CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova costituita dall'annotazione di polizia giudiziaria e dalle deposizioni rese da [OSCURATO:PERSONA], Pellaschiar e Blason: a fronte di tale ricostruzione dei fatti e delle loro concrete modalità di svolgimento le censure difensive si risolvono nella richiesta di una valutazione di merito e alternativa delle risultanze di prova, preclusa al giudice di legittimità; manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso sulla mancata applicazione della pena sostitutiva, come modificata per effetto dell'art. 95 del d. Igs. n. 150 del 2022. La sostituzione della pena breve non è frutto di un automatismo, in ragione della entità di quella irrogata, ma della valutazione discrezionale del giudice che, nel caso in esame, ha motivato la mancata sostituzione (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) ritenendola inidonea "a consentire la risocializzazione dell'imputato, che ha ampiamente manifestato la sua intolleranza alle regole dell'autorità e incapacità di tenere conto delle esigenze di sicurezza proprie dei consociati"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere latore