniva discussa durante una riunione svoltasi presso la [OSCURATO:PERSONA] il 19 febbraio 1993.

Il resoconto della riunione riporta quanto segue: «Rappresentanti [della ricorrente], i tre soci e l'Ecotrans [lo Studienkreis] si incontreranno a Roma sabato 13 marzo per mettersi d'accordo (...) su un piano esecutivo che preveda la partecipazione delle cinque organizzazioni.

Lunedì 15 marzo [la ricorrente] riferirà alla [OSCURATO:PERSONA] sull'esito di tale riunione». 13 Alcuni giorni dopo la riunione del 19 febbraio 1993, al sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva revocato l'incarico di occuparsi del progetto Ecodata.

Successivamente veniva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con la destituzione del medesimo. 14 Alla fine, lo Studienkreis non veniva associato all'esecuzione del progetto Ecodata.

Il 29 marzo 1993 la ricorrente, l'Innovence, la Tourconsult e la 01-Pliroforiki concludevano un accordo formale sulla ripartizione dei compiti e dei fondi nell'ambito del progetto Ecodata.

Tale ripartizione veniva esplicitata nella relazione iniziale della ricorrente, presentata nell'aprile 1993 (in prosieguo: la «relazione iniziale»). 15 La ricorrente presentava una seconda relazione nel luglio 1993 e una relazione finale nell'ottobre 1993.

Essa invitava altresì la [OSCURATO:PERSONA] ad una presentazione dei lavori compiuti.

Questa presentazione avveniva il 15 novembre 1993. 16 Con lettera 30 novembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla ricorrente quanto segue: «(...) la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la relazione presentata sul progetto [Ecodata] riveli che il lavoro compiuto fino al 31 ottobre 1993 non corrisponde in modo soddisfacente a quanto previsto nella Vostra proposta del 22 aprile 1992.

Per questo la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non dovere versare il 40% non ancora erogato del contributo di 530 000 ECU previsto per il detto progetto.

In particolare, le ragioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare questa decisione sono le seguenti:

1. Il progetto è tutt'altro che portato a termine.

In realtà, la proposta iniziale prevedeva che la quinta fase del progetto sarebbe stata una fase pilota.

Le fasi sei e sette dovevano riguardare, rispettivamente, la valutazione del sistema e la sua estensione (ai dodici Stati membri), ed il calendario di cui a pag. 17 della proposta mostra chiaramente che queste fasi andavano portate a buon fine in quanto parte del progetto che la [OSCURATO:PERSONA] doveva cofinanziare.

2. Il questionario pilota era palesemente troppo dettagliato per il progetto di cui trattasi, tenuto conto in particolare delle risorse disponibili e della natura del progetto.

Esso avrebbe dovuto essere basato su una valutazione più realistica delle informazioni fondamentali di cui hanno bisogno le persone che si occupano di questioni di turismo e ambiente (...).

3. L'interconnessione di un certo numero di dati per creare un sistema di banche dati ripartite non è stata realizzata entro il 31 ottobre 1993.

4. La natura e la qualità dei dati ottenuti dalle regioni pilota sono estremamente deludenti, in particolare perché l'inchiesta riguardava soltanto quattro Stati membri e tre regioni in ciascuno Stato.

Numerosi dati contenuti nel sistema sono di interesse secondario o nullo per le questioni connesse agli aspetti ambientali del turismo, in particolare a livello regionale.

5. Queste ragioni, ed altre del pari manifeste, dimostrano in modo sufficiente che la [ricorrente] ha mediocremente diretto e coordinato il progetto e non lo ha attuato in modo corrispondente ai propri obblighi.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] deve accertarsi che il 60% già versato della sovvenzione (vale a dire 318 000 ECU) sia stato usato, conformemente alla dichiarazione sottoscritta al momento dell'approvazione della Vostra proposta del 22 aprile 1992, solo per realizzare il progetto descritto in tale proposta. [OSCURATO:PERSONA] desidera formulare le seguenti osservazioni sulla Vostra relazione relativa all'uso dei fondi: [paragrafi 6-12 della lettera].

Se [la ricorrente] ha osservazioni da formulare sulla nostra valutazione della situazione per quanto riguarda le spese, Vi preghiamo di farlo appena possibile.

Solo allora la [OSCURATO:PERSONA] sarà in grado di formarsi un'opinione definitiva circa la questione se il 60% già erogato sia stato usato in conformità della dichiarazione e di decidere se [la ricorrente] possa legittimamente conservare tale somma. (...)». 17 La ricorrente manifestava il proprio dissenso sul contenuto di tale lettera, in particolare mediante una missiva inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 1993.

Nel frattempo essa continuava a sviluppare il progetto e lo presentava alcune volte al pubblico.

Il 29 aprile 1994 si svolgeva una riunione tra la ricorrente e rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] per discutere del conflitto che li opponeva. 18 Con lettera 3 agosto 1994 il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore presso la [OSCURATO:PERSONA], comunicava alla ricorrente quanto segue: «Non mi è stato possibile risponderVi direttamente più presto in seguito al nostro scambio di lettere e alla riunione [del 29 aprile 1994]. (...) nella Vostra risposta del 28 dicembre non vi è nulla che possa farci mutare parere.

Avete tuttavia sollevato un certo numero di questioni supplementari riguardo alle quali desidererei formulare talune osservazioni (...).

Devo ora informarVi che, dopo aver esaminato approfonditamente la questione (...), penso che non servirebbe a molto tenere una nuova riunione.

Per questo Vi confermo che, per le ragioni illustrate nella mia lettera del 30 novembre e nella presente, non procederemo a nessun altro versamento riguardante questo progetto.

Continueremo ad esaminare con gli altri servizi la questione dell'eventuale restituzione di una parte del 60% già versato.

Ove decidessimo di chiederVi tale restituzione, Ve lo farò sapere».

Procedimento 19 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto, diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 3 agosto 1994 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). 20 Con sentenza 15 ottobre 1997 nella causa T-331/94, IPK/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1665), il Tribunale ha respinto il ricorso. 21 Al punto 47 di tale sentenza il Tribunale ha dichiarato quanto segue: «(...) la ricorrente non può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver provocato i ritardi nell'esecuzione del progetto.

A questo proposito, si deve rilevare che la ricorrente ha aspettato fino al marzo 1993 prima di avviare trattative con i propri soci in ordine alla suddivisione dei compiti per l'esecuzione del progetto, pur essendone l'impresa coordinatrice.

Così, la ricorrente ha lasciato trascorrere la metà del tempo previsto per l'esecuzione del progetto senza poter realmente svolgere un'azione efficace.

Anche se ha fornito indizi del fatto che uno o più funzionari della [OSCURATO:PERSONA] si sono intromessi in modo inquietante nel progetto nel periodo dal novembre 1992 al febbraio 1993, essa non ha affatto dimostrato che queste ingerenze l'abbiano privata di ogni possibilità di avviare una effettiva collaborazione con i propri soci anteriormente al marzo 1993». 22 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 22 dicembre 1997, la ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 20). 23 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 5 ottobre 1999 nella causa C-433/97 P, IPK/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6795), la Corte ha dichiarato quanto segue: «15 (...) va rilevato che, come emerge dal punto 47 della sentenza impugnata, la ricorrente ha fornito indizi relativi a ingerenze nella gestione del progetto poste in essere da funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e precisate nei punti [8 e 10 della presente sentenza], ingerenze che potevano avere ripercussioni sul corretto svolgimento del progetto. 16 Ciò posto, incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che, nonostante i comportamenti in questione, la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente. 17 Ne consegue che il Tribunale è incorso in errore di diritto ponendo a carico della ricorrente l'onere di provare che i comportamenti dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA] l'avevano privata di qualsiasi possibilità di avviare un'effettiva collaborazione con i soci del progetto». 24 Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, ha rinviato la causa a quest'ultimo e ha riservato le spese. 25 La causa è stata assegnata alla Terza Sezione del Tribunale ed è stato nominato un nuovo giudice relatore. 26 Conformemente all'art. 119 del regolamento di procedura, la ricorrente e la convenuta hanno depositato ciascuna una memoria complementare contenente osservazioni scritte, datate, rispettivamente, 2 dicembre 1999 e 10 febbraio 2000. 27 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 16 novembre 2000.

Conclusioni delle parti 28 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: - annullare la decisione impugnata; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 29 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso; - condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità 30 Si deve ricordare che nel controricorso la [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente sostenuto l'irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro un atto meramente confermativo.

Infatti, all'epoca la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la decisione impugnata si limitasse a confermare una precedente decisione, contenuta nella lettera 30 novembre 1993 e divenuta definitiva al momento della presentazione del ricorso. 31 Nei punti 24-27 della sentenza 15 ottobre 1997, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 20), il Tribunale ha respinto tale argomento e dichiarato il ricorso ricevibile. 32 Dato che i punti della sentenza 15 ottobre 1997, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 20), relativi alla ricevibilità del ricorso non sono stati contestati nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza 5 ottobre 1999, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 23), si deve concludere che la ricevibilità del ricorso non è più contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], come quest'ultima ha peraltro riconosciuto all'udienza.

Nel merito 33 La ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso.

Il primo motivo attiene ad una violazione di vari principi generali del diritto.

Il secondo riguarda una violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).

Sull'oggetto della controversia 34 Nell'ambito del ricorso in esame il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha negato il pagamento della seconda parte della sovvenzione concessa alla ricorrente per realizzare il progetto Ecodata.

I motivi di tale diniego figurano nella decisione impugnata e nella lettera 30 novembre 1993, alla quale tale decisione rinvia. 35 Occorre tuttavia rilevare che la lettera 30 novembre 1993 consta di due parti.

Una prima parte, vale a dire i paragrafi 1-5 della lettera, riguarda il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di versare la seconda parte della sovvenzione e, pertanto, illustra taluni motivi della decisione impugnata.

La seconda parte, vale a dire i paragrafi 6-12 della lettera, riguarda l'eventuale recupero del 60% della sovvenzione già versato.

Ora, a tutt'oggi la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora adottato una decisione in ordine a tale recupero. 36 Ne discende, come la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto all'udienza, che i paragrafi 6-12 della lettera 30 novembre 1993 non fanno parte della motivazione della decisione impugnata.

La questione oggetto di tali paragrafi è stata sollevata solo nel contesto di un'eventuale decisione futura della [OSCURATO:PERSONA] di esigere la restituzione della parte della sovvenzione già versata.

Pertanto, gli argomenti svolti nel ricorso a proposito dei paragrafi 6-12 della lettera 30 novembre 1993 devono essere considerati irricevibili.

Sulla violazione di vari principi generali del diritto Osservazioni preliminari 37 La ricorrente deduce che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di versare la seconda parte del contributo finanziario costituisce una violazione del principio patere legem quam ipse fecisti, del principio secondo cui l'amministrazione è vincolata dalle proprie decisioni («Selbstbindung») e dei principi della tutela del legittimo affidamento e della buona fede.

Denunciando la violazione di tali principi, la ricorrente rimprovera, in realtà, alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver rispettato gli impegni contenuti nella decisione 4 agosto 1992, recante concessione di un contributo finanziario a favore del progetto Ecodata, e, conseguentemente, di avere violato il principio secondo cui gli impegni devono essere adempiuti in buona fede. 38 In sostanza, la ricorrente sostiene che la data stabilita per l'ultimazione del progetto era il 15 gennaio 1994.

Inoltre, nella riunione del 19 febbraio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dichiarata d'accordo con la limitazione del progetto Ecodata a quattro paesi.

La ricorrente sottolinea altresì che il ritardo nell'esecuzione del progetto è da imputarsi alle ingerenze di funzionari della [OSCURATO:PERSONA].

