CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 34806/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
996avverso la sentenza del 18/06/2024 del TRIBUNALE di Roveretodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che gli imputati – condannati alla pena dell’ammenda per avere, inconcorso, esercitato la caccia con mezzi vietati, ovvero con l’utilizzo di visorenotturno (artt. 110 cod. pen., 13, 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del1992) – hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, impugnazioniqualificata come appelli, chiedendo: 1) l’assoluzione per non avere commesso ilfatto, perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, sul rilievo che ifucili erano scarichi e deposti all’interno del fodero mentre il visore utilizzato eraspento e il suo uso era stato semplicemente presunto dagli accertatori; 2)l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., sussistendone i presupposti; 3)la valutazione della pena edittale secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. e ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mancando in sentenza lamotivazione sul relativo diniego;che la Corte di appello di Trento ha trasmesso gli atti alla corte dicassazione, vista l’inappellabilità della sentenza.Considerato preliminarmente che le impugnazioni devono essere qualificatecome ricorsi per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,perché proposte contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3,cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda;che le stesse sono inammissibili, essendo dirette, attraverso censuregeneriche, a contestare valutazioni fattuali adeguatamente motivate, attraversoletture alternative del quadro istruttorio;che, quanto all’accertamento della responsabilità penale – oggetto dellaprima doglianza – la motivazione della sentenza impugnata dà pienamente contodelle contraddizioni fra dichiarazioni del Pavana, volte ad alleggerire la propriaposizione, e quelle degli accertatori, guardacaccia volontari, non essendocredibile la contestazione dell’utilizzo del visore notturno e della prontadisponibilità del fucile, direttamente constatate;che, del tutto correttamente, il giudice è giunto alla conclusione che gliimputati stessero perlustrando il territorio con il visore notturno al fine diverificare dove potesse essere cacciata la selvaggina, Pavana utilizzandodirettamente tale visore e Salvetti, accompagnandolo in auto a tale scopo;che, come ben evidenziato in sentenza, nella nozione di esercizio venatorionon rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anchel’attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto allacattura e all’abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso dellecircostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere (ex multis, Sez.3, n. 46526 del 28/10/2015, Rv. 265401 – 01);che, quanto alla seconda doglianza, va osservato che la particolare tenuitàdel fatto è stata esclusa motivatamente, visto il lungo periodo di tempo nel qualegli imputati si sono soffermati in numerosi punti di osservazione del [OSCURATO:PERSONA],mentre la difesa non richiama, neanche con il ricorso per cassazione, specificielementi di valutazione di segno contrario che sarebbero stati pretermessi dalgiudice;che anche la terza doglianza è inammissibile, giacché le circostanzegiudizio, non richiamati neanche con il ricorso per cassazione;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]