CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23051‒2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso , da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie, n. 48 , presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: TRIBUTI‒ sospensione ex legge 197 del 2022 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1490/13/2014della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 21/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 1 /0 5 /202 3 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI; Rilevato che: In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini IRES, IRAP ed IVA con riferimento all’anno d’imposta 2005 e notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 5 aprile 2012, con cui l’amministrazione finanziaria, in relazione a trasferimenti immobiliari effettuati dalla predetta società, accertava maggiori imposte su plusvalenza non dichiarata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo per essere l’amministrazione finanziaria decaduta dal potere accertativo. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso per cassazione affidato a due motiv i cui l ’ intimata ha replicato con controricorsoe memoria. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] CARDINO, ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Con istanza dell’8 maggio 2023 la ricorrente, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, ha chiesto sospendersi il processo. Considerato che: l’istanza di sospensione del processo avanzata dalla società ricorrente può essere accolta e che , pertanto , deve disporsi in conformità. P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così de