CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24714/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha revocato l'indulto che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni due di reclusione e ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, con la sentenza di condanna per reati ex artt. 416 cod. pen., 216 e 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, emessa dal Tribunale di Ravenna il 18/03/2010 (sentenza passata in giudicato il 10/04/2010). Il provvedimento trae origine dall'avere lo Scalmato commesso, in data 20/01/2011 - ossia entro il termine dettato dall'art. 1, conima4 legge 241 del 2006, pari ad anni cinque, decorrenti dalla data di entrata in vigore della normativa stessa in tema di indulto - un nuovo delitto non colposo, segnatamente il reato ex artt. 216 e 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Scalmato ha riportato, infatti, una condanna a pena detentiva nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione (condanna, dunque, superiore al limite massimo di anni due, previsto dalla legge sopra citata), che gli è stata inflitta dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 27/01/2021, divenuta irrevocabile il 22/06/2022, di riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 25/09/2017. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], premettendo come le condotte distrattive, in relazione alle quali è intervenuta la sopra detta condanna, siano tutte collocabili in un tempo antecedente, rispetto alla concessione dell'indulto, sebbene poi l'epoca di perfezionamento dei reati coincida con la data di dichiarazione del fallimento. Ciò dovrebbe comportare - secondo l'assunto propugnato dal ricorrente - l'impossibilità di assumere, quale titolo valido ai fini della revoca dell'indulto, i suddetti reati di bancarotta, in relazione ai quali l'interessato ha riportato condanna in data successiva, rispetto alla concessione dell'indulto. 2.1. Tanto precisato, il ricorrente ha dedotto tre motivi, che vengono di seguito sintetizzati, entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.2. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, relativamente al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, per avere il giudice dell'esecuzione assunto, a titolo della revoca dell'indulto, un delitto colposo. 2.3. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 1, comma 3 legge n. 241 del 2006, relativamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere il giudice dell'esecuzione assunto - a titolo della revoca dell'indulto - un delitto non colposo, in relazione al quale è stata inflitta una pena detentiva inferiore ad anni due di reclusione. Sostiene il ricorrente che, nel caso di unificazione di più reati sotto il vincolo della continuazione, ai fini del superamento della soglia di sbarramento dei due anni di reclusione, occorra fare riferimento alla pena inflitta in ordine a ciascuno dei diversi reati, riuniti sotto tale vincolo. Nel caso di specie, Scalmato è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (fattispecie che ha assorbito la contestazione di bancarotta semplice patrimoniale), nonché di bancarotta fraudolenta documentale; l'aumento di pena ex art. 219 legge fall. non ha potuto operare, in quanto è stato applicato il criterio mitigatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., in presenza di altre due circostanze aggravanti ad effetto speciale (aggravanti che sono rappresentate, rispettivamente, dall'esistenza di un danno patrimoniale di rilevante gravità, a norma dell'art. 219, comma 1, legge fall. e dalla recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen.). Rappresenta il ricorrente, ancora, come la continuazione fallimentare di cui all'art. 219 legge fall. comporti, a norma dell'art. 64 comma 1, cod. pen., un aumento sulla pena base che può estendersi fino ad un terzo. In sostanza, pure a prescindere dall'applicazione del sopra detto criterio mitigatore ex art. 63, comma 4, cod. pen., l'aumento sanzionatorio sulla pena base - stabilita in secondo grado in anni tre di reclusione, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - non avrebbe potuto eccedere il limite di anni uno di reclusione. Incongruo sarebbe quindi - in ipotesi difensiva - considerare, quale titolo valido per la revoca dell'indulto, la commissione di un reato non colposo, in relazione al quale, però, la pena non avrebbe potuto superare la soglia di un anno di reclusione. 2.4. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, per avere il giudice dell'esecuzione assunto, quale titolo valido per la revoca dell'indulto, la bancarotta fraudolenta patrimoniale, sul presupposto che questa non sia stata "riparata". Secondo la tesi difensiva, la norma suddetta si limiterebbe ad imporre, al soggetto beneficiario dell'indulto, di non porre in essere condotte delittuose non lievi, entro un certo arco temporale; non verrebbe però imposta alcuna condotta riparatoria, con riferimento al danno correlato a reati commessi prima di tale intervallo di tempo. Affinché possa conservare il beneficio del quale ha fruito, al soggetto non è imposto, pertanto, di agire per "rimediare" al danno arrecato precedentemente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con riferimento al tema inerente al momento perfezionativo del reato di bancarotta, nonché alla questione circa la rilevanza di tale momento, ai fini dell'applicabilità dell'indulto, giova richiamare il consolidato orientamento formatosi - sul punto specifico - nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione ritiene infatti che - onde determinare il tempo di commissione del reato di bancarotta, ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto - occorra tener presente esclusivamente la data di emissione della sentenza dichiarativa di fallimento. La consumazione dei reati di bancarotta, dunque, coincide sempre con l'emissione di tale pronuncia; ciò anche nel caso in cui le condotte ascritte - di natura commissiva o omissiva - si siano consumate in epoca antecedente, rispetto all'intervento della sentenza stessa. Alla sentenza dichiarativa di fallimento, infatti, deve riconoscersi la natura di elemento costitutivo del reato (Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800 - 01). Tanto premesso in punto di diritto, può passarsi all'esame specifico delle singole doglianze. 3 Il primo motivo è infondato. Si sostiene esser stato assunto, a fondamento del provvedimento di revoca dell'indulto, un delitto colposo (segnatamente, la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto). Risulta però rilevabile per tabulas, attraverso la mera lettura del provvedimento impugnato, come il nuovo delitto non colposo commesso dall'interessato, considerato quale titolo valido per la revoca dell'indulto, sia quello ex artt. 216 e 223 legge fall. 4. Parimenti infondato è il secondo motivo. La giurisprudenza di questa Corte esprime un orientamento ormai consolidato, ritenendo - con riferimento alla revoca dell'indulto - che in presenza di condanna conseguente a unificazione di più reati sotto il vincolo della continuazione, sia necessario aver riguardo non alla pena complessivamente irrogata in sentenza, bensì, una volta escluso l'aumento per continuazione operato ex art. 81 cod. pen., alla pena comminata in relazione alla più grave, tra le violazioni unificate in continuazione (fra tante, Sez. 1, n. 16793 del 14/02/2019, Alessandrini, Rv. 275246 - 01). E nella concreta fattispecie, la Corte di appello di Milano ha preso in considerazione il reato di cui agli artt. 216 e 223 legge fall., in relazione al quale lo Scalmato ha riportato una condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. La stessa difesa chiarisce come tale condanna, assunta a titolo idoneo alla revoca dell'indulto, sia intervenuta in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale; sempre la difesa afferma, poi, esser stato assunto - quale base del calcolo relativo alla determinazione della pena finale - il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in ordine al quale la pena base è stata individuata, dai giudici del secondo grado, in anni tre di reclusione. La Corte di appello di Milano ha fatto buon governo, insomma, dei sopra richiamati principi di diritto. I Giudici di secondo grado hanno assunto a titolo utile per la revoca dell'indulto, infatti, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al quale - scindendo le pene unificate in continuazione - era stata individuata in sede di merito la pena di anni tre di reclusione. 5. Quanto all'ultima doglianza difensiva, non vi è chi non rilevi come il tema della bancarotta cd. riparativa sia stato affrontato dalla Corte di appello in via incidentale, non con l'intento di introdurre nell'alveo previsionale dell'istituto della revoca dell'indulto - un elemento ulteriore, normativamente non previsto. Trattasi di un argomento che, al contrario, risulta adoperato all'esclusivo scopo di motivare una ben precisa tesi, secondo la quale le condotte integranti la ritenuta bancarotta, a carico del ricorrente, si sarebbero protratte, in maniera sostanzialmente ininterrotta, fino all'epoca della dichiarazione di fallimento (in tal modo abbracciando - sotto il profilo temporale - anche l'intero arco cronologico, intercorrente fra la concessione dell'indulto e la dichiarazione di fallimento, che come detto coincide con il momento commissivo del delitto di bancarotta). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e