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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:328
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990CJ0344_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-344/90, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato inizialmente dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, quindi dal signor [OSCURATO:PERSONA], e dalla signora [OSCURATO:PERSONA] de Lapuerta, avvocato dello Stato, capo del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], interveniente, contro Repubblica francese, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Géraud de Bergues, vicesegretario principale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, vietando l' importazione di formaggi legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, ai quali, in fase di lavorazione, sono stati aggiunti nitrati entro i limiti ammessi dagli ambienti scientifici internazionali (50 mg per chilogrammo di formaggio), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 30 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, F. Grévisse e P.J.

Kapteyn, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris, J.C.

Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: C. Gulmann, cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore, vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali delle parti all' udienza del 26 febbraio 1992, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato rappresentato dal signor Bravo-[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese dalla signora H. Duchêne, segretaria del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1990, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che vietando l' importazione di formaggi legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ai quali, in fase di lavorazione, sono stati aggiunti nitrati entro i limiti ammessi dagli ambienti scientifici internazionali (50 mg per chilogrammo di formaggio), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 30 del Trattato CEE. 2 In alcuni Stati membri, durante il processo di lavorazione di vari tipi di formaggi viene loro aggiunto del nitrato in modo da eliminare alcuni batteri che ne provocano un rigonfiamento anomalo. 3 I decreti francesi 15 aprile 1912, recanti disciplina dell' amministrazione pubblica per l' attuazione della legge 1 agosto 1905 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 29 giugno 1912, pag. 5710), e 18 settembre 1989, in materia di additivi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all' alimentazione umana (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 19 settembre 1989, pag. 11811), sanciscono il divieto di utilizzare additivi chimici di qualsivoglia natura nella lavorazione di prodotti alimentari o immettere in consumo prodotti che contengano tali additivi senza un' autorizzazione concessa con decreto ministeriale.

Orbene, nessun decreto adottato in applicazione di tale legge ha autorizzato l' uso del nitrato nella fabbricazione dei formaggi.

Ne deriva che in Francia non sono autorizzati né l' impiego di detta sostanza in fase di lavorazione dei prodotti, né la messa in commercio di formaggi contenenti nitrati. 4 [OSCURATO:PERSONA] normativa comunitaria, il nitrato è indicato al punto 2 dell' elenco degli additivi allegato alla direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, n. 64/54/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all' alimentazione umana (GU 1964, 12, pag. 161, in prosieguo: la "direttiva"), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, n. 67/427/CEE, relativa all' impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi (GU 1967, 148, pag. 1). 5 L' indicazione del nitrato nell' elenco de quo significa che questa sostanza è uno degli additivi il cui impiego nei prodotti alimentari può essere autorizzato dagli Stati membri e che spetta a questi ultimi determinare le modalità in base alle quali essa può essere utilizzata. 6 Per una più ampia illustrazione della direttiva, della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 Nel presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] censura alla Repubblica ellenica il divieto di importare formaggi provenienti da altri Stati membri, qualora essi contengano nitrati.

A suo parere, infatti, l' importazione di prodotti alimentari fabbricati in un altro Stato membro e contenenti un additivo indicato nell' elenco comunitario dev' essere consentita qualora tale additivo non presenti alcun pericolo per la sanità pubblica e risponda ad una necessità reale, segnatamente di ordine tecnico.

Orbene, dai risultati della ricerca internazionale emergerebbe che il nitrato soddisfa questi requisiti. 8 Per statuire sul presente ricorso, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenze 10 dicembre 1985, Motte, causa 247/84, Racc. pag. 3887, punto 25; 6 maggio 1986, Muller, causa 304/84, Racc. pag. 1511, punto 26 e 13 dicembre 1990, Bellon, causa C-42/90, Racc. pag.

I-4863), punti 16 e 17, una normativa che assoggetti ad autorizzazione l' uso di un additivo è conforme al diritto comunitario qualora vengano soddisfatte due condizioni. 9 Anzitutto, la normativa in parola deve prevedere una procedura intesa a consentire agli operatori economici di ottenere l' iscrizione dell' additivo in questione nell' elenco nazionale degli additivi autorizzati.

Questa procedura deve essere facilmente accessibile e deve potersi concludere entro termini ragionevoli e, in caso di esito negativo, il diniego deve poter formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale. 10 Inoltre, una domanda intesa ad ottenere l' iscrizione di un additivo nell' elenco de quo può essere respinta dalle autorità amministrative competenti solo se il detto additivo non risponda ad alcuna necessità reale, segnatamente di ordine tecnico, o se presenti un rischio per la sanità pubblica. 11 Per quanto riguarda il requisito della necessità dal punto di vista tecnico, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. sentenza 12 marzo 1987 sulla cosiddetta "legge di purezza della birra", causa 178/84, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag. 1227, punto 52), la necessità di utilizzare un additivo deve essere apprezzata tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale e della valutazione fattane dalle autorità degli altri Stati membri. 12 Va precisato inoltre che, per dimostrare che un additivo non risponde ad una necessità reale, non è sufficiente richiamare la possibilità che un prodotto venga fabbricato avvalendosi di altre sostanze.

