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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 00466/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 95 d.P.R. 115/2002, specie in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argonnentativo.

Rilevato che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; rilevato che, nel presente caso, è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum, essendo i rilievi contenuti nel ricorso manchevoli di una critica argomentata alle ragioni espresse in motivazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 95 d.P.R. 115/2002, specie in relazione all'elemento soggettivo del reato. Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argonnentativo. Rilevato che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; rilevato che, nel presente caso, è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum, essendo i rilievi contenuti nel ricorso manchevoli di una critica argomentata alle ragioni espresse in motivazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 00466/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris