CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2021
Cassazione n. 37849/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/01/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 gennaio 2021 la corte di appello di Milano confermava la sentenza del tribunale di Milano del 16 settembre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. 2 Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 2 del Dlgs. 74/2000. La corte avrebbe posto a base delle sue considerazioni argomentazioni valutative riportate nel processo verbale di constatazione acquisito agli atti, e dichiarazioni dell'amministratore di fatto, Monteverde, di enti ritenuti mere "cartiere", riportate nel predetto processo verbale per meri stralci e senza che i verbali di riferimento siano stati mai allegati, con conseguente nullità della sentenza. Inoltre, gli accertamenti svolti dalla GDF presso gli enti ritenuti cartiere ed emittenti le fatture oggetto di imputazione sarebbero stati fatti solo oggetto di un semplice riassunto da parte di operanti. Che peraltro non avrebbero compiuto accertamenti presso la società dell'imputato per verificare il carattere inesistente o meno delle fatture contestate. 4. Con il secondo motivo deduce la mancanza?contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'insussistenza oggettiva di tutte le fatture contestate. Mentre il tribunale avrebbe rilevato che, nel dubbio, le fatture contestate sarebbero soggettivamente inesistenti, la corte, incorrendo in una contraddizione, avrebbe ritenuto di condividere le conclusioni del primo giudice ma qualificando te medesime fatture come inerenti a prestazioni oggettivamente inesistenti. Inoltre, il rilievo della inverosimiglianza della affermazione dell'imputato, per cui egli non si sarebbe occupato di verificare l'attività svolta nei cantieri per l'attività di bassa manovalanza svolta dai dipendenti delle cooperative, sarebbe contraddetto dal dato, emerso, per cui le predette cooperative svolgevano attività di facchinaggio. I giudici ) inoltre, nel non considerare rilevante la testimonianza del teste Maugeri, per non avere riferito le ore lavorate e i nominativi del personale delle cooperative intervenuto sui cantieri della società [OSCURATO:SOCIETA], non avrebbero colto il dato per cui il personale fornito dalle cooperative doveva identificarsi in persone non aventi la qualifica di soci, ma pur sempre inviate dal Monteverde e di cui il Maugeri aveva dimenticato i nominativi per l'intervenuto decorso del tempo. Si aggiunge che nessuna allegazione sarebbe stata assicurata circa le indagini finanziarie svolte e le dichiarazioni ritenute probanti dai giudici e circa eventuali somme provenienti dall'imputato e restituite in pagamento dal Monteverde. Al contrario, l'assenza di restituzioni in "nero" integrerebbe un dato favorevole all'imputato, che la corte non avrebbe adeguatamente considerato. 5. Con il terzo motivo rappresenta l'errata o carente motivazione in ordine alle contestazioni formulate. La fittizietà delle fatture sarebbe fondata solo su meri indizi. Sarebbe illogica la motivazione del tribunale, condivisa dal collegio di appello, per cui non sarebbero stati rinvenuti bonifici o assegni in ordine alle fatture incriminate, alla luce delle opposte dichiarazioni del maresciallo della GDF esaminato in primo grado. E si contesta la conclusione della corte di appello circa la mancanza di carattere decisivo del tema della assenza di retrocessioni in denaro a favore dell'imputato, da parte di enti definiti "cartiere", in ragione del possibile ricorso a molteplici schemi giuridici a tal fine funzionali, a fronte dei dati investigativi finanziari, frutto della attività della GDF, rispetto ai quali comunque mancherebbe ogni allegazione in ordine ad almeno una prova di bonifico emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed al contestuale prelievo in contanti di una somma riconducibile ad una restituzione" in nero" in favore dell'imputato e della sua società. Di contro, molteplici dati escluderebbero il fondamento delle contestazioni e dimostrerebbero l'assenza di riscontri alle presunzioni valorizzate dai giudici. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo è manifestamente infondato. Analogamente a quanto già riportato nel corrispondente motivo di gravame, il ricorrente) da una parte lamenta l'inosservanza dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. in maniera del tutto generica ovvero senza illustrare in alcun modo le specifiche ragioni - con particolare riferimento all'eventuale momento della emersione di indizi di reato nel corso della verifica amministrativa in atto -/ della asserita violazione, evitando altresì sul punto di confrontarsi con la precisa e corretta considerazione della corte di appello (incorrendo, sotto tale ultimo aspetto, in un difetto di specificità intrinseca). Dall'altra, nell'asserire genericamente - senza peraltro alcuna allegazione al riguardo - l'utilizzo in sentenza di stralci di dichiarazioni dell'amministratore di fatto di tre cooperative ritenute cartiere, il Monteverde, e di non meglio precisate argomentazioni valutative anche esse presenti nel p.v.c., e non allegate, sostiene la conseguente nullità, per inutilizzabilità, della decisione, in assenza di ogni fondamento normativo al riguardo, alla luce dei principi che regolano la portata dell'art. 220 cod. proc. pen. Tra cui quelli secondo i quali il confine tra l'attività ispettiva e l'attività di indagine preliminare, superato il quale «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice» (art. 220, disp. att. c.p.p.), è segnato dalla mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291).L'obbligo di osservare le norme del codice di rito, però, riguarda lo specifico fatto, non qualsiasi altro diverso fatto la cui possibile rilevanza penale non sia ancora emersa. L'art. 220, disp. att. c.p.p., costituisce norma dì raccordo e di cucitura tra l'attività ispettiva e quella investigativa, la cui violazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità, a fini penali, degli elementi di prova, dichiarativi o documentali, acquisiti una volta superato il confine. L'inutilizzabilità o nullità dell'atto deve essere autonomamente prevista dalle norme del codice di procedura penale, cui l'art. 220 citato rimanda. 