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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1974

Cassazione n. 01253/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/09/1974 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale commessi nei confronti degli appartenenti alla polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso formale dei reati ed al conseguente aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; si assume che l'azione non sarebbe stata rivolta nei confronti dei singoli pubblici ufficiali ma si sarebbe manifestata come generale opposizione alla realizzazione dell'atto da parte dei pubblici agenti.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte ha spiegato come nel caso di specie la condotta minacciosa fu posta in essere al fine di opporsi ai due pubblici ufficiali che stavano compiendo un atto dell'ufficio, impendendo ad entrami l'accesso alla camera di pernottamento; dunque una condotta di opposizione nei riguardi di più pubblici ufficiali.

Ne consegue che la Corte ha correttamente fatto applicazione dei principi affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 40981 del 22/02/2018.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurolremila in favore della Cassa delle ammende.

Oc( • r,"1 Così deciso in ma, il 24-giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/09/1974 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale commessi nei confronti degli appartenenti alla polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso formale dei reati ed al conseguente aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; si assume che l'azione non sarebbe stata rivolta nei confronti dei singoli pubblici ufficiali ma si sarebbe manifestata come generale opposizione alla realizzazione dell'atto da parte dei pubblici agenti. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha spiegato come nel caso di specie la condotta minacciosa fu posta in essere al fine di opporsi ai due pubblici ufficiali che stavano compiendo un atto dell'ufficio, impendendo ad entrami l'accesso alla camera di pernottamento; dunque una condotta di opposizione nei riguardi di più pubblici ufficiali. Ne consegue che la Corte ha correttamente fatto applicazione dei principi affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 40981 del 22/02/2018. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurolremila in favore della Cassa delle ammende. Oc( • r,"1 Così deciso in ma, il 24-giugn
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