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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 21445/2026

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sigliera [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, Cod. strada per essersi posto alla guida di un'autovettura con tasso alcolemico pari a 1,44 g/I al primo test e 1,70 g/I al secondo. [OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2020.

2. Rilevato che i motivi di ricorso con cui si deduce: a) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per essere il reato estinto per prescrizione; b) il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

13. Il primo motivo prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ad avviso della difesa, individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di consumazione del reato, coincidente con il 13 novembre 2020, il termine di prescrizione sarebbe scaduto alla data della pronuncia di secondo grado, in data 25 settembre 2025.

Da ciò la censura rivolta alla Corte di appello di Venezia di non avere rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, La ricostruzione difensiva muove da un presupposto giuridico errato in ordine al regime normativo applicabile in materia di prescrizione.

Al reato oggetto di contestazione deve infatti applicarsi il regime prescrizionale introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, in conformità al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogati- con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024. deo. 2025, Pg, Rv. 288175 - 02).

In particolare, la legge n. 134 del 2021 ha introdotto nel codice penale l'art. 161- bis, rubricandolo «Cessazione del corso della prescrizione» stabilendo, con esso, che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado.

Contestualmente, ha previsto, con l'art. 344-bis cod. proc. pen., un autonomo meccanismo di improcedibilità dei giudizi di impugnazione decorso un determinato termine, destinato a operare in luogo della prescrizione nella fase successiva alla decisione di primo grado (Sul punto, Sez.

U, n. 20989 del 12/12P.024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 — 02).

Alla luce dell'assetto normativo delineato appare evidente che la prescrizione del reato non può ritenersi maturata nel caso di specie.

Il corso della prescrizione, infatti, si è definitivamente arrestato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, in un momento in cui il termine prescrizionale massimo non era ancora spirato.

Da qui la manifesta infondatezza del motivo.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

In proposito va ricordato che non è deducibile in sede di legittimità il motivo fondato su argomentazioni aspecifiche e in fatto che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Con motivazione che non presenta i profili di criticità dedotti la Corte territoriale ha evidenziato che: il [OSCURATO:PERSONA] annovera due precedenti specifici, che l'offesa avuto riguardo al tasso alcolemico rilevato non appare di particolare tenuità; che la circostanza che non si siano verificati non può declinarsi a favore dell'imputato, né in tal senso depone la circostanza che non si sia rifiutato di sottoporsi all'esame.

E' stato, tra l'altro, argomentato che il fatto che dopo aver ottenuto l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della map abbia perseverato in condotte analoghe, denota una significativa perseveranza.

5. La doglianza inerente al trattamento sanzionatorio deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente e in coerenza con il generale principio di diritto, secondo cui l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice.

In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).

6. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in tremila euro. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliera [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, Cod. strada per essersi posto alla guida di un'autovettura con tasso alcolemico pari a 1,44 g/I al primo test e 1,70 g/I al secondo. [OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2020. 2. Rilevato che i motivi di ricorso con cui si deduce: a) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per essere il reato estinto per prescrizione; b) il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio sono inammissibili. 13. Il primo motivo prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ad avviso della difesa, individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di consumazione del reato, coincidente con il 13 novembre 2020, il termine di prescrizione sarebbe scaduto alla data della pronuncia di secondo grado, in data 25 settembre 2025. Da ciò la censura rivolta alla Corte di appello di Venezia di non avere rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, La ricostruzione difensiva muove da un presupposto giuridico errato in ordine al regime normativo applicabile in materia di prescrizione. Al reato oggetto di contestazione deve infatti applicarsi il regime prescrizionale introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, in conformità al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogati- con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024. deo. 2025, Pg, Rv. 288175 - 02). In particolare, la legge n. 134 del 2021 ha introdotto nel codice penale l'art. 161- bis, rubricandolo «Cessazione del corso della prescrizione» stabilendo, con esso, che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Contestualmente, ha previsto, con l'art. 344-bis cod. proc. pen., un autonomo meccanismo di improcedibilità dei giudizi di impugnazione decorso un determinato termine, destinato a operare in luogo della prescrizione nella fase successiva alla decisione di primo grado (Sul punto, Sez. U, n. 20989 del 12/12P.024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 — 02). Alla luce dell'assetto normativo delineato appare evidente che la prescrizione del reato non può ritenersi maturata nel caso di specie. Il corso della prescrizione, infatti, si è definitivamente arrestato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, in un momento in cui il termine prescrizionale massimo non era ancora spirato. Da qui la manifesta infondatezza del motivo. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. In proposito va ricordato che non è deducibile in sede di legittimità il motivo fondato su argomentazioni aspecifiche e in fatto che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Con motivazione che non presenta i profili di criticità dedotti la Corte territoriale ha evidenziato che: il [OSCURATO:PERSONA] annovera due precedenti specifici, che l'offesa avuto riguardo al tasso alcolemico rilevato non appare di particolare tenuità; che la circostanza che non si siano verificati non può declinarsi a favore dell'imputato, né in tal senso depone la circostanza che non si sia rifiutato di sottoporsi all'esame. E' stato, tra l'altro, argomentato che il fatto che dopo aver ottenuto l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della map abbia perseverato in condotte analoghe, denota una significativa perseveranza. 5. La doglianza inerente al trattamento sanzionatorio deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente e in coerenza con il generale principio di diritto, secondo cui l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice. In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196). 6. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in tremila euro. 3 P.Q.M
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