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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 agosto 2022

Cassazione n. 20283/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 19 agosto 2022, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere previa retrodatazione del termine iniziale di decorrenza dei termini di fase a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

La misura cautelare della custodia in carcere di cui si chiede la revoca per retrodatazione dei termini è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver partecipato nel ruolo di capo, promotore ed organizzatore ad un sodalizio dedito al narcotraffico, operante in Castellammare di Stabia e comuni limitrofi dal 2019 al 2020, nonché per plurimi reati fine.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, preceduti da una breve premessa sul complessivo svolgimento del procedimento.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), avendo riguardo al diniego della retrodatazione dei termini di fase ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Si deduce che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha escluso la retrodatazione dell'ordinanza genetica della misura cautelare dal 9 marzo 2022 al 30 settembre 2020, data di applicazione di altra misura cautelare custodiale, emessa dal Tribunale del riesame in sede di rinvio il 14 febbraio/11 marzo 2020, e relativa al reato di associazione finalizzata al narcotraffico commesso nel 2017.

Si premette che i fatti ascritti all'odierno ricorrente nelle due ordinanze cautelari debbono ritenersi contestati nello stesso procedimento, poiché il secondo rappresenterebbe una «gemmazione» del primo, così come emerso in seguito al parere espresso dal Pubblico Ministero e condiviso poi dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza del 25 maggio 2022.

Si osserva, poi, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha escluso l'unicità del fatto reato sul presupposto della creazione di un nuovo ed autonomo sodalizio rappresentato da soggetti diversi rispetto agli autori del delitto associativo contestato nella primigenia ordinanza.

Si rileva, infatti, che il Tribunale del riesame ha omesso di confrontarsi con plurimi elementi, emersi già con il primo titolo cautelare, comprovanti l'unicità della mai interrotta attività di promozione dell'associazione, tra cui, in particolare: -) la medesima natura strutturata del sodalizio costituito e coordinato dal ricorrente, la cui base operativa si collocava presso la propria abitazione, ed a cui appartenevano numerosi membri, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i due fratelli Cimmino; -) l'attività di promozione del Vitale che rendeva irrilevante, ai fini della unicità del fatto reato, la diversità dei pusher, stante la fungibilità del ruolo svolto dai medesimi; -) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'attività illecita, avente base operativa presso la residenza della famiglia Vitale, risaliva già agli anni 2014-2015; -) la continua attività investigativa sulle attività illecite della famiglia Vitale e in particolar modo, stante l'avvenuto arresto in data 7 dicembre 2017 dei promotori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'odierno ricorrente; -) il medesimo contesto territoriale.

Si segnala, ancora, che la continuità operativa del sodalizio criminale è evidenziata dell'arrésto di Massimo ed [OSCURATO:PERSONA] in data 9 giugno 2019 per episodi di spaccio avvenuti nella dimora della famiglia Vitale, nonché dall'individuazione, nel febbraio 2019, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di pusher sempre presso la medesima base operativa.

Si osserva, quindi, in secondo luogo, che l'ordinanza impugnata erroneamente ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il capo DD e che è irrilevante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per gli altri reati fine, in quanto commessi non oltre il 10 marzo 2020, mentre l'ordinanza del Tribunale del riesame per il primo reato è stata depositata solo 1'11 marzo 2020.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si deduce che l'ordinanza impugnata ha omesso di confrontarsi con la cessata operatività, nell'aprile 2020, dell'associazione contestata, nonché con la decisione del Tribunale del riesame di Catania, nel maggio 2020, di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso il luogo di residenza che, peraltro, rappresenterebbe proprio la base operativa del sodalizio.

Si osserva che l'ordinanza impugnata non ha considerato né l'idoneità degli arresti domiciliari a far desistere il ricorrente da condotte illecite, non risultando la commissione di reati successivi a quella data, né l'indicazione della città della Spezia come luogo di esecuzione della misura, lontanissima dal sito delle attività delittuose. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano il rigetto della richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, deducendo l'unicità del reato e l'insussistenza di elementi dai quali desumere la commissione dei reati oggetto della seconda ordinanza in epoca successiva alla emissione della prima.2.1.

Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, occorre innanzitutto precisare un limite oggettivo all'applicazione dell'istituto della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Invero, costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello in forza del quale, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (così Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910-01, nonché, tra le tantissime, di recente, Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222-01, e, con specifico riferimento ai reati di associazione finalizzata al narcotraffico, Sez. 6, n. 37952 del 26/04/2007, D'Agostino, Rv. 237857-01).

2.2. Nella specie, l'ordinanza impugnata, da un lato, evidenzia che le associazioni finalizzate al narcotraffico sono tra loro diverse, e, dall'altro, che la condotta oggetto della seconda ordinanza si è protratta fino ad epoca successiva alla emissione della prima ordinanza.

In riferimento al primo aspetto, l'ordinanza impugnata osserva che i due reati associativi risultano commessi in concorso con persone del tutto diverse, e che anche i reati fine oggetto del secondo provvedimento coercitivo sono contestati in concorso con altri soggetti, per cui deve ritenersi che l'attuale ricorrente, dopo l'originaria condotta illecita, «ha creato un nuovo ed autonomo sodalizio avente ad oggetto la consumazione di plurimi reati di cui all'art. 73 DPR 309/90, non necessariamente connessi ai sensi dell'art. 12 lett.

B)».

Con riguardo al secondo aspetto, l'ordinanza impugnata rappresenta che: -) la emissione della prima ordinanza risale, al più tardi, al 14 febbraio 2020, data in cui il Tribunale del riesame, pronunciandosi in sede di rinvio, dopo annullamento deciso dalla Corte di cassazione, ha disposto l'applicazione della misura cautelare; -) i fatti oggetto della seconda ordinanza sono successivi perché il reato associativo è contestato anche con riguardo al 2020, e perché i reati fine, in buona parte, sono stati consumati nel mese di marzo 2020, e, precisamente, quello di cui al capo DD è datato 28 marzo 2020.

2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi.

Invero, per quanto concerne la pluralità dei fatti e l'assenza di connessione tra gli stessi, i presupposti indicati dal Tribunale sono precisi e congrui.

Inoltre, le deduzioni esposte nel ricorso, a tale proposito, tendono ad ottenere una rivalutazione degli elementi acquisiti, e, quindi, si traducono in doglianze non consentite in sede di legittimità.

In ogni caso, poi, il Tribunale indica in maniera incensurabile le ragioni per cui deve ritenersi che non ricorra il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, richiamando elementi puntuali da cui inferire che la condotta di partecipazione all'associazione si è protratta anche in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza.

In particolare, infatti, il Tribunale ha rilevato che la condotta per il reato associativo, oggetto della seconda ordinanza, è contestata anche con riguardo al 2020, e che l'ultimo dei reati fine in ordine di tempo, quello di cui al capo DD, è stato commesso il 28 marzo 2020.

Di conseguenza, non possono essere considerati decisivi nemmeno i rilievi prospettati dal ricorrente in ordine alla necessità di prendere in considerazione, ai fini del giudizio sulla anteriorità del fatto, la data di deposito della prima ordinanza, indicata nell'atto di impugnazione, assertivamente e senza alcuna specifica allegazione, nel giorno 11 marzo 2020.

3. Manifestamente infondate sono anche le censure enunciate nel secondo motivo, che contestano il diniego della concessione degli arresti domiciliari, deducendo l'omessa considerazione della positiva esperienza nell'applicazione di tale misura, stante la mancata commissione di reati successivamente alla sua applicazione, e del luogo indicato per l'esecuzione, lontanissimo da quello in cui si sarebbero svolti i fatti di cui si discute.

