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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 05810/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania il 3.07.2024 vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto la domanda di differimento pena per motivi di salute - anche nelle forme della detenzione domiciliare - introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

Nel dispositivo si legge testualmente " invitandosi la direzione sanitaria a verificare, con urgenza, ove necessario, se le cure specialistiche idonee siano praticabili anche in altri ambiti territoriali e ad attivarsi al fine di concretizzare gli interventi terapeutici più opportuni " .

In motivazione, indicato il fine pena al 14 novembre 2028, si evidenzia che Scarpato è affetto da una patologìa cronica (infiammazione della epidermide) il cui trattamento richiede approfondimenti diagnostici esterni non ancora eseguiti, allo scopo di accertare eventuali complicanze e per verificare la idoneità delle terapie.

Soffre di sbalzi di umore ed ha numerosi rapporti disciplinari.

Il Tribunale ritiene non concedibile la misura alternativa e al contempo delega la [OSCURATO:PERSONA] a compiere le verifiche di cui al dispositivo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

In sintesi, la difesa del ricorrente evidenzia che la decisione ha un andamento contraddittorio, posto che da un lato si ritiene adeguato il trattamento in atto, anche con l'ausilio di presidi esterni, ma dall'altro si delegano alla [OSCURATO:PERSONA] accertamenti sulla idoneità delle terapie, sollecitando un trasferimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte di legittimità, sul punto qui in discussione, ha più volte affermato che il Tribunale di Sorveglianza non può evitare di confrontarsi con la effettiva adeguatezza - o meno - delle terapie sanitarie in atto e non può delegare simile verifica alla autorità penitenziaria respingendo l’istanza (indirizzo interpretativo espresso, tra le altre, in Sez.

I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478; Sez.

I n. 41192 del 18.9.2015, rv 264894; Sez.

I n. ove si è affermato che in tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari).

La linea interpretativa di cui sopra è stata -di recente – rafforzata dai contenuti della decisione emessa dalla I Sez. della Corte Edu nel caso Libri contro Italia (sent. del 11 gennaio 2024), contenente un accertamento di violazione dell’articolo 3 della [OSCURATO:PERSONA] (disposizione che pone il divieto di trattamenti inumani o degradanti).

In detto arresto è stato evidenziato, tra l’altro che l’aspetto della «qualità delle cure fornite» deve essere oggetto di verifica in concreto e non in astratto, pena, appunto la violazione dei parametri imposti dall’art. 3 della Convenzione.

Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorvegl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania il 3.07.2024 vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto la domanda di differimento pena per motivi di salute - anche nelle forme della detenzione domiciliare - introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. Nel dispositivo si legge testualmente " invitandosi la direzione sanitaria a verificare, con urgenza, ove necessario, se le cure specialistiche idonee siano praticabili anche in altri ambiti territoriali e ad attivarsi al fine di concretizzare gli interventi terapeutici più opportuni " . In motivazione, indicato il fine pena al 14 novembre 2028, si evidenzia che Scarpato è affetto da una patologìa cronica (infiammazione della epidermide) il cui trattamento richiede approfondimenti diagnostici esterni non ancora eseguiti, allo scopo di accertare eventuali complicanze e per verificare la idoneità delle terapie. Soffre di sbalzi di umore ed ha numerosi rapporti disciplinari. Il Tribunale ritiene non concedibile la misura alternativa e al contempo delega la [OSCURATO:PERSONA] a compiere le verifiche di cui al dispositivo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In sintesi, la difesa del ricorrente evidenzia che la decisione ha un andamento contraddittorio, posto che da un lato si ritiene adeguato il trattamento in atto, anche con l'ausilio di presidi esterni, ma dall'altro si delegano alla [OSCURATO:PERSONA] accertamenti sulla idoneità delle terapie, sollecitando un trasferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte di legittimità, sul punto qui in discussione, ha più volte affermato che il Tribunale di Sorveglianza non può evitare di confrontarsi con la effettiva adeguatezza - o meno - delle terapie sanitarie in atto e non può delegare simile verifica alla autorità penitenziaria respingendo l’istanza (indirizzo interpretativo espresso, tra le altre, in Sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478; Sez. I n. 41192 del 18.9.2015, rv 264894; Sez. I n. ove si è affermato che in tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari). La linea interpretativa di cui sopra è stata -di recente – rafforzata dai contenuti della decisione emessa dalla I Sez. della Corte Edu nel caso Libri contro Italia (sent. del 11 gennaio 2024), contenente un accertamento di violazione dell’articolo 3 della [OSCURATO:PERSONA] (disposizione che pone il divieto di trattamenti inumani o degradanti). In detto arresto è stato evidenziato, tra l’altro che l’aspetto della «qualità delle cure fornite» deve essere oggetto di verifica in concreto e non in astratto, pena, appunto la violazione dei parametri imposti dall’art. 3 della Convenzione. Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorvegl
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