CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46208/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dà: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava nella misura di anni cinque le pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e confermava nel resto la sentenza appellata. Con la sentenza del 13 luglio 2017, il Tribunale di Milano aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 30 luglio 2012, mentre lo aveva assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione. Secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e poi liquidatore della società, avevano tenuto le scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile una corretta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti riconducibili alla società, omettendo la regolare tenuta delle scritture contabili previste dalla legge ad eccezione del libro giornale, tenuto unicamente nel 2010, non rendendo possibile al curatore rintracciare i beni sociali ed in particolare gli impianti oggetto di affitto di ramo d'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]., non lasciando traccia delle concessioni per l'esercizio di detti impianti e della loro eventuale valutazione, non rendendo intellegibile se [OSCURATO:SOCIETA]. avesse pagato i canoni relativi all'affitto del ramo di azienda e che destinazione fosse stata data a dette somme, annotando nelle scritture contabili crediti fittizi o irrecuperabili per circa due milioni di euro nonché una fattura per operazioni inesistenti emessa dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 1.440,00. Secondo la sentenza di annullamento con rinvio, [OSCURATO:PERSONA] era stato investito solo formalmente della carica, essendo entrato nella società nell'imminenza del fallimento ed essendo succeduto a [OSCURATO:PERSONA], colei alla quale erano state addebitate anche operazioni distrattive. La prima sentenza di appello, tuttavia, aveva affermato che l'imputato era consapevole dello stato delle scritture contabili, avendo egli firmato per ricevuta una lettera che attestava la consegna di parte della documentazione, e aveva addebitato ad [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità di non avere assunto alcuna iniziativa nei confronti del precedente liquidatore, di non avere chiesto la consegna della documentazione e di avere sottoscritto una richiesta di concordato preventivo senza avere avviato alcuna verifica contabile. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., anch'essa riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] e controllante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cosicché era consapevole del modus operandi della coimputata e delle operazioni illecite compiute. Secondo la Corte di Cassazione, erano logiche le considerazioni della sentenza impugnata in ordine alla prova della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dello stato pregresso delle scritture contabili all'atto della sua immissione in carica, ma la motivazione era carente nell'indicare la condotta esattamente addebitata all'imputato nel brevissimo lasso di tempo intercorso dalla nomina alla dichiarazione di fallimento: da una parte, non era sufficiente la omessa assunzione di iniziative nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], dall'altra era necessario specificare l'incidenza della condotta di [OSCURATO:PERSONA] sulla situazione contabile della società. La sentenza in sede di rinvio - dopo avere ribadito che l'imputato si era prestato ad assumere la carica sociale, quale prestanome della [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui lo stato di dissesto era irreversibile, conoscendo le anomalie della gestione e l'incompletezza e inattendibilità della contabilità nonché il compimento di condotte illecite - osservava che, quale liquidatore, l'imputato aveva omesso ogni adempimento contabile, pur avendo l'onere di istituire nuovamente l'impianto contabile nel caso ne avesse constatato la sparizione. [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la carica senza pretendere chiarimenti sulla situazione della società e aveva sottoscritto una proposta di concordato senza verificarne il supporto documentale. Secondo la Corte territoriale, il liquidatore aveva una posizione di garanzia da cui discendeva la responsabilità per il mancato rispetto degli obblighi; egli aveva l'obbligo di ricevere in consegna i libri sociali e, quindi, non era esente da responsabilità per la condotta omissiva. L'imputato aveva certamente approfondito le cause della messa in liquidazione della società, dello stato dei conti attivi e passivi nonché dello stato di dissesto. Sussisteva il dolo generico del delitto contestato: l'imputato aveva la consapevolezza che la perdurante ed irreversibile carenza documentale non poteva che pregiudicare gravemente le aspettative dei creditori. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che l'imputato era stato nominato liquidatore solo il 30/5/2012, due mesi prima della dichiarazione di fallimento della società, e che, nel brevissimo periodo, non aveva compiuto alcun atto gestorio, limitandosi ad avanzare un'istanza di concordato preventivo; per di più, la documentazione contabile era stata consegnata al curatore del fallimento a seguito di indicazione proveniente dall'imputato. Il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza di annullamento aveva invitato la Corte territoriale a fornire una nuova motivazione sulla condotta specificamente attribuita ad [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di liquidatore e sulla sua incidenza sulla tenuta della contabilità nel detto periodo. Al contrario, la sentenza non conteneva alcuna motivazione di tale profilo, limitandosi a rimarcare la mancata attivazione delle iniziative giudiziarie nei confronti del precedente liquidatore, omissione che la Corte di Cassazione non aveva ritenuto rilevante. Non motivando sull'incidenza della condotta di [OSCURATO:PERSONA] sulla irregolarità della contabilità, la Corte territoriale aveva delineato una sorta di responsabilità oggettiva dell'imputato. Come sottolineato dal Tribunale di Milano, l'imputato aveva subito collaborato con il curatore fallimentare, provvedendo a far pervenire tutta la documentazione custodita in uno studio professionale; il curatore aveva escluso un ruolo dell'imputato all'interno della società prima della nomina a liquidatore. Anche l'addebito relativo alla presentazione dell'istanza di concordato preventivo presupponeva una forma di responsabilità oggettiva dell'imputato: [OSCURATO:PERSONA] non aveva compiuto alcun atto gestorio, limitandosi a presentare un atto formale sottoposto al vaglio del Tribunale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella requisitoria scritta redatta per l'udienza pubblica senza discussione orale, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dalla analitica esposizione degli elementi probatori contenuta nella sentenza del Tribunale di Milano emergeva un primo dato significativo: tutte le condotte dissipative riscontrate dopo il fallimento della società risalivano ad epoca antecedente all'assunzione della carica di liquidatore da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta documentale veniva, piuttosto, tratta dalla sua posizione di garanzia: secondo il Tribunale, infatti, in forza della carica assunta, su [OSCURATO:PERSONA] gravavano per legge tutti gli obblighi di conservazione, cura ed aggiornamento delle scritture contabili e dei libri. Il tribunale aveva ritenuto «pacifica la consapevole volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] nel prestarsi a tale intestazione, ben sapendo che la situazione gestoria della società era del tutto anomala, la contabilità incompleta e inattendibile oltre che caratterizzata dal compimento di condotte illecite»; la consapevolezza dell'imputato era dimostrata da numerosi elementi: l'assunzione della medesima carica di liquidatore anche nella [OSCURATO:SOCIETA].; la mancata formalizzazione di un passaggio di consegne fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'omessa verifica documentale o contabile in ordine alla società; la sottoscrizione degli incarichi ai professionisti per l'inoltro della istanza dì concordato preventivo fatta senza alcuna contezza delle vicende societarie; la mancata assunzione di iniziative nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva - con riferimento alla irregolare tenuta delle scritture contabili - il Tribunale aveva addebitato a [OSCURATO:PERSONA] una condotta omissiva, poiché le uniche condotte attive - l'assunzione della carica di liquidatore anche della [OSCURATO:SOCIETA]. e la sottoscrizione degli incarichi ai professionisti per l'inoltro della domanda di concordato preventivo - non attenevano all'ambito della tenuta delle scritture contabili. La Corte territoriale, con la prima sentenza di appello, aveva confermato l'impostazione del giudice di primo grado. 2. Tale impostazione, peraltro, era stata sconfessata dalla sentenza di annullamento con rinvio. Secondo la Corte di Cassazione, era stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dello stato pregresso delle scritture contabili all'atto della sua immissione in carica: del resto, l'imputato aveva riferito al curatore fallimentare di non avere ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] né documenti, né libri e registri contabili, che si trovavano presso uno studio professionale; egli non aveva mai avuto concreta visione né tanto meno disponibilità delle scritture e dei libri contabili, subentrando quale liquidatore di una società inattiva. Ma tale consapevolezza, secondo la sentenza di annullamento, non era sufficiente per affermare la colpevolezza dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; nemmeno il riferimento all'omessa assunzione di iniziative nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era sufficiente, perché si trattava di omissione priva di incidenza sulle scritture contabili. Pur senza affrontare espressamente il tema della posizione di garanzia assunta dall'imputato, posta a base della condanna da parte di entrambi i giudici di merito, la Corte di Cassazione aveva, quindi, ritenuto necessario che il giudice del rinvio specificasse quale condotta, che avesse avuto un'incidenza sulla tenuta della contabilità, l'imputato avesse concretamente posto in essere. In sostanza, la sentenza di annullamento con rinvio aveva posto come condizione per la conferma della condanna la dimostrazione di una specifica condotta attiva tenuta dal liquidatore nel periodo in cui aveva assunto la carica sociale con effetti sulla tenuta della contabilità.3. La sentenza pronunciata in sede di rinvio, in verità, sia pure con considerazioni parzialmente differenti da quelle svolte nella sentenza annullata, non fa che ribadire che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] deriva dalla sua posizione di garanzia e dall'omissione di iniziative volte a verificare lo stato delle scritture contabili e a istituirle nuovamente nel caso in cui fossero mancanti. La motivazione richiama una pronuncia della Cassazione, che ha affermato il principio secondo cui la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 I. fall. ma anche dall'art. 2489 cod. civ., di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno l'obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487-bis, terzo comma, cod. civ.), obbligo che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione dei precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta (Sez. 5, n. 36435 del 14/06/2011, Scuoppo, Rv. 250939). Si tratta di principio che non può fondare un'affermazione di colpevolezza nel presente processo in forza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: in effetti, la sentenza di annullamento con rinvio ha stabilito il principio di diritto secondo cui occorre un comportamento attivo incidente sullo stato della contabilità da parte del liquidatore per dichiararne la colpevolezza, non essendo sufficiente una condotta omissiva. Come è noto, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile (Sez. 5, n. 41334 del 19/09/2013, Cacciatore, Rv. 257945), perfino quando il principio di diritto enunciato contrasta con un principio in precedenza espresso dalle Sezioni Unite sulla medesima questione oggetto di decisione (Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280213). 4. Risulta, in definitiva, inevitabile l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto contestato. In effetti, risulta ormai pacifico, in quanto affermato da tutte le sentenze di merito, che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento allo stato della contabilità, sia stata meramente omissiva e che l'imputato non abbia posto in essere alcuna condotta attiva che abbia inciso sulla tenuta dei libri contabili. P.Q.M. Annulla senza rinv