CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 30416/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];MOTIVI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna inrelazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratoredi diritto e legale rappresentate di [OSCURATO:SOCIETA] e firmatario della dichiarazione fiscalea fini Iva relativa all’anno di imposta 2018, avvalendosi di fatture per operazionioggettivamente inesistenti, di cui al capo D) indicava nella relativa dichiarazioneelementi passivi fittizi finalizzati alla creazione di un credito di imposta nonspettante per € 261.627,34.2. Deduce il seguente motivo.- Violazione di legge e di motivazione in relazione all’affermazione dellaresponsabilità penale dell’imputato fondata sul mero dato che questi ricopriva lacarica formale di amministratore, essendo egli un mero prestanome inconsapevolee in relazione all’elemento soggettivo del dolo specifico in capo al medesimo.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardoall’affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali rispostefornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del ricorso(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed ha anche direttoa richiedere una inammissibile rivalutazione del fatto in relazione all’attribuzionedella esclusiva gestione sociale in capo al fratello Vincenzo, quale amministratoredi fatto della società, non consentita in questa sede.Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione dellaresponsabilità dell’imputato, amministratore di diritto della società, sono state daquei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità,contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattualedelineata nella sentenza secondo cui l’imputato era l’amministratore di dirittofirmatario della dichiarazioni fiscale a fini Iva che riportava unicamente operazionipassive e nessuna operazione attiva, di rilevanti importi, fatture passive peroperazioni oggettivamente inesistenti in un contesto nel quale il [OSCURATO:PERSONA] era ancheamministratore di diritto di un’altra società coinvolta e le frodi fiscali erano ideateda [OSCURATO:PERSONA] titolare di uno studio di elaborazione dati presso il quale erarisultato essere presente il [OSCURATO:PERSONA].A fronte dell’accertamento in punto di fatto non qui rivisitabile in presenza dicongrua e non manifestamente illogica motivazione, i giudici del merito hannocorrettamente ritenuto responsabile l’imputato, quale amministratore di dirittodella società e come tale soggetto su cui grava l’obbligo giuridico di adempiere agliobblighi fiscali (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830 – 01), ma hanno ancheargomentato la consapevolezza del meccanismo fraudolento in capo al [OSCURATO:PERSONA],tenuto conto delle anomalie rilevate (fatture passive per operazionioggettivamente inesistenti utilizzate nella dichiarazione IVA, assenza di fatturealla ideatrice delle frodi che gli aveva proposto di assumere la carica formale.L’ulteriore profilo di censura di violazione di legge in relazione al dolo specifico èinammissibile perché devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità,ostandovi il disposto di cui all’art. 606 comma 3 cod.proc.pen. Dal non contestatoriepilogo dei motivi di ricorso non risulta devoluta la censura in punto elementosoggettivo del reato.4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spesedel procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinarein 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]