Tale interpretazione della nozione di necessità tecnica porterebbe infatti a favorire metodi di produzione nazionale, cosa che comporterebbe una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri (v. sentenza sulla cosiddetta "legge di purezza della birra", punto 51, nonché sentenza 4 giugno 1992, Debus, cause riunite C-13/91 e C-113/91, Racc. pag.

I-3617, punto 28). 13 Per quanto riguarda la tutela della sanità pubblica, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. in particolare citate sentenze Muller, punto 26 e Bellon, punto 17) l' esistenza di un rischio per la salute, derivante dall' uso di un additivo, deve essere valutata tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, in particolare dei lavori del comitato scientifico dell' alimentazione umana, nonché alla luce delle abitudini alimentari nazionali dello Stato membro interessato. 14 Dalle sentenze citate emerge che, in un caso come quello di specie, uno Stato membro può essere considerato inadempiente rispetto agli obblighi ad esso incombenti in materia di additivi in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato solo se esso non abbia adottato una procedura conforme alle prescrizioni ricordate al precedente punto 9, o se le sue autorità abbiano respinto in maniera ingiustificata una domanda intesa ad ottenere l' iscrizione di una sostanza nell' elenco degli additivi autorizzati. 15 Il governo francese ha correttamente rilevato che, nelle citate sentenze 10 dicembre 1985, Motte, 6 maggio 1986, Muller, e 13 dicembre 1990, Bellon, in cui si verteva su un divieto d' importazione di un alimento prodotto e messo in commercio in un altro Stato membro, per la ragione che esso conteneva un determinato additivo, la Corte non ha considerato il divieto censurato incompatibile con il diritto comunitario, ma ha semplicemente ricordato le prescrizioni alle quali deve conformarsi un sistema di divieto con riserva di autorizzazione. 16 Nel caso di specie, occorre rilevare che i citati decreti francesi hanno istituito, in materia di additivi, un sistema di divieto con riserva di autorizzazione che si applica altresì agli additivi aggiunti a prodotti alimentari provenienti da Stati membri in cui essi sono legalmente fabbricati e messi in commercio. 17 [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere né che la procedura istituita con i detti decreti fosse contraria al diritto comunitario, né che anteriormente alla proposizione del presente ricorso le autorità francesi avessero respinto una domanda di uno o più operatori economici per ottenere l' iscrizione del nitrato nell' elenco degli additivi autorizzati. 18 Stando così le cose, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev' essere respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 19 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Ai sensi dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, parte interveniente, sosterrà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, parte interveniente, sosterrà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0344_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-344/90, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato inizialmente dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, quindi dal signor [OSCURATO:PERSONA], e dalla signora [OSCURATO:PERSONA] de Lapuerta, avvocato dello Stato, capo del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], interveniente, contro Repubblica francese, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Géraud de Bergues, vicesegretario principale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, vietando l' importazione di formaggi legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, ai quali, in fase di lavorazione, sono stati aggiunti nitrati entro i limiti ammessi dagli ambienti scientifici internazionali (50 mg per chilogrammo di formaggio), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 30 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: C. Gulmann, cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore, vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali delle parti all' udienza del 26 febbraio 1992, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato rappresentato dal signor Bravo-[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese dalla signora H. Duchêne, segretaria del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1990, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che vietando l' importazione di formaggi legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ai quali, in fase di lavorazione, sono stati aggiunti nitrati entro i limiti ammessi dagli ambienti scientifici internazionali (50 mg per chilogrammo di formaggio), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 30 del Trattato CEE. 2 In alcuni Stati membri, durante il processo di lavorazione di vari tipi di formaggi viene loro aggiunto del nitrato in modo da eliminare alcuni batteri che ne provocano un rigonfiamento anomalo. 3 I decreti francesi 15 aprile 1912, recanti disciplina dell' amministrazione pubblica per l' attuazione della legge 1 agosto 1905 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 29 giugno 1912, pag. 5710), e 18 settembre 1989, in materia di additivi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all' alimentazione umana (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 19 settembre 1989, pag. 11811), sanciscono il divieto di utilizzare additivi chimici di qualsivoglia natura nella lavorazione di prodotti alimentari o immettere in consumo prodotti che contengano tali additivi senza un' autorizzazione concessa con decreto ministeriale. Orbene, nessun decreto adottato in applicazione di tale legge ha autorizzato l' uso del nitrato nella fabbricazione dei formaggi. Ne deriva che in Francia non sono autorizzati né l' impiego di detta sostanza in fase di lavorazione dei prodotti, né la messa in commercio di formaggi contenenti nitrati. 4 [OSCURATO:PERSONA] normativa comunitaria, il nitrato è indicato al punto 2 dell' elenco degli additivi allegato alla direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, n. 64/54/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all' alimentazione umana (GU 1964, 12, pag. 161, in prosieguo: la "direttiva"), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, n. 67/427/CEE, relativa all' impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi (GU 1967, 148, pag. 1). 5 L' indicazione del nitrato nell' elenco de quo significa che questa sostanza è uno degli additivi il cui impiego nei prodotti alimentari può essere autorizzato dagli Stati membri e che spetta a questi ultimi determinare le modalità in base alle quali essa può essere utilizzata. 6 Per una più ampia illustrazione della direttiva, della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 Nel presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] censura alla Repubblica ellenica il divieto di importare formaggi provenienti da altri Stati membri, qualora essi contengano nitrati. A suo parere, infatti, l' importazione di prodotti alimentari fabbricati in un altro Stato membro e contenenti un additivo indicato nell' elenco comunitario dev' essere consentita qualora tale additivo non presenti alcun pericolo per la sanità pubblica e risponda ad una necessità reale, segnatamente di ordine tecnico. Orbene, dai risultati della ricerca internazionale emergerebbe che il nitrato soddisfa questi requisiti. 8 Per statuire sul presente ricorso, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenze 10 dicembre 1985, Motte, causa 247/84, Racc. pag. 3887, punto 25; 6 maggio 1986, Muller, causa 304/84, Racc. pag. 1511, punto 26 e 13 dicembre 1990, Bellon, causa C-42/90, Racc. pag. I-4863), punti 16 e 17, una normativa che assoggetti ad autorizzazione l' uso di un additivo è conforme al diritto comunitario qualora vengano soddisfatte due condizioni. 9 Anzitutto, la normativa in parola deve prevedere una procedura intesa a consentire agli operatori economici di ottenere l' iscrizione dell' additivo in questione nell' elenco nazionale degli additivi autorizzati. Questa procedura deve essere facilmente accessibile e deve potersi concludere entro termini ragionevoli e, in caso di esito negativo, il diniego deve poter formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale. 10 Inoltre, una domanda intesa ad ottenere l' iscrizione di un additivo nell' elenco de quo può essere respinta dalle autorità amministrative competenti solo se il detto additivo non risponda ad alcuna necessità reale, segnatamente di ordine tecnico, o se presenti un rischio per la sanità pubblica. 11 Per quanto riguarda il requisito della necessità dal punto di vista tecnico, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. sentenza 12 marzo 1987 sulla cosiddetta "legge di purezza della birra", causa 178/84, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag. 1227, punto 52), la necessità di utilizzare un additivo deve essere apprezzata tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale e della valutazione fattane dalle autorità degli altri Stati membri. 12 Va precisato inoltre che, per dimostrare che un additivo non risponde ad una necessità reale, non è sufficiente richiamare la possibilità che un prodotto venga fabbricato avvalendosi di altre sostanze. Tale interpretazione della nozione di necessità tecnica porterebbe infatti a favorire metodi di produzione nazionale, cosa che comporterebbe una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri (v. sentenza sulla cosiddetta "legge di purezza della birra", punto 51, nonché sentenza 4 giugno 1992, Debus, cause riunite C-13/91 e C-113/91, Racc. pag. I-3617, punto 28). 13 Per quanto riguarda la tutela della sanità pubblica, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. in particolare citate sentenze Muller, punto 26 e Bellon, punto 17) l' esistenza di un rischio per la salute, derivante dall' uso di un additivo, deve essere valutata tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, in particolare dei lavori del comitato scientifico dell' alimentazione umana, nonché alla luce delle abitudini alimentari nazionali dello Stato membro interessato. 14 Dalle sentenze citate emerge che, in un caso come quello di specie, uno Stato membro può essere considerato inadempiente rispetto agli obblighi ad esso incombenti in materia di additivi in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato solo se esso non abbia adottato una procedura conforme alle prescrizioni ricordate al precedente punto 9, o se le sue autorità abbiano respinto in maniera ingiustificata una domanda intesa ad ottenere l' iscrizione di una sostanza nell' elenco degli additivi autorizzati. 15 Il governo francese ha correttamente rilevato che, nelle citate sentenze 10 dicembre 1985, Motte, 6 maggio 1986, Muller, e 13 dicembre 1990, Bellon, in cui si verteva su un divieto d' importazione di un alimento prodotto e messo in commercio in un altro Stato membro, per la ragione che esso conteneva un determinato additivo, la Corte non ha considerato il divieto censurato incompatibile con il diritto comunitario, ma ha semplicemente ricordato le prescrizioni alle quali deve conformarsi un sistema di divieto con riserva di autorizzazione. 16 Nel caso di specie, occorre rilevare che i citati decreti francesi hanno istituito, in materia di additivi, un sistema di divieto con riserva di autorizzazione che si applica altresì agli additivi aggiunti a prodotti alimentari provenienti da Stati membri in cui essi sono legalmente fabbricati e messi in commercio. 17 [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere né che la procedura istituita con i detti decreti fosse contraria al diritto comunitario, né che anteriormente alla proposizione del presente ricorso le autorità francesi avessero respinto una domanda di uno o più operatori economici per ottenere l' iscrizione del nitrato nell' elenco degli additivi autorizzati. 18 Stando così le cose, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dev' essere respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 19 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. Ai sensi dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, parte interveniente, sosterrà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, parte interveniente, sosterrà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris