CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 37884/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Li [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la domanda di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole con le seguenti condanne irrevocabili: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 16 maggio 2017; 2) sentenza del Tribunale di Torino del 20 gennaio 2020; 3) sentenza del Tribunale di Lucca del 16 ottobre 2019. Il giudice dell'esecuzione riteneva più grave il reato di cui alla lettera a) della sentenza sub 2) - al quale veniva aggiunto in continuazione quello di cui al capo b) - con una pena di anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa e determinava l'aumento a titolo di continuazione per i reati di cui alla sentenza n.1 nella misura di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa, nonché l'aumento per la continuazione relativa ai reati di cui alla sentenza sub 3) in mesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa, per giungere ad una pena complessiva di anni tre, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 1.250,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento relativamente al trattamento sanzionatorio. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di Torino nella individuazione del reato più grave, identificato in quello di cui al capo a) della sentenza n.2, anziché in quello del capo u) della sentenza n.1, come peraltro indicato nella originaria richiesta. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento agli aumenti di pena per i singoli reati satellite. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che il giudice dell'esecuzione, nell'applicazione della disciplina della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è tenuto ad individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Rv. 261088 - 01). Alla luce di tale principio l'ordinanza impugnata non è censurabile atteso che il giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato come reato più grave quello di cui alla lettera a) della sentenza sub 2) perché punito con la pena più elevata, non assumendo alcun rilievo - ai fini che qui interessano - la pena edittale prevista per gli altri reati uniti in continuazione dovendosi fare riferimento, come sopra evidenziato, alla pena concretamente irrogata in sede di cognizione. 3. Quanto poi al secondo motivo è opportuno ribadire che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 - 01). Anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato risulta corretto visto che gli aumenti di pena per i reati di cui alle sentenze sub 1) e 3) sono stati determinati in misura inferiore rispetto al giudizio di cognizione. In particolare, per i reati di cui alla sentenza n.1 il giudice della cognizione aveva fissato una pena complessiva di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, che il giudice dell'esecuzione ha rideterminato in mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa, mentre per la sentenza n.3 la pena detentiva in sede di cognizione era stata fissata in mesi quattro di reclusione, ridotta in sede di esecuzione a mesi due di reclusione. 3.1. Trattandosi di aumenti di pena contenuti non era richiesta una particolare motivazione al riguardo considerato che, in tema di determinazione della pena in sede esecutiva per i singoli reati satellite, il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). 3.2. Deve, infine, aggiungersi che la pretesa del ricorrente di calcolare gli aumenti di pena per detti reati satellite utilizzando i criteri utilizzati nella sentenza n.2 è infondata trattandosi di reati diversi ed oggetto di separati giudizi. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc