CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1213-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 972/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia — Lecce che ha riformato la pronuncia della CTP di Lecce, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente, ritenendo legittimo l'accertamento d'ufficio in assenza di esposizione della denuncia dei redditi per l'anno di imposta 1° luglio 2010— 30 giugno 2011 )gli anni di imposta dal 2008 al 2013 compresi. Più in particolare, il collegio di secondo grado ha ritenuto che dall'omissione della dichiarazione dei redditi non si in ferisce automaticamente un reddito occulto, non ritenendo che l'Ufficio potesse onerare la parte contribuente di dartdimostrazione della verità dei costi portati a deduzione. Il ricorso è svolto in tre motivi, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione art. 132 c.p.c. — motivazione apparente. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" Ric. 2021 n. 01213 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). La motivazione può essere individuata nella sproporzione fra costi e ricavi, ove il dichiarato supera l'utile induttivamente accertato, nonché sul ribaltamento dell'onere della prova in capo alla contribuente per la determinazione dei costi in deduzione, donde il motivo non è fondato. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 41 d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 109, primo comma, d.P.R. n. 917/1986, oltre che dell'art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che la CTR abbia fatto riferimento ai costi presenti nello stato patrimoniale. Sul punto, questa Corte ha statuito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. super semplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che possano operare le limitazioni previste dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. Ric. 2021 n. 01213 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente. L'Amministrazione finanziaria deve, quindi, ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (cfr. Cass. V, n. 2581/2021). Nel caso in esame, a tali principi non si è attenuta la gravata sentenza, ritenendo non ammissibile l'inversione dell'onere della prova e di doversi considerare le scritture contabili pur in assenza di esposizione dei redditi, donde il motivo è fondato e merita accoglimento. Con il terzo motivo si lamenta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. — omessa pronuncia, nella sostanza per 0,D non aver statuito chevra proposizione del ricorso non è stata fatta questione della ripresa a tassazione a fini IRAP, il cui accertamento è divenuto definitivo, donde l'annullamento dell'atto impositivo ha travolto profili che non erano oggetto del giudizio. Il motivo assolve l'onere della completezza ed è fondato, non avendo i giudici del gravame rilevato che la ripresa a tassazione fosse divenuta definitiva e, conseguentemente limitando il proprio ambito di cognizione. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo e terzo motivo, la sentenza merita cassazione con rinvio al giudice d'appello perché si uniformi ai prefati principi. PQM La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia — Sezione Ric. 2021 n. 01213 sez. MT - ud. 08-06-2022 -4- staccata di Lecce, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così d