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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28669/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19364/15 R.G., proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Intimati avverso la sentenza n . 775/ 52 /1 5 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata in data 2 6 / 1 / 201 5 , non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito Oggetto: censure non attinenti al decisum - inammissibilità dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come si trae dalla sentenza impugnata , la vicenda in esame nasce dall’emissione ditre avvis i di accertamento emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.” (avviso n.

TF502AG04513/2011), dello stesso soggetto qualesocio maggioritario al 95% della società(n.TF501AG05677/2012) e di [OSCURATO:PERSONA] ( n.

TF501AG05662/2011), moglie di [OSCURATO:PERSONA] e socia per il restante 5%, con i quali l’Ufficio riprendeva a tassazione, per l’annualità 2008, maggiori imposte, ai fini Irpef e addizionali , oltre sanzioni ed interessi.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono gli avvis i eccependonel’illegittimità formale e sostanziale; l ’adita Commissione tributaria provinciale diNapoli , c on sentenza n. 4 62 del 31 / 07 /201 3 , rigettòil ricorso .

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaledella Campania (di seguito, CTR), con la sentenza in epigrafe, accolsel’appello dei contribuenti ; i secondi giudici, sul presupposto che la società “ Nappi G ioielli sas di [OSCURATO:PERSONA] C.”,era cessata dalla data del 9 giugno 2008 e che gli stessi soci si erano costituiti in s.r.l., «quasi contestualmente alla cessazione nella medesima sede e con lo stesso oggetto sociale continuando senza interruzione l'attività commerciale», riteneva provato che l'attività dei soci si riferiva agli stessi articoli rimasti invenduti nelle precedenti gestionie che si era inteso soltanto li mitare la responsabilità dei soci nei limiti di cui all'articolo 2462 del codice civile, sicché l'avviso di accertamento risultava nullo in quanto emesso senza le ulteriori prove scaturenti dal legittimo contraddittorio col contribuente.4.

Avverso tale sentenza ha propo sto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affida to ad un unico motivo con il quale si denunciala violazione e falsa applicazione dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del d.P.R. 29settembre 1973,n. 600, dell'articolo 92, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 ) , cod. proc. civ. , per aver la CTR malamente e falsamente applicato il cosiddetto principio di continuità dei valori del bilancio - per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistente iniziale dell'esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito di esercizio – dando per scontato i l transito delle rimanenze da un soggetto ad un altro in difetto, in tal senso,di prova espressa della parte contribuente .

5. I contribuenti, nonostante la ritualità e tempestività della notifica del ricorso, avvenuta, a mezzo posta, in data 27luglio 2015, sono rimasti intimati.

6. Con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 27 gennaio 2020, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dato atto che l’acquisizione del fascicolo di ufficio ha confermato che i tre ricorsi originari furono emessi, per l'annualità 2008, l’unonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per maggiori imposte ai fini Irap ed Iva, oltre sanzioni; l’altro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio al 95% di detta società, per maggiori imposte ai fini Irpef e relative addizionali comunali e regionali; il terzo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per Irpef e relative addizionali regionali e comunali, al quale socia al 5%.

1.1. Sia la sentenza di primo grado che la sentenza di secondo gradoriportano come parti del processo , quali contribuenti, il legale rappresentante ed i duesoci, ciascuno quale destinatario della relativa pretesa fiscale.Il contraddittorio, anche in tale fase di giudizio, è stato dunque rettamente instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità,e [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. La CTR,preliminarmente, ha dato atto che gli stessi soci della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s , cessata l'attività sociale in d ata 9 giugno 2008, si erano costituiti in una s.r.l. , quasi contestualmente alla cessazione, nella medesima sede e con lo stesso oggetto sociale , continuando, senza interruzione , l'attività commerciale con gli stessi articoli rimasti invenduti nelle precedenti gestioni e ciò al fine di contenere la propria responsabilità nei limiti di cui all’art. 2462 cod. civ.; la CTR ha, poi,annullato gli avvisi di accertamento per mancata attivazione del preventivo contraddittorio in materia di studi di settore, assorbendo, in tale decisione,ogni ulteriore doglianza.

2.3. Lamenta la ricorrente amministrazione erariale che , erratamente, la sentenza impugnata abbia fatto discendere dalla costituzione, quasi contestualmente alla costituzione della s.a.s., di un nuovo soggetto giuridico (s.r.l.) nella medesima sede e con lo stesso oggetto sociale, « il transito delle rimanenze finali da un soggetto all’atro, in difetto di espressa prova da parte del contribuente», mentre, avendo l’Ufficio riscontrato l’anomalia contabile consistita nell’omessa presentazione del prospetto analitico,aveva emanato l’avviso ex art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il quale non occorre il preventivo contraddittorio, « dato non colto dal giudice di appello».

3. [OSCURATO:PERSONA] che l’Amministrazione ricorrente ha proposto censure prive di specifiche attinenza al "decisum" della sentenza impugnata, determinando, così , la mancan za del l’enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, numero 4 , cod. proc. civ. , con conseguente inammissibilità del ricorso (cfr., Cass., 07/11/2005, n. 21490; per l’affermazione dello stesso principio sul quesito di diritto, v.

Sez.U,21/06/2007, n. 14385; Sez.

U , 18/07/2008, n. 19811; Sez .

U , 12/03/2008, n. 6530).

3.1. Ed invero, le questioni poste non sono conferenti rispetto al deciso, posto che una decisione pur positiva per il richiedente sulle questioni delle rimanenze e sui principi che regolano la continuità del bilancio, rimarrebbe priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto l’unica statuizione emessa dalla CTRattiene alla diversa questione della mancata instaurazione del preventivo contraddittorio ex lege del 19 giugno 1997 n. 218 che la CTR ha ritenuto del tutto omesso.

Né la laconica affermazione contenuta all’ultimo rigo dell’ultima pagina del ricorso,secondo cui l’amministrazione non avrebbe colto che trattavasi di accertamento analitico-induttivo per il quale non occorreva instaurare alcun preventivo contraddittorio, è autosufficiente, mancando qualsiasi riferimento o richiamo all’avviso di accertamento in questione e comunque alle questioni oggetto di controversia tra le parti. 3.2.In definitiva, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata, essendo assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiestidall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

4. Nulla per le spese di giudizio essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

5. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.Nulla per le spese.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19364/15 R.G., proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Intimati avverso la sentenza n . 775/ 52 /1 5 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata in data 2 6 / 1 / 201 5 , non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito Oggetto: censure non attinenti al decisum - inammissibilità dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si trae dalla sentenza impugnata , la vicenda in esame nasce dall’emissione ditre avvis i di accertamento emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.” (avviso n. TF502AG04513/2011), dello stesso soggetto qualesocio maggioritario al 95% della società(n.TF501AG05677/2012) e di [OSCURATO:PERSONA] ( n. TF501AG05662/2011), moglie di [OSCURATO:PERSONA] e socia per il restante 5%, con i quali l’Ufficio riprendeva a tassazione, per l’annualità 2008, maggiori imposte, ai fini Irpef e addizionali , oltre sanzioni ed interessi. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono gli avvis i eccependonel’illegittimità formale e sostanziale; l ’adita Commissione tributaria provinciale diNapoli , c on sentenza n. 4 62 del 31 / 07 /201 3 , rigettòil ricorso . 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaledella Campania (di seguito, CTR), con la sentenza in epigrafe, accolsel’appello dei contribuenti ; i secondi giudici, sul presupposto che la società “ Nappi G ioielli sas di [OSCURATO:PERSONA] C.”,era cessata dalla data del 9 giugno 2008 e che gli stessi soci si erano costituiti in s.r.l., «quasi contestualmente alla cessazione nella medesima sede e con lo stesso oggetto sociale continuando senza interruzione l'attività commerciale», riteneva provato che l'attività dei soci si riferiva agli stessi articoli rimasti invenduti nelle precedenti gestionie che si era inteso soltanto li mitare la responsabilità dei soci nei limiti di cui all'articolo 2462 del codice civile, sicché l'avviso di accertamento risultava nullo in quanto emesso senza le ulteriori prove scaturenti dal legittimo contraddittorio col contribuente.4. Avverso tale sentenza ha propo sto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affida to ad un unico motivo con il quale si denunciala violazione e falsa applicazione dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del d.P.R. 29settembre 1973,n. 600, dell'articolo 92, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 ) , cod. proc. civ. , per aver la CTR malamente e falsamente applicato il cosiddetto principio di continuità dei valori del bilancio - per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistente iniziale dell'esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito di esercizio – dando per scontato i l transito delle rimanenze da un soggetto ad un altro in difetto, in tal senso,di prova espressa della parte contribuente . 5. I contribuenti, nonostante la ritualità e tempestività della notifica del ricorso, avvenuta, a mezzo posta, in data 27luglio 2015, sono rimasti intimati. 6. Con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 27 gennaio 2020, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dato atto che l’acquisizione del fascicolo di ufficio ha confermato che i tre ricorsi originari furono emessi, per l'annualità 2008, l’unonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per maggiori imposte ai fini Irap ed Iva, oltre sanzioni; l’altro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio al 95% di detta società, per maggiori imposte ai fini Irpef e relative addizionali comunali e regionali; il terzo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per Irpef e relative addizionali regionali e comunali, al quale socia al 5%. 1.1. Sia la sentenza di primo grado che la sentenza di secondo gradoriportano come parti del processo , quali contribuenti, il legale rappresentante ed i duesoci, ciascuno quale destinatario della relativa pretesa fiscale.Il contraddittorio, anche in tale fase di giudizio, è stato dunque rettamente instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità,e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La CTR,preliminarmente, ha dato atto che gli stessi soci della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s , cessata l'attività sociale in d ata 9 giugno 2008, si erano costituiti in una s.r.l. , quasi contestualmente alla cessazione, nella medesima sede e con lo stesso oggetto sociale , continuando, senza interruzione , l'attività commerciale con gli stessi articoli rimasti invenduti nelle precedenti gestioni e ciò al fine di contenere la propria responsabilità nei limiti di cui all’art. 2462 cod. civ.; la CTR ha, poi,annullato gli avvisi di accertamento per mancata attivazione del preventivo contraddittorio in materia di studi di settore, assorbendo, in tale decisione,ogni ulteriore doglianza. 2.3. Lamenta la ricorrente amministrazione erariale che , erratamente, la sentenza impugnata abbia fatto discendere dalla costituzione, quasi contestualmente alla costituzione della s.a.s., di un nuovo soggetto giuridico (s.r.l.) nella medesima sede e con lo stesso oggetto sociale, « il transito delle rimanenze finali da un soggetto all’atro, in difetto di espressa prova da parte del contribuente», mentre, avendo l’Ufficio riscontrato l’anomalia contabile consistita nell’omessa presentazione del prospetto analitico,aveva emanato l’avviso ex art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il quale non occorre il preventivo contraddittorio, « dato non colto dal giudice di appello». 3. [OSCURATO:PERSONA] che l’Amministrazione ricorrente ha proposto censure prive di specifiche attinenza al "decisum" della sentenza impugnata, determinando, così , la mancan za del l’enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, numero 4 , cod. proc. civ. , con conseguente inammissibilità del ricorso (cfr., Cass., 07/11/2005, n. 21490; per l’affermazione dello stesso principio sul quesito di diritto, v. Sez.U,21/06/2007, n. 14385; Sez. U , 18/07/2008, n. 19811; Sez . U , 12/03/2008, n. 6530). 3.1. Ed invero, le questioni poste non sono conferenti rispetto al deciso, posto che una decisione pur positiva per il richiedente sulle questioni delle rimanenze e sui principi che regolano la continuità del bilancio, rimarrebbe priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto l’unica statuizione emessa dalla CTRattiene alla diversa questione della mancata instaurazione del preventivo contraddittorio ex lege del 19 giugno 1997 n. 218 che la CTR ha ritenuto del tutto omesso. Né la laconica affermazione contenuta all’ultimo rigo dell’ultima pagina del ricorso,secondo cui l’amministrazione non avrebbe colto che trattavasi di accertamento analitico-induttivo per il quale non occorreva instaurare alcun preventivo contraddittorio, è autosufficiente, mancando qualsiasi riferimento o richiamo all’avviso di accertamento in questione e comunque alle questioni oggetto di controversia tra le parti. 3.2.In definitiva, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata, essendo assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiestidall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio. 4. Nulla per le spese di giudizio essendo la parte vittoriosa rimasta intimata. 5. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.Nulla per le spese. Così
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