CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che ha rigettato l'opposizione ex art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 26 febbraio 2021, con cui era stata applicata nei suoi confronti la nlisura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di mesi tre di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 giugno 2016, definitiva il 15 maggio 2018. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente affermato che Murgia non avesse un lavoro. Il giudice di merito, infatti, avrebbe omesso di considerare che la sede legale della società della quale il condannato era Amministratore era stata trasferita a Olbia e che la sede operativa si trovava a Selargius. In ogni caso, il ricorrente evidenzia che la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non può essere rigettata per la sola assenza di attività lavorativa. Nel caso di specie, inoltre, la parte interessata aveva depositato la dichiarazione del responsabile dell'associazione Fraternità della misericordia di Cagliari onlus con la quale veniva fornita la disponibilità alla collaborazione con il condannato. Secondo il ricorrente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la richiesta in maniera ingiustificata, senza aver effettuato alcuna indagine sulla idoneità della misura alternativa richiesta alla risocializzazione del condannato e la sua rielaborazione critica del proprio vissuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha risposto in modo ineccepibile all'unico tema sottoposto in sede di opposizione avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza incentrato sulla ditta [OSCURATO:PERSONA], ove il Murgia asseriva di aver Svolto in quel periodo attività lavorativa, quale legale rappresentante della società che si occupava della commercializzazione di auto d'epoca. Il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non era stata fornita alcuna prova dell'attività imprenditoriale della ditta, posto che non era stata prodotta alcuna fattura di acquisto e vendita di auto d'epoca, un contratto di locazione di un deposito dell'autovetture né una dichiarazione dei redditi dalla quale poter evincere l'effettiva operatività sociale. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il condannato può ottenere la concessione della misura alternativa alla detenzione quando, non allegando alla richiesta la prospettiva di un lavoro stabile, dimostri quantomeno di impegnarsi in attività utili (Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, Rv. 24435), circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese