Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 14581/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni rassegnate dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di inquinamento ambientale oltre che per varie contravvenzioni previste dal d.

Igs. n. 152 del 2006, avverso l'ordinanza-decreto del 26 luglio 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Gela aveva convalidato il sequestro preventivo operato in via d'urgenza dal P.M. di Gela e disposto contestualmente pro futuro il sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e dell'area su cui insiste la discarica sita in Gela alla contrada Brucazzi.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, Lucisano, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 322 e 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., contestando l'affermazione della carenza di interesse del ricorrente, e osservando che, a seguito del provvedimento genetico di sequestro della società, la legale rappresentanza della stessa è passata in capo agli amministratori giudiziari nominati, con conseguente destituzione del ruolo dell'indagato, già commissario liquidatore della medesima.

Dunque il dr.

Lucisano, quando ha proposto istanza di riesame, non aveva titolo per spendere il nome dell'ente, avendo perso ogni potere di gestione della società, per cui egli ha agito in nome proprio, vantando un interesse concreto e attuale che non si esaurisce esclusivamente nell'ottenere la restituzione della cosa, ma consiste nella possibilità di ottenere un risultato favorevole, che nel caso di specie consiste nella possibilità per l'indagato di ottenere il reintegro nel ruolo e nei poteri gestori persi a seguito della decisione cautelare.

2.1. In data 5 gennaio 2023, i difensori del ricorrente hanno fatto pervenire memoria scritta, con cui, in conformità con le conclusioni del Procuratore generale, hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Occorre premettere al riguardo che nell'ordinanza impugnata è stata rimarcata l'insussistenza, in capo a Lucisano, di un interesse c:oncreto alle cose sequestrate, osservandosi in proposito che il ricorrente, indagato in ordine a una serie di violazioni ambientali quale commissario liquidatore della "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." in liquidazione, aveva agito personalmente e non nella veste di commissario liquidatore della "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." in liquidazione.1.1.

Orbene, l'impostazione seguita nell'ordinanza impugnata appare legittima, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992 e Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231), secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro: in definitiva, l'interesse all'impugnazione, per essere concreto e attuale, deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, per cui lo stesso va appunto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, mentre non può ritenersi rilevante l'interesse dell'indagato a ottenere una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito.

La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame risulta dunque immune da censure, non potendosi ritenersi pertinente il richiamo difensivo all'obiettivo dell'indagato di ottenere, come effetto dell'accoglimento della propria istanza, volta a contestare il fumus commisi delicti, il reintegro nel ruolo e nei poteri gestionali persi a seguito della cautela reale, non integrando ciò l'interesse rilevante in questa sede, ovvero quello alla restituzione dei beni sequestrati.

2. Alla luce della carenza di legittimazione del ricorrente, legittimamente rimarcata nel provvedimento impugnato, il ricorso proposto nell'interesse di Lucisano deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo l'onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni rassegnate dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di inquinamento ambientale oltre che per varie contravvenzioni previste dal d. Igs. n. 152 del 2006, avverso l'ordinanza-decreto del 26 luglio 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Gela aveva convalidato il sequestro preventivo operato in via d'urgenza dal P.M. di Gela e disposto contestualmente pro futuro il sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e dell'area su cui insiste la discarica sita in Gela alla contrada Brucazzi. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, Lucisano, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 322 e 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., contestando l'affermazione della carenza di interesse del ricorrente, e osservando che, a seguito del provvedimento genetico di sequestro della società, la legale rappresentanza della stessa è passata in capo agli amministratori giudiziari nominati, con conseguente destituzione del ruolo dell'indagato, già commissario liquidatore della medesima. Dunque il dr. Lucisano, quando ha proposto istanza di riesame, non aveva titolo per spendere il nome dell'ente, avendo perso ogni potere di gestione della società, per cui egli ha agito in nome proprio, vantando un interesse concreto e attuale che non si esaurisce esclusivamente nell'ottenere la restituzione della cosa, ma consiste nella possibilità di ottenere un risultato favorevole, che nel caso di specie consiste nella possibilità per l'indagato di ottenere il reintegro nel ruolo e nei poteri gestori persi a seguito della decisione cautelare. 2.1. In data 5 gennaio 2023, i difensori del ricorrente hanno fatto pervenire memoria scritta, con cui, in conformità con le conclusioni del Procuratore generale, hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre premettere al riguardo che nell'ordinanza impugnata è stata rimarcata l'insussistenza, in capo a Lucisano, di un interesse c:oncreto alle cose sequestrate, osservandosi in proposito che il ricorrente, indagato in ordine a una serie di violazioni ambientali quale commissario liquidatore della "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." in liquidazione, aveva agito personalmente e non nella veste di commissario liquidatore della "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." in liquidazione.1.1. Orbene, l'impostazione seguita nell'ordinanza impugnata appare legittima, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992 e Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231), secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro: in definitiva, l'interesse all'impugnazione, per essere concreto e attuale, deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, per cui lo stesso va appunto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, mentre non può ritenersi rilevante l'interesse dell'indagato a ottenere una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito. La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame risulta dunque immune da censure, non potendosi ritenersi pertinente il richiamo difensivo all'obiettivo dell'indagato di ottenere, come effetto dell'accoglimento della propria istanza, volta a contestare il fumus commisi delicti, il reintegro nel ruolo e nei poteri gestionali persi a seguito della cautela reale, non integrando ciò l'interesse rilevante in questa sede, ovvero quello alla restituzione dei beni sequestrati. 2. Alla luce della carenza di legittimazione del ricorrente, legittimamente rimarcata nel provvedimento impugnato, il ricorso proposto nell'interesse di Lucisano deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo l'onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Decreto Cassazione n. 14581/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris