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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 33373/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 34727-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE GENERALE C/0 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 4199/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/6/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 710/2016, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] sr.!. in liquidazione, per mancanza di prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2,

1. fall..

2. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 4606/2016, rigettava il reclamo presentato dalla compagine debitrice, attribuendo decisiva rilevanza al mancato deposito del bilancio 2014.

3. Questa Corte, con ordinanza n. 10509/2019, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame della controversia.

4. La Corte distrettuale, a seguito della riassunzione del giudizio, constatava la mancanza di qualsiasi elemento probatorio utile alla valutazione di attendibilità del materiale disponibile relativo all'anno 2014, riteneva che tale carenza rendesse prive di rilievo le considerazioni espresse dal curatore in sede di audizione e comunque rilevava che i dati riferiti all'anno 2014 erano superiori, rispetto all'attivo e ai ricavi, alle soglie stabilite dall'art. 1, comma 2,1. fall..

5. Per la cassazione della sentenza resa all'esito del giudizio di rinvio, pubblicata in data 18 ottobre 2019 e con la quale il reclamo è stato nuovamente rigettato, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non hanno svolto difese.

Considerato che: Ric. 2019 n. 34727 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -2-

6. Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18

1. fall.: la Corte di merito, nella fase di rinvio, si sarebbe astenuta dall'eseguire d'ufficio una verifica della situazione contabile, così come era stato disposto con l'ordinanza di rinvio, acquisendo la relativa documentazione per il tramite della curatela, a cui la stessa era stata consegnata.

In questo modo la Corte distrettuale ha assunto — in tesi - un potere discrezionale che oramai non le competeva più, alla luce di quanto disposto dalla Corte di legittimità.

Per di più i numeri indicati all'interno della decisione impugnata sono — a dire del ricorrente - abnormi e risultano del tutto estranei alla fattispecie.

7. Il motivo è inammissibile. 7.1 Questa Corte si è trovata ad esaminare l'impugnazione di una statuizione secondo cui "la portata esselkiale dei bilanci va assunta come decisiva e pregiudkiale" nella verifica del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1, comma 2,1. fall..

A fronte di simili osservazioni l'ordinanza di rinvio ha in primo luogo ribadito, in linea generale, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale "se pure il bilancio d'eserckio può dirsi canale privilegiato per la valutazione prevista dall'art. 1 comma 2 L.F. in quanto la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finan.ziaria dell'impresa, tuttavia, la verifica della sussisterka dei requisiti di "non fallibilità" è un campo d'indagine particolarmente aperto e di,00nibile, nel quale il termine naturale di riferimento sono le scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare la presenza o meno dei requisiti dimensionali, con la piena utilibilità dell'intero corredo contabile della stessa impresa (ber un richiamo al libro giornale e alle denunce dei redditi, v.

Cass.

Ric. 2019 n. 34727 sez.

MI - ud. 17-06-2021 -3- n. 13463/13) e secondo l'ampia noione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (vedi i riferimenti alla "corrispondena d'impresa" e gli altri documenti di cui alle norme degli artt. 2220 e 2214 comma 2 seconda parte c.c.)".

Quindi, nel fare applicazione di questi principi al caso di specie, è stato ritenuto che "in primo luogo, le risultanze del bilancio del 2014 erano riepilogate in quello del 2015, sena che fossero stati avanzati dubbi o contestazioni sulla fondateua delle singole poste, ma soprattutto, i giudici d'appello dopo aver aderito alla richiesta della società reclamante di disporre l'audi.zione del curatore che aveva confermato sia l'attendibilità dei dati esposti, che l'insussistena dei requisiti dimensionali, per la fallibilità dell'impresa, si erano determinati per l'inattendibilità del bilancio 2014, sena, a questo punto, farsi carico di una verifica officiosa della contabilità, per il medesimo 2014".

Il principio così espresso non era dunque quello voluto dal ricorrente, a parere del quale la Corte d'appello doveva necessariamente esercitare i propri poteri ufficiosi (né d'altra parte questa Corte così avrebbe potuto statuire, sia perché è demandata al solo controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, sia perché il ruolo di supplenza previsto dall'art. 18

1. fall. non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione circa l'incompletezza del materiale probatorio e l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento nonché circa la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria, e costituisce una facoltà necessariamente discrezionale, il cui esercizio è rimesso alla valutazione del giudice di merito; Cass.24721/2015), ma piuttosto che la Corte di merito avrebbe dovuto superare la mancanza del bilancio 2014, stante il suo carattere non decisivo, e indagare, sulla base degli elementi istruttori disponibili, eventualmente utilizzando i poteri istruttori ufficiosi che le Ric. 2019 n. 34727 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -4- competevano e facendo ricorso ad argomenti congruenti, il superamento o meno delle soglie fissate dall'art. 1, comma 2,1. fall..

Non erra dunque il giudice del rinvio laddove ha ritenuto che gli fosse stato demandato il compito di verificare "che, anche per l'eserckio 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse i requisiti dimensionali per essere dichiarata fallitd'.

Compito, questo, svolto dalla Corte distrettuale con un esito di inattendibilità della documentazione prodotta e di irrilevanza delle dichiarazioni rese dal curatore.

Questo accertamento di fatto, appartenendo ai compiti istituzionali del giudice di merito, non può essere rivisto in questa sede nè è stato censurato per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. 7.2 Non assume poi alcun rilievo la denuncia di abnormità dei dati contabili riportati in sentenza.

Ciò non solo perché tali dati sono stati ritenuti inattendibili, e dunque privi di rilievo alcuno ai fini del decidere, ma anche perché il loro erroneo rilievo, in conseguenza di un'errata percezione di un dato oggettivamente risultante dai bilanci prodotti, potrebbe al più costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