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe solo di poteri limitati per controllare il lavoro della ricorrente, sicché non avrebbe il diritto di rifiutare il pagamento del saldo adducendo di non essere soddisfatta della qualità del lavoro eseguito. 39 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che i principi generali invocati dalla ricorrente sono irrilevanti.

Nel caso di specie occorrerebbe esaminare se la ricorrente abbia diritto alla sovvenzione in base alle condizioni di quest'ultima, e non in base ai principi invocati.

Ora, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nel termine stabilito il progetto Ecodata non è stato attuato a dovere, conformemente all'offerta della ricorrente e alle condizioni previste nella decisione di concessione del contributo. 40 Il Tribunale ricorda che il rispetto delle condizioni indicate nella decisione di concessione condiziona l'assegnazione del contributo comunitario (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-247, punto 160).

D'altronde, la ricorrente non contesta il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di verificare il rispetto di tali condizioni prima di versare il saldo di una sovvenzione concessa. 41 A prescindere dalla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia il diritto di effettuare una valutazione qualitativa del lavoro eseguito, diritto contestato dalla ricorrente, si deve esaminare se quest'ultima abbia effettivamente realizzato la banca dati descritta nella sua proposta 22 aprile 1992 entro il termine prescritto dalla decisione di concessione del contributo.

Sulla data limite prevista per l'ultimazione del progetto Ecodata 42 La ricorrente ricorda che l'invito a presentare proposte pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA] annunciava che i progetti prescelti dovevano essere portati a termine entro un anno dalla firma del contratto.

Tuttavia, tale termine non sarebbe tassativo.

Inoltre, sarebbe errato affermare che la dichiarazione imporrebbe alla ricorrente l'obbligo di terminare il progetto entro il 31 ottobre 1993.

La dichiarazione richiederebbe per il 31 ottobre 1993 solo la presentazione della relazione sull'uso dei fondi. 43 La ricorrente segnala altresì che, nella lettera 23 ottobre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] aveva essa stessa fissato unilateralmente la data d'inizio della realizzazione del progetto al 15 ottobre 1992, sicché, tenuto conto della durata di quindici mesi prevista nella proposta, la data limite per l'ultimazione dovrebbe essere il 15 gennaio 1994. 44 Stando alla [OSCURATO:PERSONA], la data limite per il compimento del progetto Ecodata è stata fissata sin dall'inizio al 31 ottobre 1993. 45 Il Tribunale rileva che la dichiarazione allegata alla decisione di concessione del contributo prevede una data limite precisa per quanto riguarda il completamento del progetto Ecodata.

Infatti, nella dichiarazione la ricorrente «si [è] impegnat[a] a trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] [la relazione finale] nei tre mesi dal completamento della(e) azione(i) e (...) non oltre il 31/10/1993». 46 La ricorrente non può sostenere che la data del 31 ottobre 1993 riguardi solo il deposito della relazione finale. 47 Infatti, dai termini usati nella dichiarazione emerge chiaramente che la relazione finale doveva essere depositata dopo il completamento dell'«azione».

Poiché la data limite per il deposito della relazione finale è stata fissata al 31 ottobre 1993, ne risulta che a tale data il progetto Ecodata avrebbe comunque dovuto essere ultimato. 48 La tassatività della data del 31 ottobre 1993 è messa in rilievo nel paragrafo 7 della dichiarazione, secondo cui la ricorrente «accetta di rinunciare al versamento dell'eventuale saldo se non sono osservati i termini [indicati nella dichiarazione]».

Al paragrafo 5 della dichiarazione come motivo di tale condizione si adduce quanto segue: «infatti, secondo le regole di bilancio, gli stanziamenti impegnati per tale azione hanno durata limitata». 49 La ricorrente non può trarre argomento dalla durata di quindici mesi, prevista nella sua proposta 22 aprile 1992 per l'esecuzione del progetto Ecodata, per contestare che il 31 ottobre 1993 costituisse la data limite per il completamento dello stesso.

Infatti, la decisione di concessione del contributo alla ricorrente, essendo datata 4 agosto 1992 e fissando la data limite al 31 ottobre 1993, non ha inciso sul calendario previsto dalla ricorrente per l'esecuzione del progetto. 50 La ricorrente non può neanche affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fissato la data limite per l'esecuzione del progetto al 15 gennaio 1994 in quanto, nella sua lettera 23 ottobre 1992, ha fissato al 15 ottobre 1992 l'inizio della realizzazione dello stesso. 51 Al riguardo si deve osservare che la lettera in questione, una lettera standard che è stata inviata a tutti i coordinatori dei progetti scelti nell'ambito dell'invito a presentare proposte del febbraio 1992, precisa, sotto il titolo «Monitoring», che «a tal fine si presume che tutti i progetti abbiano inizio il 15 ottobre». 52 Ora, come ha sottolineato l'avvocato generale Mischo nelle conclusioni presentate nella causa decisa con la sentenza 5 ottobre 1999, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 23, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6797, paragrafo 52), nella lettera 23 ottobre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] richiama la data del 15 ottobre 1992 solo ai fini del controllo dell'andamento dei lavori («monitoring»).

Occorre in proposito ricordare che la dichiarazione imponeva ai responsabili dei progetti prescelti di depositare una relazione sullo stato di avanzamento degli stessi nei tre mesi dal loro avvio. [OSCURATO:PERSONA], presumendo nella lettera 23 ottobre 1992 che i lavori fossero iniziati il 15 ottobre 1992, ha voluto fissare la data di deposito delle varie relazioni (v. precedente punto 7).

Pertanto, la lettera 23 ottobre 1992 prevede che tali relazioni dovevano essere trasmesse, la prima, per il 15 gennaio 1993, la seconda, per il 15 aprile 1993 e, la terza, per il 15 luglio 1993.

Infine, la stessa lettera conferma inequivocabilmente che la «relazione finale [doveva] essere depositata presso la [OSCURATO:PERSONA] non oltre il 31 ottobre 1993». 53 La ricorrente fa inoltre valere che il 4 agosto 1993 si è svolta una riunione alla quale avrebbero assistito essa stessa, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], funzionario alla [OSCURATO:PERSONA], durante la quale essa avrebbe proposto di fissare la data limite di completamento del progetto alla fine del maggio 1994.

La ricorrente si richiama alla nota del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks, datata 25 febbraio 1993, e a quella del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. von Moltke, datata 12 marzo 1993, per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva nessun motivo di fatto o di diritto per respingere la sua domanda di fissare la data di ultimazione del progetto alla primavera del 1994. 54 Tuttavia, tale argomentazione della ricorrente non vale a dimostrare che la data limite per l'esecuzione del progetto non fosse fissata al 31 ottobre 1993.

Essa è piuttosto diretta a provare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva validamente negare una proroga del termine.

Infine, si deve rilevare che la nota del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks 25 febbraio 1993 conferma, ancora una volta esplicitamente, l'esistenza di una «data limite del 31 ottobre per l'esecuzione del contratto». 55 Da quanto precede risulta che la decisione 4 agosto 1992 di concessione del contributo e la dichiarazione ad essa allegata imponevano alla ricorrente di ultimare il progetto Ecodata non oltre il 31 ottobre 1993.

Del resto, alla pagina 89 della sua relazione finale, la ricorrente riconosce che «la data limite per il completamento del progetto era il 31 ottobre 1993».

Sullo stato del progetto Ecodata il 31 ottobre 1993 56 La ricorrente fa valere che le critiche della [OSCURATO:PERSONA] relative all'esecuzione incompleta del progetto Ecodata riguardano le due ultime fasi del progetto, concernenti, rispettivamente, la valutazione del sistema e la sua estensione all'insieme dei dodici Stati membri dell'epoca.

Richiamandosi alla relazione finale, la ricorrente ritiene che la valutazione del sistema, che è stata effettuata, corrisponda in sostanza a quanto previsto nella sua proposta.

Quanto alla mancata estensione del sistema, la ricorrente ricorda che Ecodata è un progetto pilota.

Essa afferma che Ecodata funzionava sulla rete internazionale già al momento della sua presentazione nel novembre 1993 ed era collegato a tutti gli Stati membri e a taluni paesi terzi.

Tuttavia, un'estensione della banca dati di Ecodata all'insieme degli Stati membri sarebbe costata circa 8 milioni di ECU e non sarebbe stata possibile nell'ambito del progetto pilota. 57 Il Tribunale ricorda che la proposta della ricorrente prevedeva che il progetto Ecodata avrebbe compreso le sette fasi seguenti: «1.

Analisi delle necessità e determinazione dei dati

2. Pianificazione della base dati

3. Specificazioni tecniche della rete

4. Sviluppo del software di applicazione

5. Fase pilota

6. Valutazione del sistema

7. Estensione del sistema». 58 Secondo la proposta della ricorrente, la fase pilota consisteva nella realizzazione d'una banca dati riguardante i quattro Stati membri delle quattro imprese che partecipavano al progetto, vale a dire la Germania, la Francia, l'Italia e la Grecia.

Il sistema così attuato doveva essere valutato nella fase

6. Quanto alla fase 7, si precisava che essa comportava l'estensione della banca dati agli altri Stati membri. 59 Il calendario di cui alla proposta della ricorrente prevedeva quattro mesi per la fase 5 (dal nono al dodicesimo mese), due mesi per la fase 6 (il dodicesimo e il tredicesimo mese) e tre mesi per la fase 7 (dal tredicesimo al quindicesimo mese). 60 Al paragrafo 1 della lettera 30 novembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] criticava la mancata esecuzione delle fasi 6 e 7 del progetto nei termini seguenti: «Il progetto è tutt'altro che portato a termine.

In realtà, la proposta iniziale prevedeva che la quinta fase del progetto sarebbe stata una fase pilota.

Le fasi sei e sette dovevano riguardare, rispettivamente, la valutazione del sistema e la sua estensione (ai dodici Stati membri), ed il calendario di cui a pag. 17 della proposta mostra chiaramente che queste fasi andavano portate a buon fine in quanto parte del progetto che la [OSCURATO:PERSONA] doveva cofinanziare». [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto che «il progetto non è mai andato oltre la fase preliminare (compito n. 5)» (controricorso, paragrafo 90).

Essa aggiunge quanto segue: «Soprattutto la fase 7 ("System expansion"), che è decisiva per la [OSCURATO:PERSONA], non è mai stata raggiunta» (controricorso, paragrafo 90). 61 [OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque che il 31 ottobre 1993 il progetto si trovasse nella fase 5 o fase pilota. 62 La ricorrente, da parte sua, sostiene che la valutazione del sistema (fase 6) ha avuto luogo.

Essa riconosce che l'estensione del sistema all'insieme degli Stati membri non è stata realizzata. 63 Ne discende che è pacifico tra le parti che il 31 ottobre 1993 il progetto Ecodata non soddisfaceva le condizioni della proposta della ricorrente, almeno per quanto riguarda la fase

7. Sui motivi addotti dalla ricorrente a giustificazione del superamento della data limite del 31 ottobre 1993 64 La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è essa stessa responsabile del ritardo addotto nella decisione impugnata a giustificazione del rifiuto di versare la seconda parte del contributo.

A tale riguardo la ricorrente fa anzitutto riferimento all'erogazione tardiva della prima parte del contributo nel gennaio 1993 e sottolinea che tra la data alla quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso di erogare il contributo e l'erogazione effettiva erano trascorsi più di tre mesi.

Essa fa poi osservare che il 24 novembre 1992 il sig. [OSCURATO:PERSONA] l'ha convocata ad una riunione allo scopo di assegnare la maggior parte del lavoro e dei fondi alla 01-Pliroforiki, società da lui controllata.

Inoltre, la ricorrente ricorda che il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno esercitato pressioni su di essa per ordine espresso del loro direttore generale, il sig. von Moltke, affinché lo Studienkreis fosse associato al progetto.

La ricorrente si richiama in proposito a talune lettere dello Studienkreis al sig. von Moltke, datate 14 luglio 1992 e 16 febbraio 1993, a talune note del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. von Moltke, datate 17 febbraio e 12 marzo 1993, nonché ad una nota del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks, datata 25 febbraio 1993.

La ricorrente fa altresì valere le pressioni esercitate da un deputato tedesco, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (v. lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. von Moltke in data 5 marzo 1993), perché allo Studienkreis venisse affidata una posizione chiave nell'ambito del progetto Ecodata, per evitare il fallimento di tale impresa. 65 [OSCURATO:PERSONA] rileva anzitutto che la ricorrente partecipava essa stessa al finanziamento del progetto a concorrenza del 47%.

Pertanto, l'erogazione tardiva della prima parte del contributo non le avrebbe potuto impedire di finanziare i lavori necessari sino all'ottenimento dei fondi. 66 In secondo luogo, per quanto riguarda la riunione del 24 novembre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la ripartizione dei compiti tra le imprese che partecipavano al progetto avrebbe dovuto essere stabilita prima del deposito della proposta da parte della ricorrente il 22 aprile 1992.

La riunione de qua andrebbe messa in relazione con l'accordo collusivo esistente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki, che questi controllava, e la ricorrente. 67 Infine, quanto ai tentativi di associare lo Studienkreis all'esecuzione del progetto Ecodata, la [OSCURATO:PERSONA] spiega di aver esaminato dall'estate del 1992 se, e in quale misura, tale impresa potesse partecipare al progetto allo scopo di facilitare la realizzazione dello stesso e di evitare un inutile doppio lavoro.

Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA], esponente dello Studienkreis, in data 27 luglio 1992.

Inoltre, dalla relazione iniziale risulterebbe che a decorrere dal settembre 1992 la ricorrente ha avviato trattative con lo Studienkreis al fine di realizzare una fusione o una cooperazione tra i progetti Ecotrans ed Ecodata.

Tuttavia, il sig. von Moltke non avrebbe mai esercitato pressioni nell'ambito del progetto Ecodata.

La lettera 27 luglio 1992 mostrerebbe chiaramente che il sig. von Moltke auspicava che lo Studienkreis venisse associato al progetto solo per ragioni pratiche.

Inoltre, se avesse voluto favorire lo Studienkreis, il sig. von Moltke avrebbe potuto evitare di scegliere il progetto Ecodata o imporre alla ricorrente la partecipazione di tale impresa. [OSCURATO:PERSONA] spiega altresì che la sua lettera 27 luglio 1992 è anteriore alla decisione 4 agosto 1992 di concedere un contributo di 530 000 ECU a favore del progetto Ecodata.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] attira l'attenzione del Tribunale sul fatto che dal resoconto della riunione del 19 febbraio 1993 risulta che l'avvocato della ricorrente aveva dichiarato che spettava a quest'ultima decidere della partecipazione di altri soci al progetto («competeva [alla ricorrente] coinvolgere altri soci»), opinione condivisa dallo Studienkreis.

Ciò contraddirebbe l'argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato pressioni su di essa. 68 Il Tribunale ricorda che la ricorrente ha individuato tre atti della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero ritardato l'esecuzione del progetto Ecodata, vale a dire l'erogazione tardiva della prima parte del contributo, la riunione del 24 novembre 1992 organizzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e i tentativi della [OSCURATO:PERSONA] di associare lo Studienkreis all'esecuzione del progetto. 69 Per quanto riguarda quest'ultima ingerenza, va rilevato che la proposta del 22 aprile 1992, che è stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA], non menzionava lo Studienkreis tra i soci della ricorrente.

Le sole imprese previste nella proposta erano la ricorrente, l'Innovence, la Tourconsult e la 01-Pliroforiki.

Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto che la partecipazione dello Studienkreis era essenziale o auspicabile per la buona esecuzione del progetto Ecodata, essa avrebbe potuto imporre una condizione in tal senso nella decisione 4 agosto 1992 di concessione del contributo.

Si deve in proposito sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA], quando ha adottato la decisione di sovvenzionare il progetto Ecodata, conosceva il progetto di turismo ecologico Ecotrans dello Studienkreis.

Infatti, nel 1991 la [OSCURATO:PERSONA] aveva già sovvenzionato il progetto Ecotrans.

Inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] afferma che, ancor prima che il contributo venisse concesso alla ricorrente, il sig. von Moltke aveva impartito istruzioni al sig. [OSCURATO:PERSONA] affinché tentasse di associare l'Ecotrans al progetto per potere profittare dell'esperienza acquisita.

E' così che nella lettera 27 luglio 1992 il sig. [OSCURATO:PERSONA] informò il sig. [OSCURATO:PERSONA], esponente dello Studienkreis, di aver chiesto alla «[ricorrente] di contattare [lo Studienkreis] al fine di esaminare le possibilità di collaborazione». 70 Si deve poi rilevare che la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo accettato, nella decisione 4 agosto 1992, la proposta della ricorrente senza subordinarla all'eventuale partecipazione dello Studienkreis alla realizzazione del progetto Ecodata, ha tentato, dopo aver adottato tale decisione, di imporre siffatta partecipazione alla ricorrente. 71 Infatti, dalla relazione iniziale risulta quanto segue: «[La ricorrente] ha condotto intense trattative in merito a una cooperazione con lo "Studienkreis für Tourismus (StfT)" di Starnberg (Germania) su suggerimento della [OSCURATO:PERSONA]. (...) Le trattative sono cominciate alla fine del settembre 1992, inizialmente con contatti informali.

Sono state intensificate all'inizio del gennaio 1993 (...)» (pag. 12, paragrafo 4.6; corsivo del Tribunale). 72 Parimenti, nella riunione del 19 febbraio 1993, alla quale hanno partecipato rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], della ricorrente, delle imprese associate a quest'ultima nella realizzazione del progetto Ecodata e dello Studienkreis, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, come risulta dal resoconto della riunione: «[OSCURATO:PERSONA] auspicava che l'Ecotrans [lo Studienkreis] fosse coinvolta a motivo della natura del suo lavoro anteriore» (corsivo del Tribunale).

In seguito a tale riunione, lo Studienkreis ha formalizzato una proposta di cooperazione, datata 3 marzo 1993, che conferma: «La CE vuole integrare Ecotrans, coordinato dallo [Studienkreis], nel progetto Ecodata» (corsivo del Tribunale). 73 Occorre sottolineare che l'auspicio della [OSCURATO:PERSONA] di vedere lo Studienkreis associato al progetto Ecodata era vincolante per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] nota 25 febbraio 1993 al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiara: «[A]bbiamo imposto [alla ricorrente] l'obbligo di consultare e di associare l'Ecotrans al progetto». 74 Dagli atti risulta inoltre che la ricorrente doveva tenere la [OSCURATO:PERSONA] informata dell'andamento delle trattative con lo Studienkreis.

Il resoconto della riunione del 19 febbraio 1993 riporta quanto segue: «Rappresentanti [della ricorrente], i tre soci e l'Ecotrans [lo Studienkreis] si incontreranno a Roma sabato 13 marzo per mettersi d'accordo (...) su un piano esecutivo che preveda la partecipazione delle cinque organizzazioni.

Lunedì 15 marzo [la ricorrente] riferirà alla [OSCURATO:PERSONA] sull'esito di tale riunione». 75 Da quanto precede discende che, dall'estate 1992 al 15 marzo 1993 almeno, la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato pressioni sulla ricorrente affinché lo Studienkreis fosse associato all'esecuzione del progetto Ecodata. 76 Si deve ancora accertare se nelle osservazioni 10 febbraio 2000 sulla sentenza 5 ottobre 1999, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 23), la [OSCURATO:PERSONA] abbia apportato la prova, richiesta dalla Corte, del fatto che, nonostante l'ingerenza volta ad associare lo Studienkreis all'esecuzione del progetto Ecodata, «la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente» (punto 16 della sentenza). 77 Al riguardo va rilevato che nelle osservazioni 10 febbraio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] spiega: «[L]o scopo della [OSCURATO:PERSONA], nel proporre la partecipazione dello [Studienkreis] al progetto, era quello di salvare un progetto manifestamente in stallo coinvolgendovi un socio incontestabilmente competente ed esperto.

Nel febbraio 1993, vale a dire dieci mesi dopo la presentazione della [proposta] (22 aprile 1992) e otto mesi soltanto prima del termine del progetto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto, viste le difficoltà manifeste della ricorrente, di cercare i mezzi che consentissero di gestire il progetto in maniera soddisfacente, nell'interesse dello stesso (v. art. 2 del regolamento finanziario).

Se, così come un buon padre di famiglia ne avrebbe immediatamente avuto la possibilità e come essa avrebbe dovuto fare, la ricorrente avesse avviato sin dall'inizio una cooperazione effettiva con i soci del progetto e avesse informato la [OSCURATO:PERSONA] delle pratiche corruttive del sig. [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe stata ingerenza di quest'ultimo e non sarebbe stato necessario proporre la partecipazione dello [Studienkreis]» (punto 29 delle osservazioni). [OSCURATO:PERSONA] sostiene dunque di avere proposto la partecipazione dello Studienkreis a partire dal febbraio 1993 in quanto a tale epoca avrebbe constatato che il progetto Ecodata non progrediva. 78 Se fosse provato che gli interventi della [OSCURATO:PERSONA] diretti ad associare lo Studienkreis all'esecuzione del progetto Ecodata avevano avuto luogo per la prima volta nel febbraio 1993 allo scopo di salvare il progetto, che a quell'epoca non aveva ancora preso avvio, si sarebbe potuto riconoscere che l'ingerenza de qua non aveva impedito alla ricorrente di eseguire il detto progetto in maniera soddisfacente, bensì era intesa a consentire a quest'ultima di onorare i suoi impegni nel termine e alle condizioni previsti. 79 Tuttavia, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] riprodotte al precedente punto 77 sono contraddette non solo da quanto afferma essa stessa nel controricorso e nella controreplica, ma anche dalla lettera 27 luglio 1992 del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla relazione iniziale, le quali dimostrano che le pressioni della [OSCURATO:PERSONA] affinché la ricorrente associasse lo Studienkreis all'esecuzione del progetto Ecodata sono iniziate nell'estate 1992.

Inoltre, dalla relazione iniziale, dal resoconto della riunione del 19 febbraio 1993, dalla nota 25 febbraio 1993 del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks e dalle note 17 febbraio e 12 marzo 1993 del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. von Moltke risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha continuato ad esercitare tali pressioni sino alla metà del marzo 1993 (v. precedenti punti 69-75). 80 [OSCURATO:PERSONA] afferma poi che il fallimento del progetto non è dovuto alle sue ingerenze, bensì all'incapacità della ricorrente.

Essa fa in proposito osservare che la ripartizione dei compiti e dei fondi tra la ricorrente e i suoi soci avrebbe dovuto essere stabilita prima del deposito della proposta da parte della ricorrente il 22 aprile 1992. 81 Il Tribunale, da una parte, ritiene che non sia ragionevole rimproverare alla ricorrente e ai suoi soci di non avere concluso un accordo che contenesse tutti i dettagli riguardanti la ripartizione dei compiti e dei fondi quando ancora non sapevano se il loro progetto sarebbe stato prescelto e, nel caso, quale sovvenzione avrebbero ricevuto.

Inoltre, quand'anche la ricorrente e i suoi soci avessero concluso siffatto accordo prima del deposito della proposta, l'ingerenza della [OSCURATO:PERSONA] volta ad associare al progetto lo Studienkreis avrebbe necessariamente comportato la messa in discussione di tale accordo, il quale non avrebbe potuto prevedere la partecipazione dello Studienkreis. 82 D'altra parte, il fatto che la ricorrente e i suoi soci siano riusciti a concludere un accordo sulla ripartizione dei compiti e dei fondi nell'ambito del progetto Ecodata solo il 29 marzo 1993 va ricondotto alle pressioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato sulla ricorrente, sino al 15 marzo 1993 almeno (v. precedente punto 75), affinché lo Studienkreis venisse associato all'esecuzione del progetto.

Infatti, l'ingerenza della [OSCURATO:PERSONA], diretta, dall'estate 1992, ad associare all'esecuzione del progetto Ecodata un'impresa non contemplata nella proposta della ricorrente, ha necessariamente ritardato la conclusione di tale accordo e, conseguentemente, la stessa esecuzione del progetto. 83 D'altronde, durante il periodo previsto per l'esecuzione del progetto Ecodata, la stessa [OSCURATO:PERSONA] era consapevole del fatto che la sua ingerenza nella gestione del progetto ne aveva ritardato l'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] nota 25 febbraio 1993 al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks il sig. [OSCURATO:PERSONA] spiega: «Il progetto ha accumulato un notevole ritardo per varie ragioni. (...) L'IPK affermerà sempre che ciò era dovuto al fatto che noi le abbiamo imposto l'obbligo di consultare la Ecotrans e di associarla al progetto, sebbene tale condizione non sia stata prevista né nella proposta iniziale né nel contratto di sovvenzione.

Potrebbe anche darsi che tale punto di vista non sia del tutto infondato, anche se non sono sicuro che l'IPK avrebbe comunque lavorato più rapidamente.

Il risultato è che abbiamo registrato un ritardo di cinque mesi su un totale di circa

14. Pertanto, penso che sia assai improbabile che la data del 31 ottobre, prevista per l'esecuzione del contratto, possa essere rispettata (...)». 84 Ora, stando alla [OSCURATO:PERSONA] (v. precedente punto 61), il 31 ottobre 1993 il progetto Ecodata si trovava nella fase pilota, fase che, secondo il calendario allegato alla proposta della ricorrente, doveva svolgersi dal nono al dodicesimo mese di realizzazione del progetto, la cui durata prevista era di quindici mesi (proposta della ricorrente, pag. 17).

Considerato che l'ingerenza della [OSCURATO:PERSONA] ha ritardato l'esecuzione del progetto sino al marzo 1993, nulla consente di concludere che lo stato di parziale esecuzione in cui si trovava il progetto il 31 ottobre 1993 sia imputabile anche ad una presunta incapacità della ricorrente. 85 Alla luce di quanto sopra, e in assenza di altri argomenti della [OSCURATO:PERSONA], occorre concludere che quest'ultima non ha fornito la prova del fatto che, nonostante le sue ingerenze, e in particolare quella volta a far associare lo Studienkreis al progetto Ecodata, «la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente». 86 Pertanto, visto che, dall'estate 1992 al 15 marzo 1993 almeno, la [OSCURATO:PERSONA] ha insistito affinché la ricorrente associasse lo Studienkreis al progetto Ecodata sebbene la proposta della ricorrente e la decisione di concessione del contributo non prevedessero la partecipazione di tale impresa al progetto - il che ha necessariamente ritardato l'esecuzione dello stesso - e dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova del fatto che, nonostante tale ingerenza, la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente, si deve concludere che, negando l'erogazione della seconda parte del contributo in quanto il 31 ottobre 1993 il progetto non era ultimato, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di buona fede. 87 Da quanto sopra discende che il motivo in esame deve essere accolto, senza che sia necessario accertare se gli altri atti della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l'erogazione tardiva della prima parte del contributo e la riunione del 24 novembre 1992 organizzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], abbiano anch'essi potuto ritardare l'esecuzione del progetto Ecodata. 88 Tuttavia, per quanto riguarda l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo a quest'ultima ingerenza, secondo il quale sarebbe esistita una collusione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki e la ricorrente (v. precedente punto 66), occorre ancora pronunciarsi sull'applicazione del principio fraus omnia corrumpit che, stando alla [OSCURATO:PERSONA], deve giustificare il rigetto del ricorso. 89 Nelle osservazioni del 10 febbraio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] spiega in proposito che la decisione 4 agosto 1992 di concedere una sovvenzione di 530 000 ECU a favore del progetto Ecodata è stata il risultato di una collusione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki e la ricorrente.

A sostegno della sua argomentazione la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai verbali degli interrogatori svoltisi nell'ambito dell'inchiesta che la giustizia belga ha promosso contro il sig. [OSCURATO:PERSONA] (allegati 1-3 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]).

Essa sottolinea che il sig. [OSCURATO:PERSONA], gestore e proprietario della ricorrente, ha dichiarato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] gli ha chiesto di essere nominato accomandante dell'ETIC, una delle sue società, lasciandogli intendere che in futuro la ricorrente avrebbe ottenuto più facilmente contratti con la [OSCURATO:PERSONA] (allegato 1 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto al sig. [OSCURATO:PERSONA] che un progetto, che quest'ultimo aveva menzionato durante una conferenza organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 1992 a Lisbona, «poteva funzionare» se gli fosse stata versata una commissione di 30 000 ECU (allegato 1 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]).

A sostegno della sua argomentazione la [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che dal giugno 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato l'ETIC in Grecia (opuscolo n. 1/92 dell'ETIC).

Ora, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il fondatore della [OSCURATO:PERSONA] e la funzione di responsabile dei contatti con i clienti di tale società sarebbe stata affidata alla sig.a Sapountzaki, che all'epoca era la fidanzata del sig. [OSCURATO:PERSONA] e che successivamente è divenuta sua moglie.

La 01-Pliroforiki sarebbe succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] come rappresentante in Grecia dell'ETIC. [OSCURATO:PERSONA] si richiama inoltre alla dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], un collaboratore dell'ETIC, che dimostrerebbe chiaramente l'esistenza della collusione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki e la ricorrente (allegato 2 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]).

Sarebbe significativo che l'Innovence, il solo socio della ricorrente nell'ambito del progetto che non aveva rapporti né con il sig. [OSCURATO:PERSONA] né con il sig. [OSCURATO:PERSONA], non sia stata invitata alla riunione del 24 novembre 1992 (v. precedente punto 10), che si sarebbe svolta negli uffici dell'ETIC. [OSCURATO:PERSONA] fa anche osservare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva il numero telefonico privato del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conversazione telefonica avuta dal sig. von Moltke con il sig. [OSCURATO:PERSONA] il 10 marzo 1993, quest'ultimo avrebbe coperto il sig. [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, ne sarebbe divenuto complice.

All'udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì rinviato alla sentenza 22 settembre 2000 del Tribunal de grande instance di Parigi (Dodicesima Sezione) che avrebbe condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] a quattro anni di reclusione per corruzione. 90 Il Tribunale osserva che né la decisione impugnata né la lettera 30 novembre 1993, richiamata da tale decisione, fanno riferimento all'esistenza di una collusione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki e la ricorrente che osterebbe al versamento a quest'ultima della seconda parte del contributo.

Inoltre, la decisione impugnata e la lettera 30 novembre 1993 non contengono alcuna indicazione nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] ritenesse irregolare la concessione del contributo alla ricorrente.

Di conseguenza, la spiegazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla presunta collusione tra le parti interessate non può essere considerata una chiarificazione nel corso del procedimento di motivi esposti nella decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento europeo, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2861, punto 22; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-16/91 RV, Rendo e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1827, punto 45, e 25 maggio 2000, causa T-77/95 RV, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2167, punto 54). 91 Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), il Tribunale deve limitarsi ad un sindacato di legittimità della decisione impugnata sulla base dei motivi in essa contenuti, l'argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al principio fraus omnia corrumpit non può essere accolto. 92 Si deve aggiungere che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto, dopo aver adottato la decisione impugnata, che gli indizi menzionati al precedente punto 89 fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza di una collusione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki e la ricorrente tale da viziare il procedimento di attribuzione del contributo a favore del progetto Ecodata, essa avrebbe potuto, anziché addurre nel presente giudizio un motivo non menzionato nella detta decisione, revocare quest'ultima e adottare una nuova decisione recante non solo il diniego di pagare la seconda parte della sovvenzione, ma anche l'ordine di rimborsare la parte già versata. 93 Da quanto precede risulta che la decisione impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare l'altro motivo dedotto dalla ricorrente. 94 Ai sensi dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), spetterà alla [OSCURATO:PERSONA] adottare i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza comporta.

In tale sede essa dovrà prendere in considerazione l'insieme dei motivi della presente sentenza.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 95 La sentenza 15 ottobre 1997, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 20), che aveva condannato la ricorrente alle spese, è stata annullata dalla Corte in quanto aveva respinto le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata e in quanto aveva condannato la ricorrente alle spese. 96 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 5 ottobre 1999, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 23), la Corte ha riservato le spese.

Spetta dunque al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull'insieme delle spese afferenti ai vari giudizi. 97 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Visto che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e poiché la ricorrente ha concluso in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] va condannata all'insieme delle spese sostenute dalla ricorrente innanzi al Tribunale e alla Corte. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione 3 agosto 1994, con cui la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di versare alla ricorrente il saldo di un contributo finanziario concesso nell'ambito di un progetto inteso alla creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle proprie spese nonché a tutte le spese sostenute dalla ricorrente innanzi al Tribunale e alla Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994TJ0331(01)_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-331/94, IPK-München GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. H.-J. Prieß, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig. J. Grunwald, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 3 agosto 1994 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto non erogabile il saldo di un contributo finanziario concesso alla ricorrente nell'ambito di un progetto inteso alla creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 novembre 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all'origine della controversia 1 Il 26 febbraio 1992 la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee un invito a presentare proposte, al fine di sostenere progetti nel settore del turismo e dell'ambiente (GU C 51, pag. 15). In tale invito essa dichiarava l'intenzione di assegnare complessivi 2 milioni di ECU e di scegliere circa 25 progetti. L'invito stabiliva altresì che i progetti prescelti avrebbero dovuto essere portati a termine entro un anno dalla firma del contratto. 2 Il 22 aprile 1992 la ricorrente, un'impresa con sede in Germania operante nel settore del turismo, presentava un progetto nel quale era prevista la creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa. Questa banca dati doveva essere denominata «Ecodata». [OSCURATO:PERSONA] proposta si precisava che la ricorrente si sarebbe incaricata del coordinamento del progetto e che, per la realizzazione dei lavori, sarebbe stata assistita da tre soci, vale a dire l'impresa francese Innovence, l'impresa italiana Tourconsult e l'impresa greca 01-Pliroforiki. La proposta non conteneva alcuna precisazione in ordine alla suddivisione dei compiti tra queste imprese, ma si limitava a dichiarare che esse erano tutte «consulenti specializzati nel turismo, nonché in progetti riguardanti l'informazione e il turismo». 3 La proposta della ricorrente articolava in sette fasi l'esecuzione del progetto, per il quale era prevista una durata complessiva di quindici mesi. 4 Con lettera 4 agosto 1992 la [OSCURATO:PERSONA] informava la ricorrente della sua decisione di concedere a favore del progetto Ecodata un contributo di 530 000 ECU, corrispondente al 53% delle spese previste per il progetto, e la invitava a firmare e a rispedirle la «dichiarazione del beneficiario del contributo» (in prosieguo: la «dichiarazione»), che era allegata alla lettera e nella quale erano elencate le condizioni per ricevere il contributo. 5 La dichiarazione stabiliva che il 60% dell'importo del contributo sarebbe stato versato al momento del ricevimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della dichiarazione debitamente firmata dalla ricorrente e che il saldo sarebbe stato erogato previ ricevimento e accettazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle relazioni sull'esecuzione del progetto, vale a dire una relazione intermedia da presentare entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione del progetto ed una relazione finale, corredata di documenti contabili, da presentare entro tre mesi dal completamento del progetto e non oltre il 31 ottobre 1993. 6 La dichiarazione veniva firmata dalla ricorrente il 23 settembre 1992 e veniva registrata presso la direzione generale «Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale» ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 1992. 7 Con lettera 23 ottobre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla ricorrente di attendere la prima relazione per il 15 gennaio 1993. [OSCURATO:PERSONA] stessa lettera la [OSCURATO:PERSONA] pregava altresì la ricorrente di presentare altre due relazioni intermedie, una entro il 15 aprile 1993 e l'altra entro il 15 luglio 1993. Infine, ricordava che la relazione finale doveva essere presentata non oltre il 31 ottobre 1993. 8 [OSCURATO:PERSONA] proponeva alla ricorrente la partecipazione al progetto di un'impresa tedesca, lo Studienkreis für Tourismus (in prosieguo: lo «Studienkreis». Nel 1991 la [OSCURATO:PERSONA] aveva già concesso una sovvenzione di 60 000 ECU allo Studienkreis per la realizzazione di un progetto di turismo ecologico denominato «Ecotrans». 9 Il 18 novembre 1992 il sig. von Moltke, direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], credendo che la ricorrente non avesse ancora rispedito la dichiarazione, gliene faceva pervenire un nuovo esemplare e la invitava a firmarlo e a rispedirlo. 10 Il 24 novembre 1992 il sig. [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca era capodivisione nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], convocava la ricorrente e la 01-Pliroforiki ad una riunione svoltasi in assenza dell'Innovence e della Tourconsult. Nel corso della detta riunione il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preteso di assegnare la maggior parte del lavoro e dei fondi alla 01-Pliroforiki. La ricorrente si sarebbe opposta a tale pretesa. 11 La prima parte del contributo, vale a dire 318 000 ECU (il 60% della sovvenzione complessiva di 530 000 ECU), veniva versata nel gennaio 1993. 12 La partecipazione dello Studienkreis al progetto veniva discussa durante una riunione svoltasi presso la [OSCURATO:PERSONA] il 19 febbraio 1993. Il resoconto della riunione riporta quanto segue: «Rappresentanti [della ricorrente], i tre soci e l'Ecotrans [lo Studienkreis] si incontreranno a Roma sabato 13 marzo per mettersi d'accordo (...) su un piano esecutivo che preveda la partecipazione delle cinque organizzazioni. Lunedì 15 marzo [la ricorrente] riferirà alla [OSCURATO:PERSONA] sull'esito di tale riunione». 13 Alcuni giorni dopo la riunione del 19 febbraio 1993, al sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva revocato l'incarico di occuparsi del progetto Ecodata. Successivamente veniva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con la destituzione del medesimo. 14 Alla fine, lo Studienkreis non veniva associato all'esecuzione del progetto Ecodata. Il 29 marzo 1993 la ricorrente, l'Innovence, la Tourconsult e la 01-Pliroforiki concludevano un accordo formale sulla ripartizione dei compiti e dei fondi nell'ambito del progetto Ecodata. Tale ripartizione veniva esplicitata nella relazione iniziale della ricorrente, presentata nell'aprile 1993 (in prosieguo: la «relazione iniziale»). 15 La ricorrente presentava una seconda relazione nel luglio 1993 e una relazione finale nell'ottobre 1993. Essa invitava altresì la [OSCURATO:PERSONA] ad una presentazione dei lavori compiuti. Questa presentazione avveniva il 15 novembre 1993. 16 Con lettera 30 novembre 1993 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla ricorrente quanto segue: «(...) la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la relazione presentata sul progetto [Ecodata] riveli che il lavoro compiuto fino al 31 ottobre 1993 non corrisponde in modo soddisfacente a quanto previsto nella Vostra proposta del 22 aprile 1992. Per questo la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non dovere versare il 40% non ancora erogato del contributo di 530 000 ECU previsto per il detto progetto. In particolare, le ragioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare questa decisione sono le seguenti: 1. Il progetto è tutt'altro che portato a termine. In realtà, la proposta iniziale prevedeva che la quinta fase del progetto sarebbe stata una fase pilota. Le fasi sei e sette dovevano riguardare, rispettivamente, la valutazione del sistema e la sua estensione (ai dodici Stati membri), ed il calendario di cui a pag. 17 della proposta mostra chiaramente che queste fasi andavano portate a buon fine in quanto parte del progetto che la [OSCURATO:PERSONA] doveva cofinanziare. 2. Il questionario pilota era palesemente troppo dettagliato per il progetto di cui trattasi, tenuto conto in particolare delle risorse disponibili e della natura del progetto. Esso avrebbe dovuto essere basato su una valutazione più realistica delle informazioni fondamentali di cui hanno bisogno le persone che si occupano di questioni di turismo e ambiente (...). 3. L'interconnessione di un certo numero di dati per creare un sistema di banche dati ripartite non è stata realizzata entro il 31 ottobre 1993. 4. La natura e la qualità dei dati ottenuti dalle regioni pilota sono estremamente deludenti, in particolare perché l'inchiesta riguardava soltanto quattro Stati membri e tre regioni in ciascuno Stato. Numerosi dati contenuti nel sistema sono di interesse secondario o nullo per le questioni connesse agli aspetti ambientali del turismo, in particolare a livello regionale. 5. Queste ragioni, ed altre del pari manifeste, dimostrano in modo sufficiente che la [ricorrente] ha mediocremente diretto e coordinato il progetto e non lo ha attuato in modo corrispondente ai propri obblighi. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] deve accertarsi che il 60% già versato della sovvenzione (vale a dire 318 000 ECU) sia stato usato, conformemente alla dichiarazione sottoscritta al momento dell'approvazione della Vostra proposta del 22 aprile 1992, solo per realizzare il progetto descritto in tale proposta. [OSCURATO:PERSONA] desidera formulare le seguenti osservazioni sulla Vostra relazione relativa all'uso dei fondi: [paragrafi 6-12 della lettera]. Se [la ricorrente] ha osservazioni da formulare sulla nostra valutazione della situazione per quanto riguarda le spese, Vi preghiamo di farlo appena possibile. Solo allora la [OSCURATO:PERSONA] sarà in grado di formarsi un'opinione definitiva circa la questione se il 60% già erogato sia stato usato in conformità della dichiarazione e di decidere se [la ricorrente] possa legittimamente conservare tale somma. (...)». 17 La ricorrente manifestava il proprio dissenso sul contenuto di tale lettera, in particolare mediante una missiva inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 1993. Nel frattempo essa continuava a sviluppare il progetto e lo presentava alcune volte al pubblico. Il 29 aprile 1994 si svolgeva una riunione tra la ricorrente e rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] per discutere del conflitto che li opponeva. 18 Con lettera 3 agosto 1994 il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore presso la [OSCURATO:PERSONA], comunicava alla ricorrente quanto segue: «Non mi è stato possibile risponderVi direttamente più presto in seguito al nostro scambio di lettere e alla riunione [del 29 aprile 1994]. (...) nella Vostra risposta del 28 dicembre non vi è nulla che possa farci mutare parere. Avete tuttavia sollevato un certo numero di questioni supplementari riguardo alle quali desidererei formulare talune osservazioni (...). Devo ora informarVi che, dopo aver esaminato approfonditamente la questione (...), penso che non servirebbe a molto tenere una nuova riunione. Per questo Vi confermo che, per le ragioni illustrate nella mia lettera del 30 novembre e nella presente, non procederemo a nessun altro versamento riguardante questo progetto. Continueremo ad esaminare con gli altri servizi la questione dell'eventuale restituzione di una parte del 60% già versato. Ove decidessimo di chiederVi tale restituzione, Ve lo farò sapere». Procedimento 19 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto, diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 3 agosto 1994 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). 20 Con sentenza 15 ottobre 1997 nella causa T-331/94, IPK/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1665), il Tribunale ha respinto il ricorso. 21 Al punto 47 di tale sentenza il Tribunale ha dichiarato quanto segue: «(...) la ricorrente non può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver provocato i ritardi nell'esecuzione del progetto. A questo proposito, si deve rilevare che la ricorrente ha aspettato fino al marzo 1993 prima di avviare trattative con i propri soci in ordine alla suddivisione dei compiti per l'esecuzione del progetto, pur essendone l'impresa coordinatrice. Così, la ricorrente ha lasciato trascorrere la metà del tempo previsto per l'esecuzione del progetto senza poter realmente svolgere un'azione efficace. Anche se ha fornito indizi del fatto che uno o più funzionari della [OSCURATO:PERSONA] si sono intromessi in modo inquietante nel progetto nel periodo dal novembre 1992 al febbraio 1993, essa non ha affatto dimostrato che queste ingerenze l'abbiano privata di ogni possibilità di avviare una effettiva collaborazione con i propri soci anteriormente al marzo 1993». 22 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 22 dicembre 1997, la ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 20). 23 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 5 ottobre 1999 nella causa C-433/97 P, IPK/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6795), la Corte ha dichiarato quanto segue: «15 (...) va rilevato che, come emerge dal punto 47 della sentenza impugnata, la ricorrente ha fornito indizi relativi a ingerenze nella gestione del progetto poste in essere da funzionari della [OSCURATO:PERSONA] e precisate nei punti [8 e 10 della presente sentenza], ingerenze che potevano avere ripercussioni sul corretto svolgimento del progetto. 16 Ciò posto, incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che, nonostante i comportamenti in questione, la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente. 17 Ne consegue che il Tribunale è incorso in errore di diritto ponendo a carico della ricorrente l'onere di provare che i comportamenti dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA] l'avevano privata di qualsiasi possibilità di avviare un'effettiva collaborazione con i soci del progetto». 24 Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, ha rinviato la causa a quest'ultimo e ha riservato le spese. 25 La causa è stata assegnata alla Terza Sezione del Tribunale ed è stato nominato un nuovo giudice relatore. 26 Conformemente all'art. 119 del regolamento di procedura, la ricorrente e la convenuta hanno depositato ciascuna una memoria complementare contenente osservazioni scritte, datate, rispettivamente, 2 dicembre 1999 e 10 febbraio 2000. 27 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 16 novembre 2000. Conclusioni delle parti 28 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: - annullare la decisione impugnata; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 29 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso; - condannare la ricorrente alle spese. Sulla ricevibilità 30 Si deve ricordare che nel controricorso la [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente sostenuto l'irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro un atto meramente confermativo. Infatti, all'epoca la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la decisione impugnata si limitasse a confermare una precedente decisione, contenuta nella lettera 30 novembre 1993 e divenuta definitiva al momento della presentazione del ricorso. 31 Nei punti 24-27 della sentenza 15 ottobre 1997, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 20), il Tribunale ha respinto tale argomento e dichiarato il ricorso ricevibile. 32 Dato che i punti della sentenza 15 ottobre 1997, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 20), relativi alla ricevibilità del ricorso non sono stati contestati nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza 5 ottobre 1999, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 23), si deve concludere che la ricevibilità del ricorso non è più contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], come quest'ultima ha peraltro riconosciuto all'udienza. Nel merito 33 La ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso. Il primo motivo attiene ad una violazione di vari principi generali del diritto. Il secondo riguarda una violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE). Sull'oggetto della controversia 34 Nell'ambito del ricorso in esame il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha negato il pagamento della seconda parte della sovvenzione concessa alla ricorrente per realizzare il progetto Ecodata. I motivi di tale diniego figurano nella decisione impugnata e nella lettera 30 novembre 1993, alla quale tale decisione rinvia. 35 Occorre tuttavia rilevare che la lettera 30 novembre 1993 consta di due parti. Una prima parte, vale a dire i paragrafi 1-5 della lettera, riguarda il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di versare la seconda parte della sovvenzione e, pertanto, illustra taluni motivi della decisione impugnata. La seconda parte, vale a dire i paragrafi 6-12 della lettera, riguarda l'eventuale recupero del 60% della sovvenzione già versato. Ora, a tutt'oggi la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora adottato una decisione in ordine a tale recupero. 36 Ne discende, come la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto all'udienza, che i paragrafi 6-12 della lettera 30 novembre 1993 non fanno parte della motivazione della decisione impugnata. La questione oggetto di tali paragrafi è stata sollevata solo nel contesto di un'eventuale decisione futura della [OSCURATO:PERSONA] di esigere la restituzione della parte della sovvenzione già versata. Pertanto, gli argomenti svolti nel ricorso a proposito dei paragrafi 6-12 della lettera 30 novembre 1993 devono essere considerati irricevibili. Sulla violazione di vari principi generali del diritto Osservazioni preliminari 37 La ricorrente deduce che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di versare la seconda parte del contributo finanziario costituisce una violazione del principio patere legem quam ipse fecisti, del principio secondo cui l'amministrazione è vincolata dalle proprie decisioni («Selbstbindung») e dei principi della tutela del legittimo affidamento e della buona fede. Denunciando la violazione di tali principi, la ricorrente rimprovera, in realtà, alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver rispettato gli impegni contenuti nella decisione 4 agosto 1992, recante concessione di un contributo finanziario a favore del progetto Ecodata, e, conseguentemente, di avere violato il principio secondo cui gli impegni devono essere adempiuti in buona fede. 38 In sostanza, la ricorrente sostiene che la data stabilita per l'ultimazione del progetto era il 15 gennaio 1994. Inoltre, nella riunione del 19 febbraio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dichiarata d'accordo con la limitazione del progetto Ecodata a quattro paesi. La ricorrente sottolinea altresì che il ritardo nell'esecuzione del progetto è da imputarsi alle ingerenze di funzionari della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe solo di poteri limitati per controllare il lavoro della ricorrente, sicché non avrebbe il diritto di rifiutare il pagamento del saldo adducendo di non essere soddisfatta della qualità del lavoro eseguito. 39 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che i principi generali invocati dalla ricorrente sono irrilevanti. Nel caso di specie occorrerebbe esaminare se la ricorrente abbia diritto alla sovvenzione in base alle condizioni di quest'ultima, e non in base ai principi invocati. Ora, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nel termine stabilito il progetto Ecodata non è stato attuato a dovere, conformemente all'offerta della ricorrente e alle condizioni previste nella decisione di concessione del contributo. 40 Il Tribunale ricorda che il rispetto delle condizioni indicate nella decisione di concessione condiziona l'assegnazione del contributo comunitario (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-247, punto 160). D'altronde, la ricorrente non contesta il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di verificare il rispetto di tali condizioni prima di versare il saldo di una sovvenzione concessa. 41 A prescindere dalla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia il diritto di effettuare una valutazione qualitativa del lavoro eseguito, diritto contestato dalla ricorrente, si deve esaminare se quest'ultima abbia effettivamente realizzato la banca dati descritta nella sua proposta 22 aprile 1992 entro il termine prescritto dalla decisione di concessione del contributo. Sulla data limite prevista per l'ultimazione del progetto Ecodata 42 La ricorrente ricorda che l'invito a presentare proposte pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA] annunciava che i progetti prescelti dovevano essere portati a termine entro un anno dalla firma del contratto. Tuttavia, tale termine non sarebbe tassativo. Inoltre, sarebbe errato affermare che la dichiarazione imporrebbe alla ricorrente l'obbligo di terminare il progetto entro il 31 ottobre 1993. La dichiarazione richiederebbe per il 31 ottobre 1993 solo la presentazione della relazione sull'uso dei fondi. 43 La ricorrente segnala altresì che, nella lettera 23 ottobre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] aveva essa stessa fissato unilateralmente la data d'inizio della realizzazione del progetto al 15 ottobre 1992, sicché, tenuto conto della durata di quindici mesi prevista nella proposta, la data limite per l'ultimazione dovrebbe essere il 15 gennaio 1994. 44 Stando alla [OSCURATO:PERSONA], la data limite per il compimento del progetto Ecodata è stata fissata sin dall'inizio al 31 ottobre 1993. 45 Il Tribunale rileva che la dichiarazione allegata alla decisione di concessione del contributo prevede una data limite precisa per quanto riguarda il completamento del progetto Ecodata. Infatti, nella dichiarazione la ricorrente «si [è] impegnat[a] a trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] [la relazione finale] nei tre mesi dal completamento della(e) azione(i) e (...) non oltre il 31/10/1993». 46 La ricorrente non può sostenere che la data del 31 ottobre 1993 riguardi solo il deposito della relazione finale. 47 Infatti, dai termini usati nella dichiarazione emerge chiaramente che la relazione finale doveva essere depositata dopo il completamento dell'«azione». Poiché la data limite per il deposito della relazione finale è stata fissata al 31 ottobre 1993, ne risulta che a tale data il progetto Ecodata avrebbe comunque dovuto essere ultimato. 48 La tassatività della data del 31 ottobre 1993 è messa in rilievo nel paragrafo 7 della dichiarazione, secondo cui la ricorrente «accetta di rinunciare al versamento dell'eventuale saldo se non sono osservati i termini [indicati nella dichiarazione]». Al paragrafo 5 della dichiarazione come motivo di tale condizione si adduce quanto segue: «infatti, secondo le regole di bilancio, gli stanziamenti impegnati per tale azione hanno durata limitata». 49 La ricorrente non può trarre argomento dalla durata di quindici mesi, prevista nella sua proposta 22 aprile 1992 per l'esecuzione del progetto Ecodata, per contestare che il 31 ottobre 1993 costituisse la data limite per il completamento dello stesso. Infatti, la decisione di concessione del contributo alla ricorrente, essendo datata 4 agosto 1992 e fissando la data limite al 31 ottobre 1993, non ha inciso sul calendario previsto dalla ricorrente per l'esecuzione del progetto. 50 La ricorrente non può neanche affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fissato la data limite per l'esecuzione del progetto al 15 gennaio 1994 in quanto, nella sua lettera 23 ottobre 1992, ha fissato al 15 ottobre 1992 l'inizio della realizzazione dello stesso. 51 Al riguardo si deve osservare che la lettera in questione, una lettera standard che è stata inviata a tutti i coordinatori dei progetti scelti nell'ambito dell'invito a presentare proposte del febbraio 1992, precisa, sotto il titolo «Monitoring», che «a tal fine si presume che tutti i progetti abbiano inizio il 15 ottobre». 52 Ora, come ha sottolineato l'avvocato generale Mischo nelle conclusioni presentate nella causa decisa con la sentenza 5 ottobre 1999, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 23, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6797, paragrafo 52), nella lettera 23 ottobre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] richiama la data del 15 ottobre 1992 solo ai fini del controllo dell'andamento dei lavori («monitoring»). Occorre in proposito ricordare che la dichiarazione imponeva ai responsabili dei progetti prescelti di depositare una relazione sullo stato di avanzamento degli stessi nei tre mesi dal loro avvio. [OSCURATO:PERSONA], presumendo nella lettera 23 ottobre 1992 che i lavori fossero iniziati il 15 ottobre 1992, ha voluto fissare la data di deposito delle varie relazioni (v. precedente punto 7). Pertanto, la lettera 23 ottobre 1992 prevede che tali relazioni dovevano essere trasmesse, la prima, per il 15 gennaio 1993, la seconda, per il 15 aprile 1993 e, la terza, per il 15 luglio 1993. Infine, la stessa lettera conferma inequivocabilmente che la «relazione finale [doveva] essere depositata presso la [OSCURATO:PERSONA] non oltre il 31 ottobre 1993». 53 La ricorrente fa inoltre valere che il 4 agosto 1993 si è svolta una riunione alla quale avrebbero assistito essa stessa, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], funzionario alla [OSCURATO:PERSONA], durante la quale essa avrebbe proposto di fissare la data limite di completamento del progetto alla fine del maggio 1994. La ricorrente si richiama alla nota del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks, datata 25 febbraio 1993, e a quella del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. von Moltke, datata 12 marzo 1993, per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva nessun motivo di fatto o di diritto per respingere la sua domanda di fissare la data di ultimazione del progetto alla primavera del 1994. 54 Tuttavia, tale argomentazione della ricorrente non vale a dimostrare che la data limite per l'esecuzione del progetto non fosse fissata al 31 ottobre 1993. Essa è piuttosto diretta a provare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva validamente negare una proroga del termine. Infine, si deve rilevare che la nota del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks 25 febbraio 1993 conferma, ancora una volta esplicitamente, l'esistenza di una «data limite del 31 ottobre per l'esecuzione del contratto». 55 Da quanto precede risulta che la decisione 4 agosto 1992 di concessione del contributo e la dichiarazione ad essa allegata imponevano alla ricorrente di ultimare il progetto Ecodata non oltre il 31 ottobre 1993. Del resto, alla pagina 89 della sua relazione finale, la ricorrente riconosce che «la data limite per il completamento del progetto era il 31 ottobre 1993». Sullo stato del progetto Ecodata il 31 ottobre 1993 56 La ricorrente fa valere che le critiche della [OSCURATO:PERSONA] relative all'esecuzione incompleta del progetto Ecodata riguardano le due ultime fasi del progetto, concernenti, rispettivamente, la valutazione del sistema e la sua estensione all'insieme dei dodici Stati membri dell'epoca. Richiamandosi alla relazione finale, la ricorrente ritiene che la valutazione del sistema, che è stata effettuata, corrisponda in sostanza a quanto previsto nella sua proposta. Quanto alla mancata estensione del sistema, la ricorrente ricorda che Ecodata è un progetto pilota. Essa afferma che Ecodata funzionava sulla rete internazionale già al momento della sua presentazione nel novembre 1993 ed era collegato a tutti gli Stati membri e a taluni paesi terzi. Tuttavia, un'estensione della banca dati di Ecodata all'insieme degli Stati membri sarebbe costata circa 8 milioni di ECU e non sarebbe stata possibile nell'ambito del progetto pilota. 57 Il Tribunale ricorda che la proposta della ricorrente prevedeva che il progetto Ecodata avrebbe compreso le sette fasi seguenti: «1. Analisi delle necessità e determinazione dei dati 2. Pianificazione della base dati 3. Specificazioni tecniche della rete 4. Sviluppo del software di applicazione 5. Fase pilota 6. Valutazione del sistema 7. Estensione del sistema». 58 Secondo la proposta della ricorrente, la fase pilota consisteva nella realizzazione d'una banca dati riguardante i quattro Stati membri delle quattro imprese che partecipavano al progetto, vale a dire la Germania, la Francia, l'Italia e la Grecia. Il sistema così attuato doveva essere valutato nella fase 6. Quanto alla fase 7, si precisava che essa comportava l'estensione della banca dati agli altri Stati membri. 59 Il calendario di cui alla proposta della ricorrente prevedeva quattro mesi per la fase 5 (dal nono al dodicesimo mese), due mesi per la fase 6 (il dodicesimo e il tredicesimo mese) e tre mesi per la fase 7 (dal tredicesimo al quindicesimo mese). 60 Al paragrafo 1 della lettera 30 novembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] criticava la mancata esecuzione delle fasi 6 e 7 del progetto nei termini seguenti: «Il progetto è tutt'altro che portato a termine. In realtà, la proposta iniziale prevedeva che la quinta fase del progetto sarebbe stata una fase pilota. Le fasi sei e sette dovevano riguardare, rispettivamente, la valutazione del sistema e la sua estensione (ai dodici Stati membri), ed il calendario di cui a pag. 17 della proposta mostra chiaramente che queste fasi andavano portate a buon fine in quanto parte del progetto che la [OSCURATO:PERSONA] doveva cofinanziare». [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto che «il progetto non è mai andato oltre la fase preliminare (compito n. 5)» (controricorso, paragrafo 90). Essa aggiunge quanto segue: «Soprattutto la fase 7 ("System expansion"), che è decisiva per la [OSCURATO:PERSONA], non è mai stata raggiunta» (controricorso, paragrafo 90). 61 [OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque che il 31 ottobre 1993 il progetto si trovasse nella fase 5 o fase pilota. 62 La ricorrente, da parte sua, sostiene che la valutazione del sistema (fase 6) ha avuto luogo. Essa riconosce che l'estensione del sistema all'insieme degli Stati membri non è stata realizzata. 63 Ne discende che è pacifico tra le parti che il 31 ottobre 1993 il progetto Ecodata non soddisfaceva le condizioni della proposta della ricorrente, almeno per quanto riguarda la fase 7. Sui motivi addotti dalla ricorrente a giustificazione del superamento della data limite del 31 ottobre 1993 64 La ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è essa stessa responsabile del ritardo addotto nella decisione impugnata a giustificazione del rifiuto di versare la seconda parte del contributo. A tale riguardo la ricorrente fa anzitutto riferimento all'erogazione tardiva della prima parte del contributo nel gennaio 1993 e sottolinea che tra la data alla quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso di erogare il contributo e l'erogazione effettiva erano trascorsi più di tre mesi. Essa fa poi osservare che il 24 novembre 1992 il sig. [OSCURATO:PERSONA] l'ha convocata ad una riunione allo scopo di assegnare la maggior parte del lavoro e dei fondi alla 01-Pliroforiki, società da lui controllata. Inoltre, la ricorrente ricorda che il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno esercitato pressioni su di essa per ordine espresso del loro direttore generale, il sig. von Moltke, affinché lo Studienkreis fosse associato al progetto. La ricorrente si richiama in proposito a talune lettere dello Studienkreis al sig. von Moltke, datate 14 luglio 1992 e 16 febbraio 1993, a talune note del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. von Moltke, datate 17 febbraio e 12 marzo 1993, nonché ad una nota del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks, datata 25 febbraio 1993. La ricorrente fa altresì valere le pressioni esercitate da un deputato tedesco, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (v. lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. von Moltke in data 5 marzo 1993), perché allo Studienkreis venisse affidata una posizione chiave nell'ambito del progetto Ecodata, per evitare il fallimento di tale impresa. 65 [OSCURATO:PERSONA] rileva anzitutto che la ricorrente partecipava essa stessa al finanziamento del progetto a concorrenza del 47%. Pertanto, l'erogazione tardiva della prima parte del contributo non le avrebbe potuto impedire di finanziare i lavori necessari sino all'ottenimento dei fondi. 66 In secondo luogo, per quanto riguarda la riunione del 24 novembre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la ripartizione dei compiti tra le imprese che partecipavano al progetto avrebbe dovuto essere stabilita prima del deposito della proposta da parte della ricorrente il 22 aprile 1992. La riunione de qua andrebbe messa in relazione con l'accordo collusivo esistente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki, che questi controllava, e la ricorrente. 67 Infine, quanto ai tentativi di associare lo Studienkreis all'esecuzione del progetto Ecodata, la [OSCURATO:PERSONA] spiega di aver esaminato dall'estate del 1992 se, e in quale misura, tale impresa potesse partecipare al progetto allo scopo di facilitare la realizzazione dello stesso e di evitare un inutile doppio lavoro. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA], esponente dello Studienkreis, in data 27 luglio 1992. Inoltre, dalla relazione iniziale risulterebbe che a decorrere dal settembre 1992 la ricorrente ha avviato trattative con lo Studienkreis al fine di realizzare una fusione o una cooperazione tra i progetti Ecotrans ed Ecodata. Tuttavia, il sig. von Moltke non avrebbe mai esercitato pressioni nell'ambito del progetto Ecodata. La lettera 27 luglio 1992 mostrerebbe chiaramente che il sig. von Moltke auspicava che lo Studienkreis venisse associato al progetto solo per ragioni pratiche. Inoltre, se avesse voluto favorire lo Studienkreis, il sig. von Moltke avrebbe potuto evitare di scegliere il progetto Ecodata o imporre alla ricorrente la partecipazione di tale impresa. [OSCURATO:PERSONA] spiega altresì che la sua lettera 27 luglio 1992 è anteriore alla decisione 4 agosto 1992 di concedere un contributo di 530 000 ECU a favore del progetto Ecodata. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] attira l'attenzione del Tribunale sul fatto che dal resoconto della riunione del 19 febbraio 1993 risulta che l'avvocato della ricorrente aveva dichiarato che spettava a quest'ultima decidere della partecipazione di altri soci al progetto («competeva [alla ricorrente] coinvolgere altri soci»), opinione condivisa dallo Studienkreis. Ciò contraddirebbe l'argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato pressioni su di essa. 68 Il Tribunale ricorda che la ricorrente ha individuato tre atti della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero ritardato l'esecuzione del progetto Ecodata, vale a dire l'erogazione tardiva della prima parte del contributo, la riunione del 24 novembre 1992 organizzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e i tentativi della [OSCURATO:PERSONA] di associare lo Studienkreis all'esecuzione del progetto. 69 Per quanto riguarda quest'ultima ingerenza, va rilevato che la proposta del 22 aprile 1992, che è stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA], non menzionava lo Studienkreis tra i soci della ricorrente. Le sole imprese previste nella proposta erano la ricorrente, l'Innovence, la Tourconsult e la 01-Pliroforiki. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto che la partecipazione dello Studienkreis era essenziale o auspicabile per la buona esecuzione del progetto Ecodata, essa avrebbe potuto imporre una condizione in tal senso nella decisione 4 agosto 1992 di concessione del contributo. Si deve in proposito sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA], quando ha adottato la decisione di sovvenzionare il progetto Ecodata, conosceva il progetto di turismo ecologico Ecotrans dello Studienkreis. Infatti, nel 1991 la [OSCURATO:PERSONA] aveva già sovvenzionato il progetto Ecotrans. Inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] afferma che, ancor prima che il contributo venisse concesso alla ricorrente, il sig. von Moltke aveva impartito istruzioni al sig. [OSCURATO:PERSONA] affinché tentasse di associare l'Ecotrans al progetto per potere profittare dell'esperienza acquisita. E' così che nella lettera 27 luglio 1992 il sig. [OSCURATO:PERSONA] informò il sig. [OSCURATO:PERSONA], esponente dello Studienkreis, di aver chiesto alla «[ricorrente] di contattare [lo Studienkreis] al fine di esaminare le possibilità di collaborazione». 70 Si deve poi rilevare che la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo accettato, nella decisione 4 agosto 1992, la proposta della ricorrente senza subordinarla all'eventuale partecipazione dello Studienkreis alla realizzazione del progetto Ecodata, ha tentato, dopo aver adottato tale decisione, di imporre siffatta partecipazione alla ricorrente. 71 Infatti, dalla relazione iniziale risulta quanto segue: «[La ricorrente] ha condotto intense trattative in merito a una cooperazione con lo "Studienkreis für Tourismus (StfT)" di Starnberg (Germania) su suggerimento della [OSCURATO:PERSONA]. (...) Le trattative sono cominciate alla fine del settembre 1992, inizialmente con contatti informali. Sono state intensificate all'inizio del gennaio 1993 (...)» (pag. 12, paragrafo 4.6; corsivo del Tribunale). 72 Parimenti, nella riunione del 19 febbraio 1993, alla quale hanno partecipato rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], della ricorrente, delle imprese associate a quest'ultima nella realizzazione del progetto Ecodata e dello Studienkreis, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, come risulta dal resoconto della riunione: «[OSCURATO:PERSONA] auspicava che l'Ecotrans [lo Studienkreis] fosse coinvolta a motivo della natura del suo lavoro anteriore» (corsivo del Tribunale). In seguito a tale riunione, lo Studienkreis ha formalizzato una proposta di cooperazione, datata 3 marzo 1993, che conferma: «La CE vuole integrare Ecotrans, coordinato dallo [Studienkreis], nel progetto Ecodata» (corsivo del Tribunale). 73 Occorre sottolineare che l'auspicio della [OSCURATO:PERSONA] di vedere lo Studienkreis associato al progetto Ecodata era vincolante per la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] nota 25 febbraio 1993 al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiara: «[A]bbiamo imposto [alla ricorrente] l'obbligo di consultare e di associare l'Ecotrans al progetto». 74 Dagli atti risulta inoltre che la ricorrente doveva tenere la [OSCURATO:PERSONA] informata dell'andamento delle trattative con lo Studienkreis. Il resoconto della riunione del 19 febbraio 1993 riporta quanto segue: «Rappresentanti [della ricorrente], i tre soci e l'Ecotrans [lo Studienkreis] si incontreranno a Roma sabato 13 marzo per mettersi d'accordo (...) su un piano esecutivo che preveda la partecipazione delle cinque organizzazioni. Lunedì 15 marzo [la ricorrente] riferirà alla [OSCURATO:PERSONA] sull'esito di tale riunione». 75 Da quanto precede discende che, dall'estate 1992 al 15 marzo 1993 almeno, la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato pressioni sulla ricorrente affinché lo Studienkreis fosse associato all'esecuzione del progetto Ecodata. 76 Si deve ancora accertare se nelle osservazioni 10 febbraio 2000 sulla sentenza 5 ottobre 1999, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 23), la [OSCURATO:PERSONA] abbia apportato la prova, richiesta dalla Corte, del fatto che, nonostante l'ingerenza volta ad associare lo Studienkreis all'esecuzione del progetto Ecodata, «la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente» (punto 16 della sentenza). 77 Al riguardo va rilevato che nelle osservazioni 10 febbraio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] spiega: «[L]o scopo della [OSCURATO:PERSONA], nel proporre la partecipazione dello [Studienkreis] al progetto, era quello di salvare un progetto manifestamente in stallo coinvolgendovi un socio incontestabilmente competente ed esperto. Nel febbraio 1993, vale a dire dieci mesi dopo la presentazione della [proposta] (22 aprile 1992) e otto mesi soltanto prima del termine del progetto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto, viste le difficoltà manifeste della ricorrente, di cercare i mezzi che consentissero di gestire il progetto in maniera soddisfacente, nell'interesse dello stesso (v. art. 2 del regolamento finanziario). Se, così come un buon padre di famiglia ne avrebbe immediatamente avuto la possibilità e come essa avrebbe dovuto fare, la ricorrente avesse avviato sin dall'inizio una cooperazione effettiva con i soci del progetto e avesse informato la [OSCURATO:PERSONA] delle pratiche corruttive del sig. [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe stata ingerenza di quest'ultimo e non sarebbe stato necessario proporre la partecipazione dello [Studienkreis]» (punto 29 delle osservazioni). [OSCURATO:PERSONA] sostiene dunque di avere proposto la partecipazione dello Studienkreis a partire dal febbraio 1993 in quanto a tale epoca avrebbe constatato che il progetto Ecodata non progrediva. 78 Se fosse provato che gli interventi della [OSCURATO:PERSONA] diretti ad associare lo Studienkreis all'esecuzione del progetto Ecodata avevano avuto luogo per la prima volta nel febbraio 1993 allo scopo di salvare il progetto, che a quell'epoca non aveva ancora preso avvio, si sarebbe potuto riconoscere che l'ingerenza de qua non aveva impedito alla ricorrente di eseguire il detto progetto in maniera soddisfacente, bensì era intesa a consentire a quest'ultima di onorare i suoi impegni nel termine e alle condizioni previsti. 79 Tuttavia, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] riprodotte al precedente punto 77 sono contraddette non solo da quanto afferma essa stessa nel controricorso e nella controreplica, ma anche dalla lettera 27 luglio 1992 del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla relazione iniziale, le quali dimostrano che le pressioni della [OSCURATO:PERSONA] affinché la ricorrente associasse lo Studienkreis all'esecuzione del progetto Ecodata sono iniziate nell'estate 1992. Inoltre, dalla relazione iniziale, dal resoconto della riunione del 19 febbraio 1993, dalla nota 25 febbraio 1993 del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks e dalle note 17 febbraio e 12 marzo 1993 del sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. von Moltke risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha continuato ad esercitare tali pressioni sino alla metà del marzo 1993 (v. precedenti punti 69-75). 80 [OSCURATO:PERSONA] afferma poi che il fallimento del progetto non è dovuto alle sue ingerenze, bensì all'incapacità della ricorrente. Essa fa in proposito osservare che la ripartizione dei compiti e dei fondi tra la ricorrente e i suoi soci avrebbe dovuto essere stabilita prima del deposito della proposta da parte della ricorrente il 22 aprile 1992. 81 Il Tribunale, da una parte, ritiene che non sia ragionevole rimproverare alla ricorrente e ai suoi soci di non avere concluso un accordo che contenesse tutti i dettagli riguardanti la ripartizione dei compiti e dei fondi quando ancora non sapevano se il loro progetto sarebbe stato prescelto e, nel caso, quale sovvenzione avrebbero ricevuto. Inoltre, quand'anche la ricorrente e i suoi soci avessero concluso siffatto accordo prima del deposito della proposta, l'ingerenza della [OSCURATO:PERSONA] volta ad associare al progetto lo Studienkreis avrebbe necessariamente comportato la messa in discussione di tale accordo, il quale non avrebbe potuto prevedere la partecipazione dello Studienkreis. 82 D'altra parte, il fatto che la ricorrente e i suoi soci siano riusciti a concludere un accordo sulla ripartizione dei compiti e dei fondi nell'ambito del progetto Ecodata solo il 29 marzo 1993 va ricondotto alle pressioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato sulla ricorrente, sino al 15 marzo 1993 almeno (v. precedente punto 75), affinché lo Studienkreis venisse associato all'esecuzione del progetto. Infatti, l'ingerenza della [OSCURATO:PERSONA], diretta, dall'estate 1992, ad associare all'esecuzione del progetto Ecodata un'impresa non contemplata nella proposta della ricorrente, ha necessariamente ritardato la conclusione di tale accordo e, conseguentemente, la stessa esecuzione del progetto. 83 D'altronde, durante il periodo previsto per l'esecuzione del progetto Ecodata, la stessa [OSCURATO:PERSONA] era consapevole del fatto che la sua ingerenza nella gestione del progetto ne aveva ritardato l'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] nota 25 febbraio 1993 al sig. [OSCURATO:PERSONA]Braucks il sig. [OSCURATO:PERSONA] spiega: «Il progetto ha accumulato un notevole ritardo per varie ragioni. (...) L'IPK affermerà sempre che ciò era dovuto al fatto che noi le abbiamo imposto l'obbligo di consultare la Ecotrans e di associarla al progetto, sebbene tale condizione non sia stata prevista né nella proposta iniziale né nel contratto di sovvenzione. Potrebbe anche darsi che tale punto di vista non sia del tutto infondato, anche se non sono sicuro che l'IPK avrebbe comunque lavorato più rapidamente. Il risultato è che abbiamo registrato un ritardo di cinque mesi su un totale di circa 14. Pertanto, penso che sia assai improbabile che la data del 31 ottobre, prevista per l'esecuzione del contratto, possa essere rispettata (...)». 84 Ora, stando alla [OSCURATO:PERSONA] (v. precedente punto 61), il 31 ottobre 1993 il progetto Ecodata si trovava nella fase pilota, fase che, secondo il calendario allegato alla proposta della ricorrente, doveva svolgersi dal nono al dodicesimo mese di realizzazione del progetto, la cui durata prevista era di quindici mesi (proposta della ricorrente, pag. 17). Considerato che l'ingerenza della [OSCURATO:PERSONA] ha ritardato l'esecuzione del progetto sino al marzo 1993, nulla consente di concludere che lo stato di parziale esecuzione in cui si trovava il progetto il 31 ottobre 1993 sia imputabile anche ad una presunta incapacità della ricorrente. 85 Alla luce di quanto sopra, e in assenza di altri argomenti della [OSCURATO:PERSONA], occorre concludere che quest'ultima non ha fornito la prova del fatto che, nonostante le sue ingerenze, e in particolare quella volta a far associare lo Studienkreis al progetto Ecodata, «la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente». 86 Pertanto, visto che, dall'estate 1992 al 15 marzo 1993 almeno, la [OSCURATO:PERSONA] ha insistito affinché la ricorrente associasse lo Studienkreis al progetto Ecodata sebbene la proposta della ricorrente e la decisione di concessione del contributo non prevedessero la partecipazione di tale impresa al progetto - il che ha necessariamente ritardato l'esecuzione dello stesso - e dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova del fatto che, nonostante tale ingerenza, la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente, si deve concludere che, negando l'erogazione della seconda parte del contributo in quanto il 31 ottobre 1993 il progetto non era ultimato, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di buona fede. 87 Da quanto sopra discende che il motivo in esame deve essere accolto, senza che sia necessario accertare se gli altri atti della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l'erogazione tardiva della prima parte del contributo e la riunione del 24 novembre 1992 organizzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], abbiano anch'essi potuto ritardare l'esecuzione del progetto Ecodata. 88 Tuttavia, per quanto riguarda l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo a quest'ultima ingerenza, secondo il quale sarebbe esistita una collusione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki e la ricorrente (v. precedente punto 66), occorre ancora pronunciarsi sull'applicazione del principio fraus omnia corrumpit che, stando alla [OSCURATO:PERSONA], deve giustificare il rigetto del ricorso. 89 Nelle osservazioni del 10 febbraio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] spiega in proposito che la decisione 4 agosto 1992 di concedere una sovvenzione di 530 000 ECU a favore del progetto Ecodata è stata il risultato di una collusione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki e la ricorrente. A sostegno della sua argomentazione la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai verbali degli interrogatori svoltisi nell'ambito dell'inchiesta che la giustizia belga ha promosso contro il sig. [OSCURATO:PERSONA] (allegati 1-3 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]). Essa sottolinea che il sig. [OSCURATO:PERSONA], gestore e proprietario della ricorrente, ha dichiarato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] gli ha chiesto di essere nominato accomandante dell'ETIC, una delle sue società, lasciandogli intendere che in futuro la ricorrente avrebbe ottenuto più facilmente contratti con la [OSCURATO:PERSONA] (allegato 1 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto al sig. [OSCURATO:PERSONA] che un progetto, che quest'ultimo aveva menzionato durante una conferenza organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 1992 a Lisbona, «poteva funzionare» se gli fosse stata versata una commissione di 30 000 ECU (allegato 1 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]). A sostegno della sua argomentazione la [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che dal giugno 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato l'ETIC in Grecia (opuscolo n. 1/92 dell'ETIC). Ora, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il fondatore della [OSCURATO:PERSONA] e la funzione di responsabile dei contatti con i clienti di tale società sarebbe stata affidata alla sig.a Sapountzaki, che all'epoca era la fidanzata del sig. [OSCURATO:PERSONA] e che successivamente è divenuta sua moglie. La 01-Pliroforiki sarebbe succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] come rappresentante in Grecia dell'ETIC. [OSCURATO:PERSONA] si richiama inoltre alla dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], un collaboratore dell'ETIC, che dimostrerebbe chiaramente l'esistenza della collusione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki e la ricorrente (allegato 2 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]). Sarebbe significativo che l'Innovence, il solo socio della ricorrente nell'ambito del progetto che non aveva rapporti né con il sig. [OSCURATO:PERSONA] né con il sig. [OSCURATO:PERSONA], non sia stata invitata alla riunione del 24 novembre 1992 (v. precedente punto 10), che si sarebbe svolta negli uffici dell'ETIC. [OSCURATO:PERSONA] fa anche osservare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva il numero telefonico privato del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conversazione telefonica avuta dal sig. von Moltke con il sig. [OSCURATO:PERSONA] il 10 marzo 1993, quest'ultimo avrebbe coperto il sig. [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, ne sarebbe divenuto complice. All'udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì rinviato alla sentenza 22 settembre 2000 del Tribunal de grande instance di Parigi (Dodicesima Sezione) che avrebbe condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] a quattro anni di reclusione per corruzione. 90 Il Tribunale osserva che né la decisione impugnata né la lettera 30 novembre 1993, richiamata da tale decisione, fanno riferimento all'esistenza di una collusione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki e la ricorrente che osterebbe al versamento a quest'ultima della seconda parte del contributo. Inoltre, la decisione impugnata e la lettera 30 novembre 1993 non contengono alcuna indicazione nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] ritenesse irregolare la concessione del contributo alla ricorrente. Di conseguenza, la spiegazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla presunta collusione tra le parti interessate non può essere considerata una chiarificazione nel corso del procedimento di motivi esposti nella decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento europeo, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2861, punto 22; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-16/91 RV, Rendo e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1827, punto 45, e 25 maggio 2000, causa T-77/95 RV, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2167, punto 54). 91 Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), il Tribunale deve limitarsi ad un sindacato di legittimità della decisione impugnata sulla base dei motivi in essa contenuti, l'argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al principio fraus omnia corrumpit non può essere accolto. 92 Si deve aggiungere che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto, dopo aver adottato la decisione impugnata, che gli indizi menzionati al precedente punto 89 fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza di una collusione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], la 01-Pliroforiki e la ricorrente tale da viziare il procedimento di attribuzione del contributo a favore del progetto Ecodata, essa avrebbe potuto, anziché addurre nel presente giudizio un motivo non menzionato nella detta decisione, revocare quest'ultima e adottare una nuova decisione recante non solo il diniego di pagare la seconda parte della sovvenzione, ma anche l'ordine di rimborsare la parte già versata. 93 Da quanto precede risulta che la decisione impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare l'altro motivo dedotto dalla ricorrente. 94 Ai sensi dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), spetterà alla [OSCURATO:PERSONA] adottare i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza comporta. In tale sede essa dovrà prendere in considerazione l'insieme dei motivi della presente sentenza. Decisione relativa alle spese Sulle spese 95 La sentenza 15 ottobre 1997, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 20), che aveva condannato la ricorrente alle spese, è stata annullata dalla Corte in quanto aveva respinto le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata e in quanto aveva condannato la ricorrente alle spese. 96 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 5 ottobre 1999, IPK/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 23), la Corte ha riservato le spese. Spetta dunque al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull'insieme delle spese afferenti ai vari giudizi. 97 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Visto che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e poiché la ricorrente ha concluso in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] va condannata all'insieme delle spese sostenute dalla ricorrente innanzi al Tribunale e alla Corte. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione 3 agosto 1994, con cui la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di versare alla ricorrente il saldo di un contributo finanziario concesso nell'ambito di un progetto inteso alla creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle proprie spese nonché a tutte le spese sostenute dalla ricorrente innanzi al Tribunale e alla Corte.
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris