CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30309/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ statike le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 settembre 2021 del Tribunale di Monza che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di associazione per delinquere, furto aggravato, furto in abitazione, tentata rapina, lesione personale aggravata, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, ricettazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi degli artt. 416, 624, 625, 624-bis, 628, 582, 585, 576, 495, 648 cod. pen. e 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, commessi dal 15 dicembre 2010 al 28 ottobre 2011 in Padova ([OSCURATO:PERSONA]) e provincia, Venezia, Vicenza, Treviso, Trento e Udine, giudicati dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 15 febbraio 2016, definitiva il 5 dicembre 2017; 2) ai reati di associazione per delinquere, rapina, riciclaggio, detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 416, 628, 648-bis cod. pen., 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi dal 29 novembre 2012 al 14 gennaio 2014 in Giovo e [OSCURATO:PERSONA] all'Adige, giudicati dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del dicembre 2017, divenuta definitiva il 4 febbraio 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati erano stati commessi a distanza di tempo tra loro e in aree territoriali, anche se contigue, diverse e collegate a più ore di percorrenza stradale. In ogni caso, i reati associativi presentavano caratteristiche del tutto diverse, posto che il primo reato aveva avuto come base operativa Giovo, mentre la seconda associazione aveva avuto come base operativa il campo nomadi sito in [OSCURATO:PERSONA] (Padova), luogo nel quale gli associati si nascondevano dopo la commissione dei reati. Le due associazioni, inoltre, erano composte da differenti persone (ad esempio, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] risultava associato solo nel sodalizio sub 2) ed erano state realizzate con modalità esecutive differenti, considerando che la Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, aveva accertato che l'associazione si era costituita per la commissione di un'unica rapina aggravata dall'uso delle armi, oltre che per i connessi reati satellite, mentre - dalla lettura della sentenza di condanna sub 1 - si evinceva che l'altra associazione annoverava plurimi reati scopo, tra i quali non risultava alcuna rapina aggravata dall'uso delle armi.2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che i reati non erano stati commessi nella medesima città, perché i partecipi delle associazioni, di etnia rom, erano culturalmente abituati a spostarsi su più territori (come accertato anche dal provvedimento di esecuzione della misura cautelare in carcere per i fatti giudicati dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano). Il giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe omesso di considerare che l'associazione sub 1 si era protratta fino al 2014, anno di commissione dell'ultimo reato satellite contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che la Corte di appello di Venezia aveva accertato l'esistenza di un sodalizio criminale che aveva operato già dal 2010, con base in Padova. Il secondo reato associativo, invece, oltre a essere composto da partecipi parzialmente diversi e a presentare modalità esecutive diverse, aveva iniziato ad operare successivamente in un territorio diverso. Il giudice dell'esecuzione, quindi, sul punto ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, secondo il quale, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27 aprile 2021, Gattuso, Rv. 281375). Il Tribunale, quindi, ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, evidenziando che, nel caso di specie, non vi era la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte. (Sez. 1, n. 12905 del 17 marzo 2010, Bonasera, Rv. 246838). La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr