CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13946/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già puntualmente esaminate e disattese in appello, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Considerato in particolare che risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di provenienza delittuosa della merce rinvenuta nel negozio del ricorrente (accessori telefonici a marchio Apple, Samsung, Huawei), sulla scorta di indizi gravi precisi e concordanti (cfr. p. 4, ove si evidenzia: la mancanza di documenti giustificativi di acquisto, sia pure di seconda mano; la scarsa qualità dei prodotti, con il logo occultato con nastro adesivo; le confezioni difforme dalle originali e i prezzi assai inferiori; la competenza degli operanti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 m