8. In forza dei motivi sopra illustrati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti Ric. 2019 n. 34727 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -5- processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 17 giugno 2021. —Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 34727-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE GENERALE C/0 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 4199/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/6/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 710/2016, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] sr.!. in liquidazione, per mancanza di prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, 1. fall.. 2. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 4606/2016, rigettava il reclamo presentato dalla compagine debitrice, attribuendo decisiva rilevanza al mancato deposito del bilancio 2014. 3. Questa Corte, con ordinanza n. 10509/2019, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame della controversia. 4. La Corte distrettuale, a seguito della riassunzione del giudizio, constatava la mancanza di qualsiasi elemento probatorio utile alla valutazione di attendibilità del materiale disponibile relativo all'anno 2014, riteneva che tale carenza rendesse prive di rilievo le considerazioni espresse dal curatore in sede di audizione e comunque rilevava che i dati riferiti all'anno 2014 erano superiori, rispetto all'attivo e ai ricavi, alle soglie stabilite dall'art. 1, comma 2,1. fall.. 5. Per la cassazione della sentenza resa all'esito del giudizio di rinvio, pubblicata in data 18 ottobre 2019 e con la quale il reclamo è stato nuovamente rigettato, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non hanno svolto difese. Considerato che: Ric. 2019 n. 34727 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -2- 6. Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 1. fall.: la Corte di merito, nella fase di rinvio, si sarebbe astenuta dall'eseguire d'ufficio una verifica della situazione contabile, così come era stato disposto con l'ordinanza di rinvio, acquisendo la relativa documentazione per il tramite della curatela, a cui la stessa era stata consegnata. In questo modo la Corte distrettuale ha assunto — in tesi - un potere discrezionale che oramai non le competeva più, alla luce di quanto disposto dalla Corte di legittimità. Per di più i numeri indicati all'interno della decisione impugnata sono — a dire del ricorrente - abnormi e risultano del tutto estranei alla fattispecie. 7. Il motivo è inammissibile. 7.1 Questa Corte si è trovata ad esaminare l'impugnazione di una statuizione secondo cui "la portata esselkiale dei bilanci va assunta come decisiva e pregiudkiale" nella verifica del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1, comma 2,1. fall.. A fronte di simili osservazioni l'ordinanza di rinvio ha in primo luogo ribadito, in linea generale, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale "se pure il bilancio d'eserckio può dirsi canale privilegiato per la valutazione prevista dall'art. 1 comma 2 L.F. in quanto la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finan.ziaria dell'impresa, tuttavia, la verifica della sussisterka dei requisiti di "non fallibilità" è un campo d'indagine particolarmente aperto e di,00nibile, nel quale il termine naturale di riferimento sono le scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare la presenza o meno dei requisiti dimensionali, con la piena utilibilità dell'intero corredo contabile della stessa impresa (ber un richiamo al libro giornale e alle denunce dei redditi, v. Cass. Ric. 2019 n. 34727 sez. MI - ud. 17-06-2021 -3- n. 13463/13) e secondo l'ampia noione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (vedi i riferimenti alla "corrispondena d'impresa" e gli altri documenti di cui alle norme degli artt. 2220 e 2214 comma 2 seconda parte c.c.)". Quindi, nel fare applicazione di questi principi al caso di specie, è stato ritenuto che "in primo luogo, le risultanze del bilancio del 2014 erano riepilogate in quello del 2015, sena che fossero stati avanzati dubbi o contestazioni sulla fondateua delle singole poste, ma soprattutto, i giudici d'appello dopo aver aderito alla richiesta della società reclamante di disporre l'audi.zione del curatore che aveva confermato sia l'attendibilità dei dati esposti, che l'insussistena dei requisiti dimensionali, per la fallibilità dell'impresa, si erano determinati per l'inattendibilità del bilancio 2014, sena, a questo punto, farsi carico di una verifica officiosa della contabilità, per il medesimo 2014". Il principio così espresso non era dunque quello voluto dal ricorrente, a parere del quale la Corte d'appello doveva necessariamente esercitare i propri poteri ufficiosi (né d'altra parte questa Corte così avrebbe potuto statuire, sia perché è demandata al solo controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, sia perché il ruolo di supplenza previsto dall'art. 18 1. fall. non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione circa l'incompletezza del materiale probatorio e l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento nonché circa la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria, e costituisce una facoltà necessariamente discrezionale, il cui esercizio è rimesso alla valutazione del giudice di merito; Cass.24721/2015), ma piuttosto che la Corte di merito avrebbe dovuto superare la mancanza del bilancio 2014, stante il suo carattere non decisivo, e indagare, sulla base degli elementi istruttori disponibili, eventualmente utilizzando i poteri istruttori ufficiosi che le Ric. 2019 n. 34727 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -4- competevano e facendo ricorso ad argomenti congruenti, il superamento o meno delle soglie fissate dall'art. 1, comma 2,1. fall.. Non erra dunque il giudice del rinvio laddove ha ritenuto che gli fosse stato demandato il compito di verificare "che, anche per l'eserckio 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse i requisiti dimensionali per essere dichiarata fallitd'. Compito, questo, svolto dalla Corte distrettuale con un esito di inattendibilità della documentazione prodotta e di irrilevanza delle dichiarazioni rese dal curatore. Questo accertamento di fatto, appartenendo ai compiti istituzionali del giudice di merito, non può essere rivisto in questa sede nè è stato censurato per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. 7.2 Non assume poi alcun rilievo la denuncia di abnormità dei dati contabili riportati in sentenza. Ciò non solo perché tali dati sono stati ritenuti inattendibili, e dunque privi di rilievo alcuno ai fini del decidere, ma anche perché il loro erroneo rilievo, in conseguenza di un'errata percezione di un dato oggettivamente risultante dai bilanci prodotti, potrebbe al più costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. 8. In forza dei motivi sopra illustrati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti Ric. 2019 n. 34727 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -5- processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 17 giugno 2021. —Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] C
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