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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 12008/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30-09-2020 del tribunale di Rimini; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al sequestro del telefono cellulare, dichiarando l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Rimini, su concorde richiesta delle parti, riqualificati entrambi i reati contestati nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, ha applicato al ricorrente la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed C 1600,00 di multa, disponendo la confisca e la destinazione alla competente direzione dell'artiglieria del coltello svizzero, della pistola e dei colpi a salve in giudiziale ablazione nonché la confisca e la distruzione di quant'altro in sequestro.

Al ricorrente si addebita il delitto previsto e punito dagli artt. 99, commi 1 e 2, n. 1) e 2), e comma 4 cod. pen., e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 d.p.r. n. 309 del 1990, deteneva 6,86 gr di sostanza stupefacente di tipo eroina, che per quantità, modalità di presentazione e le circostanze dell'azione, appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale; con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata; in Rimini, il 17 gennaio 2020.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen), censurando la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. poiché, nel disporre la confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro, nello specifico del telefono cellulare marca Apple di colore nero, modello Iphone X, ometteva qualsivoglia motivazione.

Osserva come appaia evidente, nel caso di specie, l'illegalità della misura di sicurezza posto che il Tribunale, nel disporre la confisca dei beni sottoposti a sequestro, tra cui, nello specifico, del telefono marca Apple di colore nero, modello Iphone X, di proprietà dell'imputato, non ha fornito alcuna motivazione, pur versandosi in ipotesi di confisca non obbligatoria bensì facoltativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si dà atto che si procede a redigere la motivazione in forma semplificata.

2. Il ricorso è fondato.

Premessa la ricorribilità per cassazione, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, della sentenza di applicazione della pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01), è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca delle cose collegate al delitto e trovate in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240, comma 1, cod. pen.

In particolare, anche dopo l'estensione dell'applicabilità, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, mentre la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza (Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 2014, Gambacorta, Rv. 258546).

3. Nel caso in esame, come correttamente lamenta il ricorrente, manca del tutto la motivazione sulla confisca del telefono cellulare (unico bene specificamente rivendicato con il motivo di ricorso), avuto soprattutto riguardo alla circostanza che il titolo di reato, per il quale è stata applicata la pena concordata dalle parti, è quello di detenzione e non di cessione di sostanze stupefacenti.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, dovendo il giudice del rinvio stabilire se il telefono cellulare in sequestro rientri tra le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, potendo l'ablazione essere giustificata, con adeguata e logica motivazione, solo in presenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca di un telefono cellulare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Rimini.

Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30-09-2020 del tribunale di Rimini; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al sequestro del telefono cellulare, dichiarando l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Rimini, su concorde richiesta delle parti, riqualificati entrambi i reati contestati nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, ha applicato al ricorrente la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed C 1600,00 di multa, disponendo la confisca e la destinazione alla competente direzione dell'artiglieria del coltello svizzero, della pistola e dei colpi a salve in giudiziale ablazione nonché la confisca e la distruzione di quant'altro in sequestro. Al ricorrente si addebita il delitto previsto e punito dagli artt. 99, commi 1 e 2, n. 1) e 2), e comma 4 cod. pen., e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 d.p.r. n. 309 del 1990, deteneva 6,86 gr di sostanza stupefacente di tipo eroina, che per quantità, modalità di presentazione e le circostanze dell'azione, appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale; con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata; in Rimini, il 17 gennaio 2020. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen), censurando la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. poiché, nel disporre la confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro, nello specifico del telefono cellulare marca Apple di colore nero, modello Iphone X, ometteva qualsivoglia motivazione. Osserva come appaia evidente, nel caso di specie, l'illegalità della misura di sicurezza posto che il Tribunale, nel disporre la confisca dei beni sottoposti a sequestro, tra cui, nello specifico, del telefono marca Apple di colore nero, modello Iphone X, di proprietà dell'imputato, non ha fornito alcuna motivazione, pur versandosi in ipotesi di confisca non obbligatoria bensì facoltativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dà atto che si procede a redigere la motivazione in forma semplificata. 2. Il ricorso è fondato. Premessa la ricorribilità per cassazione, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, della sentenza di applicazione della pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01), è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca delle cose collegate al delitto e trovate in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240, comma 1, cod. pen. In particolare, anche dopo l'estensione dell'applicabilità, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, mentre la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza (Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 2014, Gambacorta, Rv. 258546). 3. Nel caso in esame, come correttamente lamenta il ricorrente, manca del tutto la motivazione sulla confisca del telefono cellulare (unico bene specificamente rivendicato con il motivo di ricorso), avuto soprattutto riguardo alla circostanza che il titolo di reato, per il quale è stata applicata la pena concordata dalle parti, è quello di detenzione e non di cessione di sostanze stupefacenti. La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, dovendo il giudice del rinvio stabilire se il telefono cellulare in sequestro rientri tra le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, potendo l'ablazione essere giustificata, con adeguata e logica motivazione, solo in presenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca di un telefono cellulare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Rimini. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere es
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