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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 34098/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALE di PalmiUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 30 ottobre 2025 il giudice di pace di Palmi hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3.800 euro di ammenda peril reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.L’imputato ha presentato appello contro la decisione.Con ordinanza del 2 marzo 2026 il Tribunale di Palmi ha dichiaratoinammissibile l’appello, perché la sentenza del giudice di pace di condanna apena pecuniaria non è appellabile e l’impugnazione conteneva motivi di meritoche impedivano di qualificarla come ricorso per cassazione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore.Con unico motivo deduce violazione di legge, in quanto il giudice di appelloavrebbe dovuto riqualificare l’impugnazione in ricorso per cassazione, perché inessa non erano spesi soltanto motivo di merito, ma era dedotta la nullità dellanotifica (primo motivo) e vizi della motivazione (secondo e terzo motivo).3.

Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato, in quanto l’appello originario deve essere qualificatocome ricorso per cassazione, che, però, trattenuto in decisione dalla Corte, èinammissibile.1.

L’appello originario deve essere qualificato come ricorso per cassazione.Il difensore dell’imputato aveva proposto appello contro una sentenza nonappellabile, quale quella del giudice di pace di condanna alla pena dell’ammenda(v. art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: “sono in ogni caso inappellabili lesentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda ola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze diproscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con penaalternativa”).Però, l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dispone che “l'impugnazione èammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte chel'ha proposta.

Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questitrasmette gli atti al giudice competente”.Il Tribunale di Palmi ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità haintrodotto un limite pretorio all’applicabilità del comma quinto citato, precisandoche “è inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diversoda quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parteabbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dallalegge.

Fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna apena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso percassazione, risultando esclusivamente dedotti motivi di censura relativi al meritodella decisione impugnata” (Sez. 4, n. 39754 del 02/12/2025, Santello, Rv.288879 – 01; conforme Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 277945 – 01; Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Colorisi, Rv. 274246 - 01).Il ricorso deduce che nel caso in esame non era applicabile questagiurisprudenza, in quanto nell’appello era dedotta la nullità della notifica (primomotivo) e comunque dei vizi della motivazione (secondo e terzo motivo).L’argomento è fondato, perché, in effetti il primo motivo era astrattamenteidoneo a radicare un giudizio di cassazione, devolvendo alla cognizione delgiudice dell’impugnazione una questione di nullità, ed anche il secondo e terzomotivo non erano interamente sussumibili negli schemi di un atto diimpugnazione nel merito, in quanto introducevano anche, sia pure in modoappena accennato e senza una precisa collocazione sistematica nella teoria delreato, l’argomento della successiva regolarizzazione dell’imputato.Ne consegue che effettivamente il giudice del merito avrebbe dovutoapplicare la norma generale del quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen. etrasmettere gli atti alla Corte di Cassazione per la decisione dell’appelloqualificato come ricorso.L’ordinanza del Tribunale di Palmi deve, pertanto, essere annullata senzarinvio.2.

Ciò posto, la Corte, trattenuto in decisione l’atto di impugnazionedenominato “appello” ma qualificato come ricorso, ritiene che lo stesso sia, ineffetti, inammissibile.Il primo motivo è inammissibile per genericità, in quanto lo stesso consistesoltanto della seguente frase: “il giudice di pace all'udienza del 3 ottobre 2024ha aperto il dibattimento anche se le notifiche non erano tutte regolari in quantole stesse non erano regolari nei confronti dell'imputato, come si evince daidocumenti depositati dalla Procura al giudice di pace”.In questa deduzione non si riesce a comprendere il percorso logicodell’impugnante, perché non è spiegato in alcun modo in cosa consisterebbe ilvizio della notifica all’imputato.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge,infatti, che l’imputato aveva dichiarato domicilio e che la notifica è stata tentatasenza successo al domicilio dichiarato, in una situazione, per di più, in cui non viè questione circa la conoscenza del processo, perché l’imputato aveva ricevuto amani una precedente notifica del decreto di citazione a giudizio erroneamenteincardinato davanti al Tribunale.Il difensore si limita a dedurre che la notifica non era “regolare” senzaspiegare la ragione, e ciò rende il motivo inammissibile per genericità.3.

Anche il secondo e terzo motivo sono inammissibili.Nella parte in cui deducono che il giudice di pace si è limitato a dare creditoa quello che hanno detto i testimoni di polizia giudiziaria sulla posizione disoggiorno del ricorrente, i motivi si risolvono in una generica richiesta dirivalutazione delle prove che non è ammessa in sede di legittimità (Sez. 1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Nella parte in cui deducono che non vi è colpevolezza da parte dell’imputato,i motivi sono inammissibili in quanto si pongono in contrasto con la consolidatagiurisprudenza di legittimità che ritiene che “ai fini della configurabilità del reatodi ingresso illegale nel territorio dello Stato, è sufficiente fornire la dimostrazioneche il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingressoo soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare dettadocumentazione” (Sez. 1, 31998 del 17/05/2013; conforme Sez. 1, n. 1405 del26/11/2019, dep. 2020, Ouakib, Rv. 277920 – 01).Nella parte in cui deducono che il ricorrente si è successivamenteregolarizzato, i motivi, che non spiegano in che modo rileverebbe la successivaregolarizzazione agli effetti della norma penale, sono inammissibili in quanto incontrasto con la lettera della norma di legge, atteso che il sesto comma dell’art.10-bis d. lgs. n. 286 del 1998 prevede che il giudice pronunci sentenza di nonluogo a procedere soltanto in caso di “rilascio del permesso di soggiorno nelleipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 20-bis e 42-bis delpresente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017,n. 47”, tra cui non vi è il permesso per lavoro autonomo che il ricorrente haottenuto il 26 settembre 2023 e che è stato depositato nel corso del giudizio diprimo grado.4.

In definitiva, il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificato l'appello comericorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 17/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di PalmiUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 30 ottobre 2025 il giudice di pace di Palmi hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3.800 euro di ammenda peril reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.L’imputato ha presentato appello contro la decisione.Con ordinanza del 2 marzo 2026 il Tribunale di Palmi ha dichiaratoinammissibile l’appello, perché la sentenza del giudice di pace di condanna apena pecuniaria non è appellabile e l’impugnazione conteneva motivi di meritoche impedivano di qualificarla come ricorso per cassazione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore.Con unico motivo deduce violazione di legge, in quanto il giudice di appelloavrebbe dovuto riqualificare l’impugnazione in ricorso per cassazione, perché inessa non erano spesi soltanto motivo di merito, ma era dedotta la nullità dellanotifica (primo motivo) e vizi della motivazione (secondo e terzo motivo).3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato, in quanto l’appello originario deve essere qualificatocome ricorso per cassazione, che, però, trattenuto in decisione dalla Corte, èinammissibile.1. L’appello originario deve essere qualificato come ricorso per cassazione.Il difensore dell’imputato aveva proposto appello contro una sentenza nonappellabile, quale quella del giudice di pace di condanna alla pena dell’ammenda(v. art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: “sono in ogni caso inappellabili lesentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda ola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze diproscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con penaalternativa”).Però, l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dispone che “l'impugnazione èammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte chel'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questitrasmette gli atti al giudice competente”.Il Tribunale di Palmi ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità haintrodotto un limite pretorio all’applicabilità del comma quinto citato, precisandoche “è inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diversoda quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parteabbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dallalegge. Fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna apena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso percassazione, risultando esclusivamente dedotti motivi di censura relativi al meritodella decisione impugnata” (Sez. 4, n. 39754 del 02/12/2025, Santello, Rv.288879 – 01; conforme Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 277945 – 01; Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Colorisi, Rv. 274246 - 01).Il ricorso deduce che nel caso in esame non era applicabile questagiurisprudenza, in quanto nell’appello era dedotta la nullità della notifica (primomotivo) e comunque dei vizi della motivazione (secondo e terzo motivo).L’argomento è fondato, perché, in effetti il primo motivo era astrattamenteidoneo a radicare un giudizio di cassazione, devolvendo alla cognizione delgiudice dell’impugnazione una questione di nullità, ed anche il secondo e terzomotivo non erano interamente sussumibili negli schemi di un atto diimpugnazione nel merito, in quanto introducevano anche, sia pure in modoappena accennato e senza una precisa collocazione sistematica nella teoria delreato, l’argomento della successiva regolarizzazione dell’imputato.Ne consegue che effettivamente il giudice del merito avrebbe dovutoapplicare la norma generale del quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen. etrasmettere gli atti alla Corte di Cassazione per la decisione dell’appelloqualificato come ricorso.L’ordinanza del Tribunale di Palmi deve, pertanto, essere annullata senzarinvio.2. Ciò posto, la Corte, trattenuto in decisione l’atto di impugnazionedenominato “appello” ma qualificato come ricorso, ritiene che lo stesso sia, ineffetti, inammissibile.Il primo motivo è inammissibile per genericità, in quanto lo stesso consistesoltanto della seguente frase: “il giudice di pace all'udienza del 3 ottobre 2024ha aperto il dibattimento anche se le notifiche non erano tutte regolari in quantole stesse non erano regolari nei confronti dell'imputato, come si evince daidocumenti depositati dalla Procura al giudice di pace”.In questa deduzione non si riesce a comprendere il percorso logicodell’impugnante, perché non è spiegato in alcun modo in cosa consisterebbe ilvizio della notifica all’imputato.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge,infatti, che l’imputato aveva dichiarato domicilio e che la notifica è stata tentatasenza successo al domicilio dichiarato, in una situazione, per di più, in cui non viè questione circa la conoscenza del processo, perché l’imputato aveva ricevuto amani una precedente notifica del decreto di citazione a giudizio erroneamenteincardinato davanti al Tribunale.Il difensore si limita a dedurre che la notifica non era “regolare” senzaspiegare la ragione, e ciò rende il motivo inammissibile per genericità.3. Anche il secondo e terzo motivo sono inammissibili.Nella parte in cui deducono che il giudice di pace si è limitato a dare creditoa quello che hanno detto i testimoni di polizia giudiziaria sulla posizione disoggiorno del ricorrente, i motivi si risolvono in una generica richiesta dirivalutazione delle prove che non è ammessa in sede di legittimità (Sez. 1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Nella parte in cui deducono che non vi è colpevolezza da parte dell’imputato,i motivi sono inammissibili in quanto si pongono in contrasto con la consolidatagiurisprudenza di legittimità che ritiene che “ai fini della configurabilità del reatodi ingresso illegale nel territorio dello Stato, è sufficiente fornire la dimostrazioneche il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingressoo soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare dettadocumentazione” (Sez. 1, 31998 del 17/05/2013; conforme Sez. 1, n. 1405 del26/11/2019, dep. 2020, Ouakib, Rv. 277920 – 01).Nella parte in cui deducono che il ricorrente si è successivamenteregolarizzato, i motivi, che non spiegano in che modo rileverebbe la successivaregolarizzazione agli effetti della norma penale, sono inammissibili in quanto incontrasto con la lettera della norma di legge, atteso che il sesto comma dell’art.10-bis d. lgs. n. 286 del 1998 prevede che il giudice pronunci sentenza di nonluogo a procedere soltanto in caso di “rilascio del permesso di soggiorno nelleipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter, 20-bis e 42-bis delpresente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017,n. 47”, tra cui non vi è il permesso per lavoro autonomo che il ricorrente haottenuto il 26 settembre 2023 e che è stato depositato nel corso del giudizio diprimo grado.4. In definitiva, il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificato l'appello comericorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 17/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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