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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05658/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero dell'affidamento terapeutico; Ritenuto che l'unico motivo, relativo al diniego della richiesta di affidamento terapeutico, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della regolare condotta in carcere e della positiva relazione dell'Uepe, dati che il Tribunale ha valutato rilevando la inidoneità ai fini rieducativi di un programma terapeutico non residenziale e senza indicazione di occupazione lavorativa, a fronte della radicata capacità a delinquere; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese PII t/0U processuali e della somma di euro tremi! a Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E p (•"-M"---17=5—:flA CANZi:' • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero dell'affidamento terapeutico; Ritenuto che l'unico motivo, relativo al diniego della richiesta di affidamento terapeutico, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della regolare condotta in carcere e della positiva relazione dell'Uepe, dati che il Tribunale ha valutato rilevando la inidoneità ai fini rieducativi di un programma terapeutico non residenziale e senza indicazione di occupazione lavorativa, a fronte della radicata capacità a delinquere; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese PII t/0U processuali e della somma di euro tremi! a Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E p (•"-M"---17=5—:flA CANZi:' • [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05658/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris