CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28251/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e la continuazione tra i reati e riducendo la pena, la sentenza del 17 marzo 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, avendo egli rinunciato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ai motivi di gravame diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, che è stato determinato in conformità alla sua richiesta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25