CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12391/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa in data 17.1.2009, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Palmi, riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA], quale delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena inflitta in mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 667,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 87 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta la violazione della procedura di cui all'art. 87 d.P.R. n. 309/1990 con nullità della campionatura della sostanza stupefacente per violazione delle garanzie difensive e conseguente inutilizzabilità del risultato probatorio risultante dal loro esame. Argomenta che la fase della campionatura compiuta alla presenza del difensore era consistita esclusivamente nella raccolta di alcune piante della coltivazione, che erano state collocate nell'autovettura di servizio senza che fossero custodite in alcun contenitore; il difensore dal quel momento non aveva avuto più contezza delle successive operazioni e, in particolare, alle operazioni di sfogliatura e sistemazione del fogliame ed ai successivi prelievi, ciò in evidente violazione del disposto dell'art. 87, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 che dispone che il prelievo di uno o più campione deve avvenire con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 cod.proc.pen. e con la distruzione della residua parte di sostanza; la successiva relazione tecnica dei R.I.S era inutilizzabile perché effettuata in assenza di contraddittorio. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Lamenta che la Corte territoriale, nel confermare la valutazione del primo giudice, aveva basato l'affermazione di responsabilità per il reato di coltivazione illecita di sostanza stupefacente su una errata ricostruzione dei fatti, affermando che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato sorpreso a "prendersi cura" delle piantine mentre nel verbale di arresto si dava solo atto che il predetto stava spuntando le presunte piantine di marijuana, azione di per sé non qualificante ai fini di una condotta concorsuale. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis cod.pen. e 133 cod.proc.pen.. 2Lamenta che la Corte, nel denegare l'applicabilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., aveva dato rilievo solo al presupposto oggettivo dimenticando di valutare la personalità dell'imputato, soggetto incensurato; inoltre, la personalità imputato aveva costituito elemento di valutazione positiva per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la Corte non aveva spiegato perché tale giudizio precludesse l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. Infine, la pena era stata determinata in misura tale da discostarsi dal minimo edittale senza motivazione sul punto. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente prospetta la violazione della procedura di cui all'art. 87 d.P.R. n. 309/1990 e lamenta la nullità della campionatura della sostanza stupefacente per violazione delle garanzie difensive e la conseguente inutilizzabilità del risultato probatorio e dell'accertamento tecnico eseguito. Ebbene, costituisce principio consolidato che, in tema di sostanze stupefacenti, la nullità dell'atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riferendosi a un'attività successiva al sequestro delle piante, non comporta l'invalidità del sequestro, né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso (Sez.6,n. 5529 del 24/01/2018, Rv.272213 - 01; Sez.4,n. 43184 del 20/09/2013, Rv.258094 - 01). Da tanto discende la manifesta infondatezza della censura. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 3non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Va ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità escludendo che la condotta potesse connotarsi di minima offensività, sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità organizzate della condotta e del numero non irrisorio delle piante oggetto di illecita coltivazione. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Del resto, questa Corte ha affermato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez 6-n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Del pari adeguata è la motivazione espressa dalla Corte di merito in punto di determinazione della pena. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla giurisprudenza di legittimità, per la congrua 4motivazione in termini di determinazione della pena, richiamando le modalità delle condotte ed il numero delle piante oggetto di coltivazione, così che la pena irrogata in misura superiore al minimo edittale, è stata ritenuta adeguata al fatto. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.Moai, 02 APR, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Arrabito 5Dott.s