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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03974/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha rigettato la domanda di riesame del decreto del 25/02/2021 del GIP del medesimo Tribunale che ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni mobili ed immobili in sua disponibilità fino all'ammontare di euro 4.221.074,07 corrispondente al profitto del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2017 e 2018, a lei provvisoriamente ascritto. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, cod. proc. pen., nonché dell'art. 275 cod. proc. pen., e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

L'ordinanza impugnata - afferma - ha fatto malgoverno delle norme che presiedono il giudizio cautelare reale avendo erroneamente escluso la rilevanza del tempo intercorso tra l'acquisto dei beni immobili e quello del loro sequestro e la destinazione ad abitazione principale di uno degli immobili sequestrati.

Con motivazione manifestamente illogica, aggiunge, il Tribunale ha confermato la sussistenza del "fumus commissi delicti"dei reati provvisoriamente contestati. 2.Con memoria del 09/11/2021, la ricorrente ha dedotto il malgoverno della logica e degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, cod. proc. pen., nonché dell'art. 275 cod. proc. pen., in punto di insussistenza del "periculum in mora", che deve essere valutato anche ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, attesa la natura sanzionatoria dell'istituto, ciò che rileva é la attuale disponibilità del bene da apprendere non la data del suo acquisto, né la ,provenienza lecita delle relative provviste finanziarie (Sez. 3, n. 41135 del 22/05/2019, Rv. 277980 - 01), ben potendo il provvedimento colpire anche beni acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa norma incriminatrice, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento (Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Rv. 264281 - 01; Sez. 5, n. 25490 del 28/05/2014, Rv. 259184 - 01); 4.2.solo nel caso della confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen., rileva l'esistenza di una sproporzione tra l'importo nella disponibilità dell'indiziato ed il reddito dichiarato nella propria attività economica di cui non possa essere giustificata la provenienza, laddove la confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 postula esclusivamente l'accertamento di un collegamento tra il reato e il valore equivalente al profitto (si veda, sul punto, Sez. 6, n. 33883 del 02/07/2012, Rv. 253655 - 01); 4.3.1a destinazione di uno degli immobili ad abitazione principale della ricorrente costituisce deduzione in fatto che non risulta proposta in sede di riesame; 4.4.in ogni caso, secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, Rv. 278275 - 01; Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, Rv. 274145 - 01; Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014, Rv. 261500 - 01); 4.5.I'insegnamento giurisprudenziale estende i suoi effetti, per evidente identità di 'rado', anche alle altre ipotesi di impignorabilità dei beni immobiliari nei casi in cui l'importo del debito tributario non superi la soglia di 120.000,00 euro (art. 76, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 602 del 1973); 4.6.non si applica al caso di specie il principio affermato da Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, Rv. 268797 - 01, citato dalla ricorrente, secondo cui la disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) - che vieta. all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore - preclude l'applicazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dell'abitazione di soggetto indagato per il delitto di cui all'art.11, comma primo, d. 1gs. 10 marzo 2000, n.74, commesso mediante l'alienazione simulata del cespite immobiliare; 4.7.ciò sul rilievo che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quivi già "ex ante" non consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi; 4.8.1e deduzioni relative alla sussistenza del 'fumus commissi delicti' non sono scrutinabili in questa sede; avverso le ordinanze emesse a norma degli artt.322-bis e 324 cod. proc. pen., infatti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; 4.9.come reiteratamente affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01); 4.10.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso pér cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto);4.11.nel caso di specie, la ricorrente deduce espressamente il vizio di motivazione del provvedimento impugnato il quale, invece, dà conto, con argomentazione ampia ed esaustiva, delle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza degli indizi di reato necessari e sufficienti all'adozione del provvedimento cautelare; 4.12.1a dedotta insussistenza del "periculum in mora" costituisce motivo nuovo del tutto estraneo agli argomenti introdotti con il ricorso e comunque non scrutinabile in conseguenza della inammissibilità del ricorso stesso (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha rigettato la domanda di riesame del decreto del 25/02/2021 del GIP del medesimo Tribunale che ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni mobili ed immobili in sua disponibilità fino all'ammontare di euro 4.221.074,07 corrispondente al profitto del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2017 e 2018, a lei provvisoriamente ascritto. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, cod. proc. pen., nonché dell'art. 275 cod. proc. pen., e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza impugnata - afferma - ha fatto malgoverno delle norme che presiedono il giudizio cautelare reale avendo erroneamente escluso la rilevanza del tempo intercorso tra l'acquisto dei beni immobili e quello del loro sequestro e la destinazione ad abitazione principale di uno degli immobili sequestrati. Con motivazione manifestamente illogica, aggiunge, il Tribunale ha confermato la sussistenza del "fumus commissi delicti"dei reati provvisoriamente contestati. 2.Con memoria del 09/11/2021, la ricorrente ha dedotto il malgoverno della logica e degli artt. 321, commi 1, 2 e 2-bis, cod. proc. pen., nonché dell'art. 275 cod. proc. pen., in punto di insussistenza del "periculum in mora", che deve essere valutato anche ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, attesa la natura sanzionatoria dell'istituto, ciò che rileva é la attuale disponibilità del bene da apprendere non la data del suo acquisto, né la ,provenienza lecita delle relative provviste finanziarie (Sez. 3, n. 41135 del 22/05/2019, Rv. 277980 - 01), ben potendo il provvedimento colpire anche beni acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa norma incriminatrice, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento (Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Rv. 264281 - 01; Sez. 5, n. 25490 del 28/05/2014, Rv. 259184 - 01); 4.2.solo nel caso della confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen., rileva l'esistenza di una sproporzione tra l'importo nella disponibilità dell'indiziato ed il reddito dichiarato nella propria attività economica di cui non possa essere giustificata la provenienza, laddove la confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 postula esclusivamente l'accertamento di un collegamento tra il reato e il valore equivalente al profitto (si veda, sul punto, Sez. 6, n. 33883 del 02/07/2012, Rv. 253655 - 01); 4.3.1a destinazione di uno degli immobili ad abitazione principale della ricorrente costituisce deduzione in fatto che non risulta proposta in sede di riesame; 4.4.in ogni caso, secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, Rv. 278275 - 01; Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, Rv. 274145 - 01; Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014, Rv. 261500 - 01); 4.5.I'insegnamento giurisprudenziale estende i suoi effetti, per evidente identità di 'rado', anche alle altre ipotesi di impignorabilità dei beni immobiliari nei casi in cui l'importo del debito tributario non superi la soglia di 120.000,00 euro (art. 76, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 602 del 1973); 4.6.non si applica al caso di specie il principio affermato da Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, Rv. 268797 - 01, citato dalla ricorrente, secondo cui la disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) - che vieta. all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore - preclude l'applicazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dell'abitazione di soggetto indagato per il delitto di cui all'art.11, comma primo, d. 1gs. 10 marzo 2000, n.74, commesso mediante l'alienazione simulata del cespite immobiliare; 4.7.ciò sul rilievo che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quivi già "ex ante" non consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi; 4.8.1e deduzioni relative alla sussistenza del 'fumus commissi delicti' non sono scrutinabili in questa sede; avverso le ordinanze emesse a norma degli artt.322-bis e 324 cod. proc. pen., infatti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; 4.9.come reiteratamente affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01); 4.10.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso pér cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto);4.11.nel caso di specie, la ricorrente deduce espressamente il vizio di motivazione del provvedimento impugnato il quale, invece, dà conto, con argomentazione ampia ed esaustiva, delle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza degli indizi di reato necessari e sufficienti all'adozione del provvedimento cautelare; 4.12.1a dedotta insussistenza del "periculum in mora" costituisce motivo nuovo del tutto estraneo agli argomenti introdotti con il ricorso e comunque non scrutinabile in conseguenza della inammissibilità del ricorso stesso (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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