2. Quanto al secondo motivo, si rileva che la corte di appello ha in maniera organica e coerente confermato la condanna. Ha valorizzato molteplici dati indiziari, tra loro seriamente convergenti e nascenti da verifiche tributarie svolte nei confronti degli enti emittentì le fatture contestate, dimostrativi del carattere di cartiere delle stesse, tutti riguardanti, come emerge dalla condivisa sentenza di primo grado, le quattro cooperative considerate. Cosicchè, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente con apposita censura, la precisazione ulteriore per cui [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto delle cooperative Multiservice, A&[OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe definito le stesse quali "cartiere", è solo un altro elemento deponente in tal senso, il quale, pur non estendendosi anche alla quarta cooperativa, Penta, non esclude la sussistenza anche per quest'ultima di tutti gli altri dati idonei a definirla quale cartiera e ben elencati nella prima conforme sentenza di condanna. Il quadro delineante la falsità oggettiva delle fatture, si arricchisce congruamente dei rilievi per cui le stesse si sono connotate per la genericità e indeterminatezza dell'oggetto delle prestazioni ivi riportate, neppure illustrato dall'imputato e dal teste della difesa Maugeri. Come anche della considerazione, pienamente logica, secondo cui l'esistenza oggettiva delle fatture non può desumersi, come invece sostenuto dalla difesa, da una mera correlazione tra le fatture emesse dalla società dell'imputato per le prestazione da essa direttamente svolte e le fatture passive in contestazione, siccome prive di identiche indicazioni di tempo e luogo oltre che di riferimenti alle medesime prestazioni. Tanto più che la stessa corte ha anche avuto cura di evidenziare l'assenza di elementi idonei a dimostrare che altre ditte abbiano svolto le prestazioni poi fatturate e contestate, senza che il rilievo possa essere superato attraverso la mera, apodittica asserzione censoria, per cui si sarebbe trattato, piuttosto, di personale delle cooperative emittenti, tuttavia pagato "in nero". Né può essere considerata una valida censura la contestazione del rilievo della corte, pienamente congruo e lineare, per cui appare inverosimile che l'imputato non avrebbe mai verificato l'attività svolta dal personale delle cooperative, che avrebbe comunque puntualmente liquidato, formulata sottolineando semplicemente il mero carattere di "bassa manovalanza" delle prestazioni così svolte. In proposito appare, piuttosto, pienamente illogico contestare, come fatto dal ricorrente, un tale, coerente rilievo di inverosimiglianza, sui mero dato per cui l'attività che avrebbe, asseritamente, svolto il predetto personale, effettivamente avrebbe avuto le caratteristiche scarsamente qualitative prima citate. Puntuali e logici, come tali in grado di completare con coerenza il quadro argomentativo, sono gli altri rilievi circa la scarsa portata difensiva della testimonianza sia dei teste Maugeri, siccome incapace di fornire indicazioni sui luoghi, le ore lavorate, i nominativi degli operai delle cooperative, che nella prospettiva difensiva avrebbero realmente compiuto le prestazioni di cui alle fatture, sia del teste Ghidini, poco puntuali nel dimostrare che gli apporti esterni utilizzati dalla società dell'imputato per le proprie prestazioni fossero stati assicurati proprio dalla cooperative emittenti le fatture di cui alle imputazioni. Ed altrettanto logica, nel contesto del corposo e granitico quadro indiziario esposto, espressamente evidenziato e richiamato dai giudici ("tenuto conto delle altre risultanze probatorie"), è la considerazione della non decisività del mancato rinvenimento di precise forme di restituzione in nero, a favore dell'imputato, delle somme versate dalla sua società in rapporto alle fatture contestate Rispetto ad una così puntuale e coerente motivazione, le censure di cui al motivo in esame appaiono frammentarie e frutto di un mancato confronto, preciso, con le organiche argomentazioni elaborate, affette in tal modo da un difetto di specificità estrinseca e operanti su un mero piano di merito, anche esso causa di inammissibilità del ricorso. 3. Quanto al terzo motivo, le considerazioni svolte in sede di esame del secondo consentono di escluderne pienamente la fondatezza, portando altresì a considerare anche quest'ultimo inammissibile. Può aggiungersi che non è corretto il rilievo censorio per cui la corte avrebbe condiviso la considerazione di primo grado, secondo la quale non sarebbero stati rinvenuti bonifici o assegni in ordine alle fatture incriminate, in quanto dalla lettura della sentenza (in particolare cfr. pag. 8) emerge come la corte, elaborando un coerente quadro accusatorio, abbia comunque riconosciuto l'avvenuto rinvenimento di somme versate in pagamento dall'imputato per le fatture contestate, peraltro corrispondenti, significativamente, nella prospettiva accusatoria, ad importi sempre contestualmente prelevati dai conti delle cooperative.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali