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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05275/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29108-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA; -intimati - avverso la sentenza n. 2207/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2207/2021, pubblicata il 27 agosto 2021, con cui la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto l’appello dell’odierna controricorrente e ha dichiarato l’inadempimento della ricorrente, condannandola al risarcimento del danno, quantificato in euro 18.250, per vizi della pavimentazione dell’immobile compravenduto.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che fa valere ricorso incidentale.

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposte difese.

Memoria è stata depositata dalla ricorrente principale e da quella incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo del ricorso principale denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490, 1491, 1494 e 1495 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., omesso esame di elementi istruttori aventi carattere decisivo ai fini del giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”: una volta ritenuta provata la ricostruzione fattuale della ricorrente, secondo cui la controricorrente sin dalla data del rogito notarile aveva acquistato il possesso materiale e giuridico dell’immobile, la Corte d’appello doveva ritenere che controparte doveva essere considerata decaduta dalla garanzia ex art. 1490 c.c. con riferimento ai vizi facilmente riconoscibili, così che non si comprende quale percorso logico-motivazionale abbia indotto la Corte ad affermare che non si potevano distinguere i vizi superficiali facilmente riconoscibili da quelli occulti, che l’acquirente non poteva rilevare neppure usando l’ordinaria diligenza; la Corte d’appello ha quindi violato e/o falsamente applicato la nozione di vizio della cosa compravenduta e più specificamente la distinzione tra vizio riconoscibile e vizio occulto, avendo ancorato il requisito della obiettiva certezza dell’esistenza del vizio all’intervenuto accertamento tecnico delle sue cause.

La censuraè inammissibile.

Invocando il parametro della violazione (o falsa applicazione di legge), si contesta inrealtà l’accertamento in fatto e la valutazione di elementi istruttoricompiuto dalla Corte d’appello che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, l’ha portata a concludere per l’esistenza, oltre che di vizi superficiali, come tali facilmente percepibili e per i quali l’acquirente era decaduta dalla relativa garanzia non avendoli tempestivamente denunciati, di vizi occulti, che invece l’acquirente non poteva rilevare, rispetto ai quali non era incorsa in decadenza.

Tale accertamentoin fatto, motivato, non è denunciabile di fronte a questa Corte di legittimità: il giudizio sulla conoscibilità dei vizi della cosa venduta può infatti costituire oggetto del ricorso per cassazione unicamente per limiti della motivazione, in presenza di un omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione fra le parti (v.

Cass. 8637/2020).

Tale fatto decisivo non esaminato non è neppure individuato nello sviluppo del motivo, che prospetta invece il vizio di illogicità della motivazione (v. pag. 14 del ricorso) , vizio che non è più denunciabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e che non è comunque ravvisabile nelle argomentazioni del giudice d’appello (un elenco di circostanze è presente nella memoria, circostanze che oltre ad essere tardivamente evidenziate non sono, secondo le stesse parole della ricorrente, state “omesse”, essendo state “riportate” e solo non sufficientemente “valorizzate” dalla motivazione della Corte d’appello).

2. L’inammissibilità del ricorso principale comporta la perdita di efficacia di quello incidentale ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto tardivo.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile (con conseguente perdita di efficacia di quello incidentale tardivo) e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29108-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA; -intimati - avverso la sentenza n. 2207/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2207/2021, pubblicata il 27 agosto 2021, con cui la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto l’appello dell’odierna controricorrente e ha dichiarato l’inadempimento della ricorrente, condannandola al risarcimento del danno, quantificato in euro 18.250, per vizi della pavimentazione dell’immobile compravenduto. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che fa valere ricorso incidentale. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposte difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente principale e da quella incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo del ricorso principale denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490, 1491, 1494 e 1495 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., omesso esame di elementi istruttori aventi carattere decisivo ai fini del giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”: una volta ritenuta provata la ricostruzione fattuale della ricorrente, secondo cui la controricorrente sin dalla data del rogito notarile aveva acquistato il possesso materiale e giuridico dell’immobile, la Corte d’appello doveva ritenere che controparte doveva essere considerata decaduta dalla garanzia ex art. 1490 c.c. con riferimento ai vizi facilmente riconoscibili, così che non si comprende quale percorso logico-motivazionale abbia indotto la Corte ad affermare che non si potevano distinguere i vizi superficiali facilmente riconoscibili da quelli occulti, che l’acquirente non poteva rilevare neppure usando l’ordinaria diligenza; la Corte d’appello ha quindi violato e/o falsamente applicato la nozione di vizio della cosa compravenduta e più specificamente la distinzione tra vizio riconoscibile e vizio occulto, avendo ancorato il requisito della obiettiva certezza dell’esistenza del vizio all’intervenuto accertamento tecnico delle sue cause. La censuraè inammissibile. Invocando il parametro della violazione (o falsa applicazione di legge), si contesta inrealtà l’accertamento in fatto e la valutazione di elementi istruttoricompiuto dalla Corte d’appello che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, l’ha portata a concludere per l’esistenza, oltre che di vizi superficiali, come tali facilmente percepibili e per i quali l’acquirente era decaduta dalla relativa garanzia non avendoli tempestivamente denunciati, di vizi occulti, che invece l’acquirente non poteva rilevare, rispetto ai quali non era incorsa in decadenza. Tale accertamentoin fatto, motivato, non è denunciabile di fronte a questa Corte di legittimità: il giudizio sulla conoscibilità dei vizi della cosa venduta può infatti costituire oggetto del ricorso per cassazione unicamente per limiti della motivazione, in presenza di un omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione fra le parti (v. Cass. 8637/2020). Tale fatto decisivo non esaminato non è neppure individuato nello sviluppo del motivo, che prospetta invece il vizio di illogicità della motivazione (v. pag. 14 del ricorso) , vizio che non è più denunciabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e che non è comunque ravvisabile nelle argomentazioni del giudice d’appello (un elenco di circostanze è presente nella memoria, circostanze che oltre ad essere tardivamente evidenziate non sono, secondo le stesse parole della ricorrente, state “omesse”, essendo state “riportate” e solo non sufficientemente “valorizzate” dalla motivazione della Corte d’appello). 2. L’inammissibilità del ricorso principale comporta la perdita di efficacia di quello incidentale ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto tardivo. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile (con conseguente perdita di efficacia di quello incidentale tardivo) e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso ar