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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25108/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640 bis e 5 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale (vedi, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di responsabilità del prevenuto e sulle ragioni per cui i giudici di appello hanno escluso che la condotta sia fondata su un errore scusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto, è aspecifico.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta protrattasi per diversi mesi (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il ConsJg1Tere Estgns,ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640 bis e 5 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale (vedi, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di responsabilità del prevenuto e sulle ragioni per cui i giudici di appello hanno escluso che la condotta sia fondata su un errore scusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto, è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta protrattasi per diversi mesi (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il ConsJg1Tere Estgns,ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25108/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris