CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 30397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 885/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di penale responsabilità e del diniego delle circostanze attenuanti generiche - è, quanto al primo aspetto, aspecifico e reiterativo di censure già sottoposte alla Corte di appello e da quest'ultima disattese con corretti argomenti giuridici e con notazioni in fatto non manifestamente illogiche (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); Considerato, circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche„ che il motivo di ricorso è del tutto generico quanto alle ragioni della meritevolezza del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente