CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Sondrio ex art. 442 cod. proc. pen. in ordine a due distinti reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. commessi in Piantedo il 25 aprile 2019 alla pena di mesi 8 di reclusione Q/ euro 200,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, volto a contestare il giudizio di equivalenza in luogo di quello di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, non si confronta con le argomentazioni della Corte di Appello che, in replica ad analoga censura fatta valere in sede di impugnazione, aveva dato conto in maniera logica ed esaustiva e perciò non censurabile in sede di legittimità, del trattamento sanzionatorio irrogato nel suo complesso e del giudizio di bilanciamento nel senso della equivalenza in ragione del valore, semmai preminente rispetto alle attenuanti generiche, della recidiva e della aggravante dell'uso dell'arma impropria per la violenza sulle cose. Va osservato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 14 I er t nsore