L'ordinanza impugnata rileva, infatti, con ragionamento immune da vizi, che l'applicazione degli arresti domiciliari è stata disposta prima dell'emissione del secondo titolo custodiale, il quale denota un'aumentata pericolosità sociale del ricorrente, e che la misura di cautela a casa è inidonea a fronteggiare le esigenze cautelari perché proprio il secondo provvedimento ha evidenziato come il sodalizio guidato dall'attuale ricorrente utilizzasse l'abitazione del medesimo quale base dell'attività di spaccio, anche avvalendosi di un sistema di videosorveglianza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 19 agosto 2022, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere previa retrodatazione del termine iniziale di decorrenza dei termini di fase a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. La misura cautelare della custodia in carcere di cui si chiede la revoca per retrodatazione dei termini è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver partecipato nel ruolo di capo, promotore ed organizzatore ad un sodalizio dedito al narcotraffico, operante in Castellammare di Stabia e comuni limitrofi dal 2019 al 2020, nonché per plurimi reati fine. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, preceduti da una breve premessa sul complessivo svolgimento del procedimento. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), avendo riguardo al diniego della retrodatazione dei termini di fase ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Si deduce che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha escluso la retrodatazione dell'ordinanza genetica della misura cautelare dal 9 marzo 2022 al 30 settembre 2020, data di applicazione di altra misura cautelare custodiale, emessa dal Tribunale del riesame in sede di rinvio il 14 febbraio/11 marzo 2020, e relativa al reato di associazione finalizzata al narcotraffico commesso nel 2017. Si premette che i fatti ascritti all'odierno ricorrente nelle due ordinanze cautelari debbono ritenersi contestati nello stesso procedimento, poiché il secondo rappresenterebbe una «gemmazione» del primo, così come emerso in seguito al parere espresso dal Pubblico Ministero e condiviso poi dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza del 25 maggio 2022. Si osserva, poi, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha escluso l'unicità del fatto reato sul presupposto della creazione di un nuovo ed autonomo sodalizio rappresentato da soggetti diversi rispetto agli autori del delitto associativo contestato nella primigenia ordinanza. Si rileva, infatti, che il Tribunale del riesame ha omesso di confrontarsi con plurimi elementi, emersi già con il primo titolo cautelare, comprovanti l'unicità della mai interrotta attività di promozione dell'associazione, tra cui, in particolare: -) la medesima natura strutturata del sodalizio costituito e coordinato dal ricorrente, la cui base operativa si collocava presso la propria abitazione, ed a cui appartenevano numerosi membri, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i due fratelli Cimmino; -) l'attività di promozione del Vitale che rendeva irrilevante, ai fini della unicità del fatto reato, la diversità dei pusher, stante la fungibilità del ruolo svolto dai medesimi; -) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'attività illecita, avente base operativa presso la residenza della famiglia Vitale, risaliva già agli anni 2014-2015; -) la continua attività investigativa sulle attività illecite della famiglia Vitale e in particolar modo, stante l'avvenuto arresto in data 7 dicembre 2017 dei promotori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'odierno ricorrente; -) il medesimo contesto territoriale. Si segnala, ancora, che la continuità operativa del sodalizio criminale è evidenziata dell'arrésto di Massimo ed [OSCURATO:PERSONA] in data 9 giugno 2019 per episodi di spaccio avvenuti nella dimora della famiglia Vitale, nonché dall'individuazione, nel febbraio 2019, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di pusher sempre presso la medesima base operativa. Si osserva, quindi, in secondo luogo, che l'ordinanza impugnata erroneamente ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il capo DD e che è irrilevante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per gli altri reati fine, in quanto commessi non oltre il 10 marzo 2020, mentre l'ordinanza del Tribunale del riesame per il primo reato è stata depositata solo 1'11 marzo 2020. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari. Si deduce che l'ordinanza impugnata ha omesso di confrontarsi con la cessata operatività, nell'aprile 2020, dell'associazione contestata, nonché con la decisione del Tribunale del riesame di Catania, nel maggio 2020, di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso il luogo di residenza che, peraltro, rappresenterebbe proprio la base operativa del sodalizio. Si osserva che l'ordinanza impugnata non ha considerato né l'idoneità degli arresti domiciliari a far desistere il ricorrente da condotte illecite, non risultando la commissione di reati successivi a quella data, né l'indicazione della città della Spezia come luogo di esecuzione della misura, lontanissima dal sito delle attività delittuose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano il rigetto della richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, deducendo l'unicità del reato e l'insussistenza di elementi dai quali desumere la commissione dei reati oggetto della seconda ordinanza in epoca successiva alla emissione della prima.2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, occorre innanzitutto precisare un limite oggettivo all'applicazione dell'istituto della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Invero, costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello in forza del quale, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910-01, nonché, tra le tantissime, di recente, Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222-01, e, con specifico riferimento ai reati di associazione finalizzata al narcotraffico, Sez. 6, n. 37952 del 26/04/2007, D'Agostino, Rv. 237857-01). 2.2. Nella specie, l'ordinanza impugnata, da un lato, evidenzia che le associazioni finalizzate al narcotraffico sono tra loro diverse, e, dall'altro, che la condotta oggetto della seconda ordinanza si è protratta fino ad epoca successiva alla emissione della prima ordinanza. In riferimento al primo aspetto, l'ordinanza impugnata osserva che i due reati associativi risultano commessi in concorso con persone del tutto diverse, e che anche i reati fine oggetto del secondo provvedimento coercitivo sono contestati in concorso con altri soggetti, per cui deve ritenersi che l'attuale ricorrente, dopo l'originaria condotta illecita, «ha creato un nuovo ed autonomo sodalizio avente ad oggetto la consumazione di plurimi reati di cui all'art. 73 DPR 309/90, non necessariamente connessi ai sensi dell'art. 12 lett. B)». Con riguardo al secondo aspetto, l'ordinanza impugnata rappresenta che: -) la emissione della prima ordinanza risale, al più tardi, al 14 febbraio 2020, data in cui il Tribunale del riesame, pronunciandosi in sede di rinvio, dopo annullamento deciso dalla Corte di cassazione, ha disposto l'applicazione della misura cautelare; -) i fatti oggetto della seconda ordinanza sono successivi perché il reato associativo è contestato anche con riguardo al 2020, e perché i reati fine, in buona parte, sono stati consumati nel mese di marzo 2020, e, precisamente, quello di cui al capo DD è datato 28 marzo 2020. 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi. Invero, per quanto concerne la pluralità dei fatti e l'assenza di connessione tra gli stessi, i presupposti indicati dal Tribunale sono precisi e congrui. Inoltre, le deduzioni esposte nel ricorso, a tale proposito, tendono ad ottenere una rivalutazione degli elementi acquisiti, e, quindi, si traducono in doglianze non consentite in sede di legittimità. In ogni caso, poi, il Tribunale indica in maniera incensurabile le ragioni per cui deve ritenersi che non ricorra il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, richiamando elementi puntuali da cui inferire che la condotta di partecipazione all'associazione si è protratta anche in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza. In particolare, infatti, il Tribunale ha rilevato che la condotta per il reato associativo, oggetto della seconda ordinanza, è contestata anche con riguardo al 2020, e che l'ultimo dei reati fine in ordine di tempo, quello di cui al capo DD, è stato commesso il 28 marzo 2020. Di conseguenza, non possono essere considerati decisivi nemmeno i rilievi prospettati dal ricorrente in ordine alla necessità di prendere in considerazione, ai fini del giudizio sulla anteriorità del fatto, la data di deposito della prima ordinanza, indicata nell'atto di impugnazione, assertivamente e senza alcuna specifica allegazione, nel giorno 11 marzo 2020. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure enunciate nel secondo motivo, che contestano il diniego della concessione degli arresti domiciliari, deducendo l'omessa considerazione della positiva esperienza nell'applicazione di tale misura, stante la mancata commissione di reati successivamente alla sua applicazione, e del luogo indicato per l'esecuzione, lontanissimo da quello in cui si sarebbero svolti i fatti di cui si discute. L'ordinanza impugnata rileva, infatti, con ragionamento immune da vizi, che l'applicazione degli arresti domiciliari è stata disposta prima dell'emissione del secondo titolo custodiale, il quale denota un'aumentata pericolosità sociale del ricorrente, e che la misura di cautela a casa è inidonea a fronteggiare le esigenze cautelari perché proprio il secondo provvedimento ha evidenziato come il sodalizio guidato dall'attuale ricorrente utilizzasse l'abitazione del medesimo quale base dell'attività di spaccio, anche avvalendosi di un sistema di videosorveglianza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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